Cari segretari, anche noi come il profeta Zaccaria (9,12) dobbiamo essere prigionieri della speranza.
La nostra categoria la vedo ormai tentata da rassegnazione e pessimismo di fronte agli ultimi venti di riforma che rischiano ormai di farci diventare una categoria in via di estinzione ovvero in via di rottamazione.
Oggi più che mai torna alla mente l’efficace immagine del prof. Meli (ANCI Rivista nn. 3-4-5- del 1998) per dipingere l’effettiva condizione in cui versa una storica categoria professionale che risulta fortemente ridimensionata se non sminuita di significato dall’ennesima (incipiente) riforma dello status professionale:
UN ESERCITO DI BUROCRATI SCALZI, ecco a cosa sono ridotti oggi i segretari .
Il prof. Cassese in un articolo apparso sul CORRIERE DELLA SERA del 23 novembre 2004 dal titolo “La tenaglia del pubblico impiego tra partiti e sindacati” avverte saggiamente che “…Il pubblico impiego che dovrebbe essere al servizio esclusivo della nazione…rischia di morire per asfissia per l’invadenza di questi due padroni, politica e sindacato, ai quali è costretto a cedere funzioni e poteri”.
La mia umile proposta riguarda uno stato giuridico dei segretari realmente basato sulle regole costituzionali di essere scelti per concorso ed in base al merito.
Certo la pretesa di fare una riforma giusta (equa per tutti) è quasi impossibile perché già Platone nella REPUBBLICA (I, 338e-339a) avvertiva che “il giusto è sempre ...l’utile del più forte”
Tuttavia, non possiamo che sperare, siamo costretti ad essere fiduciosi nel nostro futuro, anche se siamo in emergenza.
Non ci resta che…essere prigionieri della speranza, dunque.
Perciò, raccogliamo le nostre ultime forze e facciamo sentire la nostra voce ad ogni livello.
E lo strumento in questo momento più efficace mi è sembrato quell’istituto di democrazia diretta, che deriva già dallo Statuto Albertino: la petizione alle Camere.
Qualsiasi cittadino italiano e maggiorenne può firmare, se condivide i contenuti, la seguente petizione popolare per poi mandarla via fax (06/69923739) alla Camera dei Deputati ed in via postale al Presidente del Senato della Repubblica (dove è in esame la legge finanziaria 2005 che contiene anche norme riferite ai segretari).
In fondo alla petizione occorre aggiungere.
COGNOME E NOME/DATA DI NASCITA/INDIRIZZO/FIRMA/FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’
I miei dati sono:
NAPOLITANO ANTONIO c/o Comune di Pieve di Coriano (MN)
Telefono 0386/39131 Fax 0386/39391
e-mail: segretocomunecoriano@tiscali.it
PETIZIONE ALLE CAMERE (AI SENSI DELL’ART.50 DELLA COSTITUZIONE) PER LA RICHIESTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 51, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 E 108 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Art.1
Gli articoli 51, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 e 108 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono sostituiti come segue:
Art. 51
( Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati)
1. Il sindaco, il
presidente della provincia ed i rispettivi organi consiliari durano in carica
quattro anni.
2. Il sindaco e il
presidente della provincia non sono immediatamente rieleggibili.
MOTIVAZIONE
( Per
frenare l’ormai conclamata deriva
presidenzialista a
cui ci ha portato l’elezione diretta dei sindaci - e presidenti di provincia -
appare doveroso e opportuno riportare la durata del mandato a 4 anni, come del
resto avviene per la carica presidenziale statunitense, presa a modello anche
per il connesso spoils system.)
Art. 97
( Ruolo e funzioni del Segretario)
1. Il comune e la
provincia hanno un segretario titolare, dirigente pubblico, dipendente
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali (d’ora in poi solo Agenzia), di cui all’articolo 102 e iscritto
all’albo previsto nell’articolo 98.
2. I segretari si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, secondo le norme
stabilite dal nuovo ordinamento professionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione.
3. Il segretario svolge
compiti di collaborazione per l’attuazione del programma di mandato
dell’organo responsabile dell’amministrazione locale e funzioni di
consulenza tecnico-giuridica, di tipo generico e nell’ambito delle competenze
acquisite, a beneficio degli organi dell’ente, in ordine alla conformità
dell’attività amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. A
tal fine il segretario esercita altresì le funzioni di difensore civico
comunale, ove tale ufficio non sia altrimenti costituito o sia comunque non
operante, ed in tali compiti dipende funzionalmente dal difensore civico
regionale.
