CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE

 

E’ necessario regolare con contratto tutti gli aspetti che caratterizzano la figura del Segretario Comunale, in quanto avendo il contratto valore di legge tra le parti si possono definire in via ultimativa tante situazioni che attualmente sono ambigue o addirittura contraddittorie. Nel nuovo contratto, ad esempio, andranno inserite clausole intese ad apportare rettifiche alla classificazione delle sedi comunali, che così com’è oggi, oltre ad apparire anacronistica, è anche di ostacolo alla progressione di carriera, avendo la maggior parte dei segretari acquisito la dirigenza.

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE FASCE PROFESSIONALI

 

Appare del tutto ingiustificata la nuova articolazione in fasce, proposta nella piattaforma, con la quale si opera una ulteriore restrizione delle fasce “più deboli” dei Segretari ed un corrispondente mantenimento della rendita di posizione dei segretari di grado maggiore. Si afferma , a tal proposito nella piattaforma, che spesso i segretari soffrono una difficoltà a maturare legittimi percorsi di carriera, in quanto in molte province o addirittura in intere regioni il diagramma demografico degli enti ”presenta una configurazione ”a clessidra”, mancando gli enti intermedi ( od essendo estremamente rari) ove maturare l’esperienza temporale necessaria per l’accesso agli enti della fascia più alta, nonostante l’idoneità formativa spesso già conseguita”.

Non si comprende, quindi, dopo questa premessa,come si possa considerare bilanciata la revisione dell’attuale articolazione delle fasce professionali, costringendo i segretari di prima nomina e quelli in servizio in sedi comunali di classe 4^ e 3^ (classificazione anacronistica, come già detto) a permanere in fascia C per 4 anni, quando attualmente è previsto che, dopo due anni dall’ingresso in carriera, si può partecipare ai corsi per il conseguimento della qualifica superiore ed ottenere l’iscrizione in Fascia B, ad idoneità conseguita. Non appare questa una reformatio in peius?

E’ più utile, invece, abbassare il limite demografico delle segreterie generali di classe seconda ( se proprio non si vuole eliminare questa classificazione), facendolo iniziare da una cifra più bassa, che in sede di trattativa potrebbe partire da 5.000 abitanti, con un graduale innalzamento, in caso di diniego della controparte, fino a fermarsi ad 8.000 abitanti. Tale operazione, se conclusa positivamente, metterebbe a disposizione dei segretari dalle 1000 alle 2000 sedi in più.

Questo è l’unico sistema idoneo per venire incontro alle aspettative di carriera dei segretari.

Nel contempo, occorre rivedere le qualifiche, non essendo più attuale la classificazione in essere, avendo la maggior parte dei segretari acquisito la dirigenza dal 1° gennaio 2001.

Si propone, pertanto, seguendo la suddivisione in fasce indicate dal D.P.R. 465/97, di attribuire le seguenti qualifiche:

-         Segretario Generale Metropolitano

-         Segretario Generale di Fascia 1^ A

-         Segretario Generale di Fascia 2^ A

-         Segretario Generale di Fascia 1^ B

-         Segretario Generale di Fascia 2^ B

-         Segretario Comunale

Ciò naturalmente a prescindere dalla sede di lavoro, in quanto la qualificazione è legata al conseguimento del grado e non alla sede. Per cui, ad esempio, il segretario comunale che abbia conseguito l’idoneità al grado superiore diventerà Segretario Generale di Fascia 2^ B e così via.

Occorre, infine, evidenziare la sperequazione subita dai segretari che, all’atto della riforma dello status giuridico, sono stati collocati in fascia B, i quali, non essendo titolari di segreterie generali di classe 2^, non potranno mai partecipare ai corsi SEFA. E’ opportuno, quindi, prevedere che dopo un certo numero di anni di servizio (15-20) i segretari di fascia B possano comunque partecipare ai corsi predetti.

 

 

CONVENZIONI DI SEGRETERIA

 

Se si abbassano i limiti demografici delle Segreterie generali classe 2^, oltre a contenere il fenomeno delle richieste di riclassificazione, si conterrebbe anche quello delle convenzioni, che spesso viene utilizzato dai segretari stessi per transitare in classe superiore. Se le convenzioni devono servire a conseguire un risparmio di spesa, in special modo per i comuni cosiddetti “polvere” o comunque di piccole dimensioni, occorre impedire che si convenzioni un numero tale di comuni, il cui numero di abitanti complessivo, comporti il passaggio alla classe superiore.

