Appare del tutto ingiustificata la nuova articolazione in fasce, proposta nella piattaforma, con la quale si opera una ulteriore restrizione delle fasce “più deboli” dei Segretari ed un corrispondente mantenimento della rendita di posizione dei segretari di grado maggiore. Si afferma , a tal proposito nella piattaforma, che spesso i segretari soffrono una difficoltà a maturare legittimi percorsi di carriera, in quanto in molte province o addirittura in intere regioni il diagramma demografico degli enti ”presenta una configurazione ”a clessidra”, mancando gli enti intermedi ( od essendo estremamente rari) ove maturare l’esperienza temporale necessaria per l’accesso agli enti della fascia più alta, nonostante l’idoneità formativa spesso già conseguita”.
Non si comprende, quindi, dopo questa premessa,come
si possa considerare bilanciata la revisione dell’attuale articolazione delle
fasce professionali, costringendo i segretari di prima nomina e quelli in
servizio in sedi comunali di classe 4^ e 3^ (classificazione anacronistica, come
già detto) a permanere in fascia C per 4 anni, quando attualmente è previsto
che, dopo due anni dall’ingresso in carriera, si può partecipare ai corsi per
il conseguimento della qualifica superiore ed ottenere l’iscrizione in Fascia
B, ad idoneità conseguita. Non appare questa una reformatio in peius?
E’ più utile, invece, abbassare il limite
demografico delle segreterie generali di classe seconda ( se proprio non si
vuole eliminare questa classificazione), facendolo iniziare da una cifra più
bassa, che in sede di trattativa potrebbe partire da 5.000 abitanti, con un
graduale innalzamento, in caso di diniego della controparte, fino a fermarsi ad
8.000 abitanti. Tale operazione, se conclusa positivamente, metterebbe a
disposizione dei segretari dalle 1000 alle 2000 sedi in più.
Questo è l’unico sistema idoneo per venire
incontro alle aspettative di carriera dei segretari.
Nel contempo, occorre rivedere le qualifiche, non
essendo più attuale la classificazione in essere, avendo la maggior parte dei
segretari acquisito la dirigenza dal 1° gennaio 2001.
Si propone, pertanto, seguendo la suddivisione in
fasce indicate dal D.P.R. 465/97, di attribuire le seguenti qualifiche:
-
Segretario Generale Metropolitano
-
Segretario Generale di Fascia 1^ A
-
Segretario Generale di Fascia 2^ A
-
Segretario Generale di Fascia 1^ B
-
Segretario Generale di Fascia 2^ B
-
Segretario Comunale
Ciò naturalmente a prescindere dalla sede di lavoro,
in quanto la qualificazione è legata al conseguimento del grado e non alla
sede. Per cui, ad esempio, il segretario comunale che abbia conseguito
l’idoneità al grado superiore diventerà Segretario Generale di Fascia 2^ B e
così via.
Occorre, infine, evidenziare la sperequazione subita
dai segretari che, all’atto della riforma dello status giuridico, sono stati
collocati in fascia B, i quali, non essendo titolari di segreterie generali di
classe 2^, non potranno mai partecipare ai corsi SEFA. E’ opportuno, quindi,
prevedere che dopo un certo numero di anni di servizio (15-20) i segretari di
fascia B possano comunque partecipare ai corsi predetti.
Se si abbassano i limiti demografici delle Segreterie
generali classe 2^, oltre a contenere il fenomeno delle richieste di
riclassificazione, si conterrebbe anche quello delle convenzioni, che spesso
viene utilizzato dai segretari stessi per transitare in classe superiore. Se le
convenzioni devono servire a conseguire un risparmio di spesa, in special modo
per i comuni cosiddetti “polvere” o comunque di piccole dimensioni, occorre
impedire che si convenzioni un numero tale di comuni, il cui numero di abitanti
complessivo, comporti il passaggio alla classe superiore.
Fermo restando l’attuale procedimento, occorre
battersi perché venga inserito nel prossimo contratto l’obbligo per il
sindaco di motivare la scelta del segretario. La motivazione, ovviamente, non
deve essere generica, ma fondata su alcuni parametri, da definire in sede
contrattuale. Ciò al fine di evitare situazioni abnormi, a cui abbiamo
assistito fin dalla entrata in vigore della riforma.
