----Messaggio originale----
Da:
avgrasso@fastwebnet.itData:
25/05/2008 19.34
A: <moreschini.ivano@libero.it>
Ogg: Re: Il
coinvolgimento dei Segretari comunali messo a punto da Palazzo Chigi
nell'anticipo della finanziaria.
Carissimo Ivano,
nella mia missiva c'è un contenuto ben più ampio di
ciò che tu sottolinei con fervore e preoccupazione.
Probabilmente ciò che tu
dici sull'accorpamento delle funzioni nelle sedi inferiori a 15.000 abitanti,
non avverrà mai, pena non la scomparsa dei Segretari, ma dei Comuni
minori.
E, per questo, non credo occorra mobilitarsi, ci penseranno i Sindaci
prima di noi. La razionalizzazione è prevista comunque per le sedi inferiori a
5.000 abitanti.
Il problema invece è un altro e, cioè la ridefinizione della
figura dopo la Bassanini Bis che ne ha sconvolto il senso e la misura, anche in
relazione ai rapporti che il Segretario comunale, nell'imparzialità
amministrativa, deve tenere con le minoranze. Poichè, in assenza di controlli, è
la loro tutela che è venuta meno.
Mi sembra di capire che nell'intenzione di
Palazzo Chigi, non siamo noi nell'occhio del ciclone, ma i servizi che sono
sempre più costosi e meno efficienti.
Occorre evitare il baratro degli
affidamenti esterni, sempre più frequenti, che sfociano poi nell'attribuzione
irreversibile di compiti e responsabilità sottratte alle strutture
interne.
Poichè su questo fronte si giocano i destini dei cittadini con i
relativi costi da sopportare e i guadagni delle imprese nella PA.
Per
questo, ma è una mia opinione personale, si vuole attribuire un peso
maggiore al controllo di gestione e al pincipio di legalità.
Resta alta
comunque la soglia di attenzione e di promozione di iniziative che si riterranno
utili per la categoria e, se necessario anche azioni di contrasto.
Un caro
saluto.
Angelo
Da:
moreschini.ivano@libero.it
[mailto:moreschini.ivano@libero.it]
Inviato: martedì 24 giugno 2008
9.36
A:
avgrasso@fastwebnet.itOggetto: R:
Il coinvolgimento dei Segretari comunali messo a punto da Palazzo Chigi
nell'anticipo della finanziaria.
Caro Angelo
quello che tu vedi come "un interessante passaggio" a me
sembra una sostanziale abrogazione della categoria. Infatti è notorio che la
stragrande maggioranza dei segretari presta servizio nelle sedi inferiori a
15.000 abitanti, e che non c'è uno strumento possibile per obbligare gli enti a
convenzionarsi per raggiungere tale cifra.Ed anche se lo facessero, quanti di
noi rimarrebbero a spasso?
Sarebbe bene mobilitarsi contro una simile
prospettiva, che dà anche l'idea di quale concezione della funzione del
Segretario Comunale abbia il nuovo Governo.
Ringraziandoti per l'informazione
che continui a dare, ti saluto.
Moreschini Ivano
----Messaggio originale----
Da:
avgrasso@fastwebnet.itData:
24/05/2008 23.51
A: "Segretari
Comunali"<avgrasso@fastwebnet.it>
Ogg: Il coinvolgimento dei
Segretari comunali messo a punto da Palazzo Chigi nell'anticipo della
finanziaria.
-->
Per c oloro che non hanno letto l'articolo
apparso su "ItaliaOggi" di giovedì 19 Giugno relativo alla bozza di manovra
d'estate esaminata dal Consiglio dei Ministri di introduzione di una serie di
semplificazioni per i mini-enti, si evidenzia un interessante passaggio
nel quale si comunica la volontà del Governo di ridefinire la figura del
Segretario comunale. Nell'articolo si parla di alleggerimento degli oneri
a carico degli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che porterà con
sè una razionalizzazione delle funzioni dei Segretari comunali. "Verranno
creati sedi di segreteria unificate a cui faranno riferimento più Comuni
limitrofi con popolazione complessiva pari a 15 mila abitanti. Le responsabilità
dei Segretari in servizio presso le sedi unificate saranno ampliate con
l'attribuzione delle funzioni di controllo interno e di gestione, nonchè di
legittimità sugli atti."
Una estrapolazione della bozza
del disegno di Legge del Governo (ddl Cdm 18.6.2008) che dovrà passare in
Parlamento viene di seguito riportata:
(Norme di semplificazione
per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti)
1. Larticolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968 e successive
modificazioni è abrogato.
2. La corresponsione dellindennità annua di
residenza, prevista dallarticolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie
approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
riconosciuta a favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della
legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968, e successive modificazioni, è abolita a
decorrere dal 1 gennaio 2009.
3. Al fine di semplificare lordinamento
finanziario nei comuni di piccole dimensioni, sono apportate le seguenti
modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sullordinamento degli enti locali":
a) allarticolo 151, comma
2, dopo le parole: "il bilancio", sono aggiunte le parole: "degli enti con
popolazione superire a 5000 abitanti";
b) allarticolo 170, comma 1, dopo le
parole:"enti locali" sono aggiunte le parole: "con popolazione superiore a 5000
abitanti";
c) allarticolo 170, comma 8, dopo le parole: "per tutti gli
enti", sono aggiunte le parole: "con popolazione superiore a 5000 abitanti";
d) allarticolo 171, comma 1, dopo le parole: "enti locali", sono aggiunte
le parole: "con popolazione superiore a 5000 abitanti";
e) allarticolo 172,
comma 1, lettera d, dopo le parole: "di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
sono aggiunte le parole: "per gli enti con popolazione superiore a 5000
abitanti";
f) allarticolo 197, comma 1, dopo le parole: "dei comuni", sono
aggiunte le parole: "con popolazione superiore a 5000 abitanti";
g)
allarticolo 229, comma 2, dopo le parole: "è redatto", sono aggiunte le parole:
"dagli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti";
h) allarticolo 233,
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4-bis Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo."
4. Nel regolamento di cui al seguente comma 4 sono
individuati gli adempimenti sostitutivi per i
comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
5. Entro novanta giorni dallentrata in vigore
della presente legge, è emanato un regolamento a norma dellart. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante modelli e schemi contabili semplificati per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga allarticolo 160
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Entro centottanta giorni
dallentrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un
decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario
comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una sede di
segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui
popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;
b) riordino dei
compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di cui alla lettera a);
c) ampliamento delle responsabilità del
segretario comunale in servizio presso la sede unificata;
d) attribuzione al
segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di
controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli
atti.