 

 

PROCEDIMENTO DI NOMINA

 

Fermo restando l’attuale procedimento, occorre battersi perché venga inserito nel prossimo contratto l’obbligo per il sindaco di motivare la scelta del segretario. La motivazione, ovviamente, non deve essere generica, ma fondata su alcuni parametri, da definire in sede contrattuale. Ciò al fine di evitare situazioni abnormi, a cui abbiamo assistito fin dalla entrata in vigore della riforma.

In più, occorre dare la massima trasparenza al procedimento, per cui l’Agenzia deve rendere noto, con gli stessi mezzi pubblicitari, il nominativo del segretario prescelto dal sindaco, in modo da consentire la verifica da parte di chi vi abbia interesse che la scelta è stata fatta in base ai parametri di cui si è detto.

 

 

PROCEDIMENTO DI REVOCA

 

E’ accettabile la proposta di ”risoluzione consensuale”; bisogna, tuttavia, evitare che la  stessa avvenga per altri motivi, oltre quello della incompatibilità ambientale, poiché, altrimenti, essa potrebbe prestarsi a sotterfugi per conseguire altri scopi ( interesse alla disponibilità dello stesso segretario,  nomina di nuovo segretario gradito al sindaco ecc.).

Naturalmente l’incompatibilità ambientale non deve essere soltanto dichiarata dalle parti, ma deve essere accertata, in base a dati di fatto, da un organismo terzo nominato dall’Agenzia.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Si sostiene nella piattaforma che la struttura retributiva deve essere rimodulata in armonia con quella dell’intera dirigenza pubblica, che assicuri anzitutto un trattamento economico coerente col ruolo professionale del segretario.

Questa giusta affermazione di principio, tuttavia, va tradotta in una proposta concreta di retribuzione (fondamentale ed accessoria), che non deve tenere conto, neanche per quanto concerne il trattamento accessorio, della suddivisione in fasce, se non per un importo base, che, però, non deve essere penalizzante per i segretari di fascia più bassa.

E’ avvenuto, infatti, nella precedente tornata contrattuale, per quanto concerne la retribuzione di posizione, che al segretario venisse riconosciuto un trattamento fisso, senza considerare il fatto che, ad esempio, la gran parte dei segretari di Fascia B presta servizio in comuni che vanno da 3000 a 10.000 abitanti ed in enti che vanno da 10.001 a 65.000 abitanti. Ebbene per questi segretari sono state previste retribuzioni di posizione fisse rispettivamente di £. 21.000.000 e di £. 36.000.000, con una notevole sperequazione, come è facile rilevare. (Questo è un altro motivo che spinge a chiedere la riclassificazione).

Nella nuova tornata contrattuale, invece, occorre far sì che, ferma restando la quota base, venga lasciata alla libera contrattazione tra le parti, a livello locale, l’ aumento di tale importo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La retribuzione di posizione base, infatti, può esser considerata idonea per un comune di una certa dimensione demografica, mentre non lo è per un comune di dimensione demografica maggiore, nell’ambito della stessa classe.

La stessa considerazione va fatta per quanto riguarda la maggiorazione di tale retribuzione, a seguito dell’assegnazione di ulteriori compiti al segretario, sia attinenti direttamente al suo ruolo, che di carattere gestionale. Tale aspetto, inoltre, non dovrebbe essere affidato alla contrattazione decentrata, che come recentemente si è visto ha dato pessimi risultati, ma riservato alla contrattazione collettiva nazionale.

E’ necessario, infine, eliminare il cosiddetto ”galleggiamento”, poiché non è ammissibile che per il dipendente comunale (dirigente o meno) venga stabilita un’indennità di posizione maggiore di quella del segretario comunale. In questa tornata contrattuale  deve essere stabilito che il Segretario Comunale ha diritto di percepire una retribuzione di posizione superiore del 5 – 10% , rispetto a quella prevista per il dipendente più alto in grado dell’ente.

 

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

 

Non si comprende perché si vuol mantenere in vita un istituto che reca soltanto danno ai segretari in disponibilità. Se, infatti, si consente a chi ha liberamente scelto di cambiare attività, per cui è stato cancellato dall’Albo, di rientrare in servizio, diventa ancora più difficile risolvere il problema dei colleghi in disponibilità, con gli aggravi di costi per l’Agenzia che tutti conosciamo e con grave penalizzazione della Scuola che, a causa degli oneri sopportati per i segretari indisponibilità, si vede annualmente decurtare i fondi. Ciò ovviamente si riflette anche sui percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale dei segretari.

Tuttavia, se proprio si vuole mantenere l’istituto della riammissione in servizio, occorre limitarlo temporalmente a 6 mesi- un anno.