4. Salvo quanto previsto
dall’articolo 108, comma 1, il segretario esercita la sovrintendenza all’
espletamento delle funzioni dei dirigenti o in loro assenza dei responsabili
degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, al fine di mantenere una
visione unitaria dell’azione amministrativa. A tal fine il segretario presiede
le strutture preposte ai controlli interni di cui all’art. 147. Il segretario
inoltre:
a)
partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura la
verbalizzazione e sottoscrive gli atti relativi, unitamente al presidente
dell’organo collegiale;
b)
esprime il parere di cui
all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui nell’ente
non sono stati nominati ovvero non siano presenti responsabili dei servizi,
c)
svolge le funzioni di ufficiale
rogante , nell’interesse dell’ente, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440 s.m.i. ( Nuove disposizioni sull’Amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) ;
d)
può essere nominato responsabile
dei servizi amministrativi e finanziari nei piccoli comuni e adotta tutti gli
atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di erogazione
della spesa e di acquisizione delle entrate correlate all’esercizio delle
competenze del proprio ufficio;
e)
presiede la delegazione di parte
pubblica trattante con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego locale
nonché la commissioni giudicatrici nelle procedure selettive per la copertura
delle posizioni apicali degli enti e l’ufficio dei procedimenti disciplinari;
f)
esercita le funzioni di direttore
generale secondo quanto meglio precisato nel successivo articolo 108;
g)
esercita ogni altra funzione
prevista dallo statuto e dei regolamenti dell’ente, che gli venga conferita
dall’organo responsabile dell’amministrazione locale.
5. Il regolamento per
l’organizzazione dell’ente può prevedere la figura del vice-gretario, in
possesso dei requisiti per l’accesso all’albo di cui all’articolo 98 e
ricoprente posizione apicale nel settore amministrativo o finanziario, il quale
coadiuva il segretario titolare nell’esercizio delle sue funzioni e lo
sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro
dei segretari, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l’Agenzia e di un rapporto di servizio con l’ente presso sui è assegnato,
è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 s.m.i. contenente le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
MOTIVAZIONE
( Si
rivendica un nuovo ordinamento professionale per i segretari, scelti per merito
e per concorso. Il Segretario, garante della legalità sostanziale dell’azione
amministrativa, svolge anche i compiti di difensore civico e di presidente della
struttura preposta ai controlli interni. Può essere nominato responsabile dei
servizi - amministrativi e finanziari - nei piccoli comuni. Presiede la
delegazione trattante di parte pubblica e le commissioni giudicatrici dei
concorsi per le posizioni apicali. Svolge le funzioni di Direttore Generale nei
comuni fino a 15.000 abitanti.)
Art. 98
(Albo nazionale dei segretari)
1. L’albo nazionale
dei segretari, cui si accede tramite corso-concorso a livello nazionale, è
articolato in sezioni regionali.
2. L’iscrizione
all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale.
3. Al relativo corso si
accede mediante concorso nazionale, per titoli ed esami, a cui possono
partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) i dipendenti della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale;
b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni anche non consecutivi;
c) i magistrati dell’ordinamento giudiziario, i magistrati amministrativi e contabili;
d) gli avvocati dello stato ed i procuratori dello stato;
e) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno da cinque anni;
f)
il personale di ruolo delle
università docente alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni
di servizio.
Ai fini dell’anzianità
minima di servizio necessaria per l’ammissione al concorso non sono cumulabili
le anzianità in più categorie fra quelle previste.
4. Sono ammessi a
sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le
doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente
ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in
materie relative alle funzioni
svolte o concernenti i compiti istituzionali degli enti locali. I titoli
necessari ai fini di tale valutazione sono inseriti in un curriculum
allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
5. Gli esami constano di
quattro prove scritte e di una prova orale.
6. Le prove scritte
consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) nelle
seguenti materie:
1)
diritto civile;
2)
diritto costituzionale ed
amministrativo;
3)
contabilità pubblica e diritto
finanziario;
4)
prova pratica riferita alle
funzioni degli enti locali.