In più, occorre dare la massima trasparenza al
procedimento, per cui l’Agenzia deve rendere noto, con gli stessi mezzi
pubblicitari, il nominativo del segretario prescelto dal sindaco, in modo da
consentire la verifica da parte di chi vi abbia interesse che la scelta è stata
fatta in base ai parametri di cui si è detto.
E’ accettabile la proposta di ”risoluzione
consensuale”; bisogna, tuttavia, evitare che la
stessa avvenga per altri motivi, oltre quello della incompatibilità
ambientale, poiché, altrimenti, essa potrebbe prestarsi a sotterfugi per
conseguire altri scopi ( interesse alla disponibilità dello stesso segretario,
nomina di nuovo segretario gradito al sindaco ecc.).
Naturalmente l’incompatibilità ambientale non deve
essere soltanto dichiarata dalle parti, ma deve essere accertata, in base a dati
di fatto, da un organismo terzo nominato dall’Agenzia.
Si sostiene nella piattaforma che la struttura retributiva deve essere rimodulata in armonia con quella dell’intera dirigenza pubblica, che assicuri anzitutto un trattamento economico coerente col ruolo professionale del segretario.
Questa giusta affermazione di principio, tuttavia, va
tradotta in una proposta concreta di retribuzione (fondamentale ed accessoria),
che non deve tenere conto, neanche per quanto concerne il trattamento
accessorio, della suddivisione in fasce, se non per un importo base, che, però,
non deve essere penalizzante per i segretari di fascia più bassa.
E’ avvenuto, infatti, nella precedente tornata
contrattuale, per quanto concerne la retribuzione di posizione, che al
segretario venisse riconosciuto un trattamento fisso, senza considerare il fatto
che, ad esempio, la gran parte dei segretari di Fascia B presta servizio in
comuni che vanno da 3000 a 10.000 abitanti ed in enti che vanno da 10.001 a
65.000 abitanti. Ebbene per questi segretari sono state previste retribuzioni di
posizione fisse rispettivamente di £. 21.000.000 e di £. 36.000.000, con una
notevole sperequazione, come è facile rilevare. (Questo è un altro motivo che
spinge a chiedere la riclassificazione).
Nella nuova tornata contrattuale, invece, occorre far
sì che, ferma restando la quota base, venga lasciata alla libera contrattazione
tra le parti, a livello locale, l’ aumento di tale importo, nei limiti delle
disponibilità di bilancio.
La retribuzione di posizione base, infatti, può
esser considerata idonea per un comune di una certa dimensione demografica,
mentre non lo è per un comune di dimensione demografica maggiore, nell’ambito
della stessa classe.
La stessa considerazione va fatta per quanto riguarda
la maggiorazione di tale retribuzione, a seguito dell’assegnazione di
ulteriori compiti al segretario, sia attinenti direttamente al suo ruolo, che di
carattere gestionale. Tale aspetto, inoltre, non dovrebbe essere affidato alla
contrattazione decentrata, che come recentemente si è visto ha dato pessimi
risultati, ma riservato alla contrattazione collettiva nazionale.
E’ necessario, infine, eliminare il cosiddetto
”galleggiamento”, poiché non è ammissibile che per il dipendente comunale
(dirigente o meno) venga stabilita un’indennità di posizione maggiore di
quella del segretario comunale. In questa tornata contrattuale
deve essere stabilito che il Segretario Comunale ha diritto di percepire
una retribuzione di posizione superiore del 5 – 10% , rispetto a quella
prevista per il dipendente più alto in grado dell’ente.
Non si comprende perché si vuol mantenere in vita un istituto che reca soltanto danno ai segretari in disponibilità. Se, infatti, si consente a chi ha liberamente scelto di cambiare attività, per cui è stato cancellato dall’Albo, di rientrare in servizio, diventa ancora più difficile risolvere il problema dei colleghi in disponibilità, con gli aggravi di costi per l’Agenzia che tutti conosciamo e con grave penalizzazione della Scuola che, a causa degli oneri sopportati per i segretari indisponibilità, si vede annualmente decurtare i fondi. Ciò ovviamente si riflette anche sui percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale dei segretari.
Tuttavia, se proprio si vuole mantenere l’istituto della riammissione in servizio, occorre limitarlo temporalmente a 6 mesi- un anno.