7. La prova pratica è
diretta ad accertare l’attitudine del candidato alla soluzione corretta, sotto
il profilo della legittimità, della convenienza e dell’efficienza ed
economicità organizzativa di questioni connesse con le attività istituzionali
degli enti locali.
8. La prova orale
consiste in un colloquio mirante ad accertare la preparazione e la
professionalità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle
funzioni dirigenziali. Detta prova
verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto comunitario e
internazionale, sul diritto del lavoro, sull’economia politica, sul diritto
penale, sul diritto processuale civile e penale. Nell’ambito della prova orale
è inoltre previsto l’accertamento della conoscenza a livello di base di una
lingua straniera e dell’utilizzo del personal computer
e dei software applicativi più diffusi.
9. Il numero dei posti
disponibili nell’Albo è contingentato in relazione al numero delle sedi,
diminuito del numero delle sedi unificate e maggiorato di una percentuale del
cinque per cento, funzionale all’esigenza di garantire un’adeguata copertura
delle sedi, in particolare di quelle disagiate.
10. I comuni possono
stipulare convenzioni per l’ufficio di segreteria, soggette ad approvazione da
parte dell’Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre
comuni, qualora ognuno di essi abbia
una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fra un massimo di due comuni,
quando la popolazione di un comune sia inferiore a 3.000 abitanti e la
popolazione dell’altro comune non sia superiore a 10.000 abitanti. Le unioni
di comuni costituite da oltre tre comuni hanno un segretario titolare diverso
dai titolari degli enti che compongono l’unione.
MOTIVAZIONE
( Il
concorso di accesso alla carriera diventa di 2° grado. È consentita, infatti,
la partecipazione, oltre che di docenti universitari, magistrati ed
avvocati,anche – in affinità con le magistrature superiori del TAR e della
Corte dei Conti – di dipendenti pubblici nonché di consiglieri – regionali,
provinciali e comunali – tutti muniti di laurea specialistica ed esperienza
professionale quinquennale. L’accesso alla carriera è soltanto meritocratico
e selettivo, mediante concorso per
titoli ed esami. E’ la fine del “convenzionamento selvaggio”: le
convenzioni di segreteria devono essere limitate, nel numero dei comuni
aderenti, per l’effettivo ed ottimale svolgimento della delicata e complessa
funzione connessa all’ufficio di Segretario Comunale)
Art. 99
(Nomina)
1. Il Segretario, che
dipendente funzionalmente dall’organo responsabile dell’amministrazione
locale, viene nominato dall’Agenzia, scegliendolo tra gli iscritti all’albo
che hanno presentato apposita manifestazione di interesse per la copertura della
sede, secondo una graduatoria per titoli predisposta sulla base dei curricula
presentati
e certificati dalla medesima Agenzia.
2. Salvo quanto disposto
dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella dell’organo
responsabile dell’amministrazione locale. Con la cessazione del mandato di
quest’ultimo, il segretario cessa automaticamente dall’incarico, continuando
a svolgere comunque le funzioni fino alla riconferma ovvero alla nomina del
nuovo segretario.
3. La nomina è disposta
non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il
segretario si intende confermato.
MOTIVAZIONE
(
Finisce l’epoca dello spoils system
selvaggio. La nomina non è più fiduciaria, ma tecnica,
sulla base dei
curricula certificati,
da parte dell’Agenzia, che diventa organo di autogoverno della categoria. A
tale proposito, si fa riferimento all’ordinanza n. 893 del 14 giugno 2004 del
Tribunale di Roma - Giudice del lavoro, di remissione alla Consulta, per
sospetta incostituzionalità, dello spoils
system ope legis di cui
all’art. 3, comma 7 della legge 145/02 – c.d. Legge Frattini – in cui si
stigmatizza che la novella legislativa “ trasuda l’aspirazione di rinnovare
in blocco la dirigenza pubblica per assicurarsene la fedeltà” e la ratio
legis “ non appare integrante una ragione di buon andamento
dell’Amministrazione idonea a travolgere non le aspettative, ma i diritti
acquisiti dei vecchi dirigenti”. Ma anche all’articolo apparso sul CORRIERE
DELLA SERA del 23 novembre 2004 intitolato “LA TENAGLIA DEL PUBBLICO
IMPIEGO – Tra partiti e sindacati –“ dove il prof. S. Cassese rileva - in
un benaugurante ripensamento completo della materia - come “…il pubblico
impiego, che dovrebbe essere al servizio della Nazione…rischia di morire di
asfissia per l’invadenza di questi due padroni, politica e sindacato, ai quali
è costretto a cedere funzioni e poteri”.)
Art. 100
(Rimozione e azione disciplinare)
1. I segretari non
possono essere sospesi e rimossi dal servizio né destinati ad altra sede o
funzione, se non in seguito a decisione motivata dell’Agenzia, adottata o con
il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dal nuovo
ordinamento professionale.
2. Il Ministro
dell’interno ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare, con
particolare riferimento all’applicazione del codice di deontologia
professionale.
MOTIVAZIONE
(Lo status
del Segretario viene assimilato a quello magistratuale. Dalla
nota di sintesi dell’inchiesta OCSE sull’etica nelle gestioni pubbliche,
realizzato nel 1999-2000, si estrapola quanto segue. La funzione pubblica è
depositaria della fiducia del pubblico. I cittadini contano sull’impegno dei
funzionari ad operare per l’interesse generale, dimostrando imparzialità e
amministrando quotidianamente le risorse pubbliche in modo appropriato.
Un’equa e affidabile P.A. ispira fiducia al pubblico e crea un clima
favorevole alle imprese, contribuendo quindi al buon funzionamento dei mercati
ed alla crescita economica. L’etica nella P.A. è necessaria al raggiungimento
della fiducia nel pubblico: essa rappresenta la chiave di volta del buon
governo. Gli 8 valori essenziali della P.A. più frequentemente menzionati nei
Paesi OCSE sono : giustizia, responsabilità, uguaglianza, trasparenza,
efficienza, integrità, legalità, imparzialità. Quasi tutte le PP.AA. dei
Paesi OCSE utilizzano il criterio del merito per il reclutamento e le promozioni
dei pubblici funzionari. Più la funzione occupata è elevata e più è alto il
livello di trasparenza richiesto. Per rilevare le irregolarità e le
disfunzioni, si ricorre abitualmente ai controlli interni, accompagnati da una
sorveglianza esercitata in modo indipendente. Per colpire i comportamenti
contrari all’etica sono previste sanzioni disciplinari, dall’ammonimento
fino al licenziamento. Ma una buona
gestione dell’etica associa,
all’applicazione delle regole, la prevenzione. E’ ovvio che una maggiore
attenzione alla prevenzione - inculcando i valori etici nel DNA dei funzionari
– fa diminuire la necessità di insistere sull’applicazione delle regole e
la repressione dei comportamenti fuorvianti.)
Art.
101
(Disponibilità, mobilità e assegnazione d’ufficio)
1. Il segretario rimasto
comunque privo di incarico, è collocato transitoriamente in disponibilità, per
la durata massima di due anni.
2. Durante il periodo di
disponibilità, il segretario resta iscritto all’albo e percepisce il
trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Il
segretario in disponibilità viene utilizzato:
a)
per le attività dell’Agenzia a
norma dell’articolo 103 nonché per attività di consulenza ed incarichi di
supplenza o di reggenza,
b)
per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti alla posizione professionale rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche che lo richiedono, con oneri a carico dell’ente
presso cui presta servizio.
3. Decorsi due anni
senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il
segretario viene posto in mobilità, con piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica acquisita, che verrà conservata ad personam.
4. Il segretario in
mobilità viene utilizzato in via prioritaria mediante assegnazione d’ufficio:
a)
nei comuni delle regioni che sono
sprovvisti di segretari, prevedendo anche forme idonee di incentivazione
economica, con oneri a carico del fondo nazionale denominato “fondo
perequativo per le sedi di segreteria”, alimentato dai diritti di segreteria,
previa congrua rivalutazione degli importi di cui alla
Tabella D allegata alla legge 8
giugno 1962, n. 604 e successive modifiche e integrazioni;
b)
nelle pubbliche amministrazioni
locali e regionali ove si verifichino vacanze di posti di pari profilo
professionale.
5. Per l’assegnazione
d’ufficio nei comuni sprovvisti di segretari vengono altresì utilizzati gli
idonei degli ultimi concorsi banditi
dal Ministero dell’interno nonché i vincitori degli ultimi corsi-concorsi
effettuati. In tal caso la mancata assunzione del servizio nelle sedi assegnate
vale come rinunzia, con la conseguente cancellazione automatica dall’albo.
6. In via subordinata,
qualora le procedure di cui ai precedenti commi non abbiano dato esito
favorevole, il segretario viene posto in mobilità intercompartimentale verso
altre pubbliche amministrazioni, con conseguente cancellazione dall’albo. In
tal caso il segretario appartenente alle fasce professionali A, B e C può
essere collocato, previa espressa manifestazione di volontà, nella categoria o
area professionale più alta prevista presso l’amministrazione di
destinazione, con piena osservanza del disposto di cui all’ultima parte del
comma 3.
7. Tutti gli istituti
previsti nel presente articolo sono applicati secondo un piano di utilizzo
concordato tra le parti interessate, in modo da contemperare le esigenze di
servizio con le ragioni familiari.
8. I trasferimenti per
mobilità, anche intercompartimentale sono disposti in deroga ad ogni
disposizione che disponga il blocco delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato.
MOTIVAZIONE
(La
disponibilità passa da 4 a 2 anni. E’ prevista l’assegnazione d’ufficio
per la copertura delle sedi comunali “disagiate” – con particolare
riferimento ai cc.dd. C.O.A. – nonché la mobilità verso province e regioni.
Si apre anche il canale della mobilità intercompartimentale, contemperando le
esigenze di servizio con quelle familiari, con la conservazione ad
personam del trattamento giuridico-economico acquisito.)
Art. 102
( Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali)
1. E’ istituita
l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, con personalità giuridica di
diritto pubblico ed articolata in sezioni regionali.
2. L’Agenzia è organo
di autogoverno della categoria professionale dei segretari comunali e
provinciali. Essa è presieduta dal Ministro dell’interno o suo delegato.
3. L’Agenzia è
gestita da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e composto per due terzi da segretari eletti da tutti
gli appartenenti alla categoria professionale e per un terzo da componenti
eletti, in modo congiunto dalle rappresentanze delle autonomie locali, tra
sindaci, presidenti di provincia nonché tra esperti in diritto amministrativo
scelti tra professori ordinari di università ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
4. Il consiglio elegge
un vice-presidente tra i componenti nominati dalle rappresentanze delle
autonomie locali.
5. I membri del
consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte di un consiglio regionale, provinciale o comunale.
MOTIVAZIONE
( Per
la motivazione di cui all’art. 100, si ribadisce che l’Agenzia diventa
organo di autogoverno della categoria. Il C.d.A. dell’agenzia è composto per
2/3 da S.C.P. e per 1/3 da “membri laici”, provenienti dal mondo delle
Autonomie.)
Art. 103
(Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia)
1. Spettano
all’Agenzia, secondo le norme stabilite dal nuovo ordinamento professionale,
le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni mediante
concorsi per titoli ed esami, i provvedimenti disciplinari nonché le modalità
di utilizzo dei segretari rimasti comunque senza incarico.
2. L’organizzazione e
il funzionamento dell’Agenzia si conformano ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
utilizzazione in via prioritaria
dei segretari non chiamati ricoprire sedi di segreteria ai fini del reclutamento
del personale da destinare all’Agenzia, ricorrendo anche all’istituto
dell’assegnazione, comando e fuori ruolo;
b)
disciplina dell’ordinamento
contabile dell’Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, fermo restando l’obbligo di sottoporre i rendiconti
delle gestioni finanziarie al controllo della Corte dei Conti;
c)
previsione di un esame di idoneità
per l’iscrizione dall’albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi
dalla scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli
amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.
3. Al personale
dell’Agenzia si applica la contrattazione del comparto Regioni-Autonomie
locali.
MOTIVAZIONE
(L’Agenzia
pertanto provvede alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni
mediante concorsi per titoli ed esami, sanzioni disciplinari e utilizzo dei
segretari senza incarico.)
Art. 104
(Scuola superiore della pubblica amministrazione locale)
1. L’organizzazione,
il funzionamento e l’ordinamento contabile della Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2, sono
disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l’eventuale stipula
di convenzioni per l’attività formativa in sede decentrata con istituti,
enti, società di formazione e ricerca.
2. L’Agenzia
istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la
specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero può
avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore
dell’amministrazione dell’interno.
MOTIVAZIONE
( La
S.S.P.A.L. diventa organo di formazione non solo della dirigenza pubblica locale
- segretari e dirigenti – ma anche degli Amministratori pubblici. Il bisogno
di formazione è molto avvertito da parte di questi ultimi, ed è assolutamente bipartisan.
In generale si prende atto di un “sentire
diffuso”, tra sindaci, assessori e consiglieri, di essere aiutati a conoscere
il funzionamento della “macchina amministrativa” nel suo complesso.)
Art.
106
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Al fine di stabilire
il numero dei posti disponibili nell’albo di cui all’ottavo comma
dell’articolo 98 e nelle more dell’espletamento del primo concorso nazionale
indetto ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, è disposta in via
transitoria l’iscrizione all’albo delle seguenti categorie:
a)
direttori generali in possesso
della laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia che hanno
ricoperto l’incarico di direttore in un ente locale per almeno cinque anni di
servizio;
b)
dipendenti degli enti locali in
posizione apicale, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed
economia che hanno ricoperto l’incarico di posizione organizzativa per cinque
anni di servizio ad abbiano superato apposita selezione nelle regioni dove ci
sono comuni sprovvisti di segretari, con obbligo di permanenza per 4 anni nella
sede di prima assegnazione.
MOTIVAZIONE
( Si
prende atto di una oggettiva situazione di necessità di ricoprire le “sedi
disagiate”mediante un reclutamento straordinario ed una
tantum di direttori
generali ed apicali degli enti, purché muniti di idoneo titolo di studio ed
esperienza quinquennale, con obbligo di permanenza quadriennale nella sede di
prima assegnazione.)
Art. 108
(Direttore generale)
1. Nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti le funzioni di direttore generale spettano al
segretario comunale. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e nelle province, il sindaco ed il presidente della provincia, previa
deliberazione dell’organo esecutivo, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto
a tempo determinato , in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del
precedente articolo.
2. Al direttore generale
compete:
a)
attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive
impartite dal sindaco o dal presidente della provincia;
b)
sovrintendere
alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza;
c)
predisporre
il piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera
a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo
169.
A tali fini, al
direttore generale rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i
dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario.
3. La retribuzione del
direttore generale non può superare l’indennità di funzione prevista per il
sindaco o il presidente della provincia. Nel caso del Segretario-Direttore la
misura dell’indennità di direzione generale è stabilita dalla contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il Direttore generale
o il Segretario-Direttore possono essere rimossi anzitempo dall’incarico in
caso di mancato raggiungimento di risultati a loro unicamente imputabile, previa
deliberazione motivata dell’organo esecutivo, dopo aver sentito le
giustificazioni a difesa addotte dal dirigente. Per il Segretario-Direttore , la
rimozione dall’incarico non comporta la messa in disponibilità ma la semplice
restituzione alla sola funzione di segretario.
5. La durata
dell’incarico di direttore generale non può eccedere quella dell’organo
responsabile dell’amministrazione locale.
MOTIVAZIONE
( E’
prevista l’unificazione S.C.P./D.G. nei comuni fino a 15000 abitanti. Per le
dimensioni superiori, si prende atto del cambiamento ineluttabile che c’è
stato nell’ultimo decennio nella considerazione della P.A. non più come
Pubblica Autorità ma come erogatrice di servizi pubblici. Ciò ha spostato
l’interesse della pubblica opinione dalla legittimità del processo
decisionale all’efficienza nell’erogazione del servizio. Nei grandi comuni e
nelle province occorre la specializzazione nelle funzioni di una figura
completamente dedita al funzionamento di una “macchina” complessa
che deve fornire servizi pubblici a
tutto tondo. Resta salva
la professionalità della figura che non è più solo di “fiducia politica”.
Si pone anche un freno alla lievitazione incontrollata della retribuzione dei
direttori, che, non bisogna dimenticare, viene corrisposta con risorse
pubbliche, oggi vieppiù scarse.E’ prevista la rimozione anzitempo
dall’incarico di D.G., ma con tutte le garanzia del caso e solo per
l’obiettivo mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.)