Cari segretari, anche noi come il profeta Zaccaria (9,12) dobbiamo essere prigionieri della speranza.

La nostra categoria la vedo ormai tentata da rassegnazione e pessimismo di fronte agli ultimi venti di riforma che rischiano ormai di farci diventare una categoria in via di estinzione ovvero in via di rottamazione.

Oggi più che mai torna alla mente l’efficace immagine del prof. Meli (ANCI Rivista nn. 3-4-5- del 1998) per dipingere l’effettiva condizione in cui versa una storica categoria professionale che risulta fortemente ridimensionata se non sminuita di significato dall’ennesima (incipiente) riforma dello status professionale:

UN ESERCITO DI BUROCRATI SCALZI, ecco a cosa sono ridotti oggi i segretari .

Il prof. Cassese in un articolo apparso sul CORRIERE DELLA SERA del 23 novembre 2004 dal titolo “La tenaglia del pubblico impiego tra partiti e sindacati” avverte saggiamente che “…Il pubblico impiego che dovrebbe essere al servizio esclusivo della nazione…rischia di morire per asfissia per l’invadenza di questi due padroni, politica e sindacato, ai quali è costretto a cedere funzioni e poteri”.

La mia umile proposta riguarda uno stato giuridico dei segretari realmente basato sulle regole costituzionali di essere scelti per concorso ed in base al merito.

Certo la pretesa di fare una riforma giusta (equa per tutti) è quasi impossibile perché già Platone nella REPUBBLICA (I, 338e-339a) avvertiva che “il giusto è sempre ...l’utile del più forte”

Tuttavia, non possiamo che sperare, siamo costretti ad essere fiduciosi nel nostro futuro, anche se siamo in emergenza.

Non ci resta che…essere prigionieri della speranza, dunque.

Perciò, raccogliamo le nostre ultime forze e facciamo sentire la nostra voce ad ogni livello.

E lo strumento in questo momento più efficace mi è sembrato quell’istituto di democrazia diretta, che deriva già dallo Statuto Albertino: la petizione alle Camere.

Qualsiasi cittadino italiano e maggiorenne può firmare, se condivide i contenuti, la seguente petizione popolare per poi mandarla via fax (06/69923739) alla Camera dei Deputati ed in via postale al Presidente del Senato della Repubblica (dove è in esame la legge finanziaria 2005 che contiene anche norme riferite ai segretari).

In fondo alla petizione occorre aggiungere.

COGNOME E NOME/DATA DI NASCITA/INDIRIZZO/FIRMA/FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’

 

I miei dati sono:

 

NAPOLITANO ANTONIO c/o Comune di Pieve di Coriano (MN)

                           Telefono 0386/39131   Fax 0386/39391

                           e-mail: segretocomunecoriano@tiscali.it

 

 

 

 

 

PETIZIONE ALLE CAMERE (AI SENSI DELL’ART.50 DELLA COSTITUZIONE) PER LA RICHIESTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 51, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 E 108 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

 

 

 

 

                                                               Art.1

Gli articoli 51, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 e 108 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono sostituiti come segue:

 

                                                               Art. 51

( Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati)

 

1. Il sindaco, il presidente della provincia ed i rispettivi organi consiliari durano in carica quattro anni.

2. Il sindaco e il presidente della provincia non sono immediatamente rieleggibili.

 

                                                        MOTIVAZIONE

 

( Per frenare l’ormai conclamata deriva presidenzialista a cui ci ha portato l’elezione diretta dei sindaci - e presidenti di provincia - appare doveroso e opportuno riportare la durata del mandato a 4 anni, come del resto avviene per la carica presidenziale statunitense, presa a modello anche per il connesso spoils system.)

 

                                                               Art. 97

                                               ( Ruolo e funzioni del Segretario)

 

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dirigente pubblico, dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (d’ora in poi solo Agenzia), di cui all’articolo 102 e iscritto all’albo previsto nell’articolo 98.

2. I segretari si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, secondo le norme stabilite dal nuovo ordinamento professionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

3. Il segretario svolge compiti di collaborazione per l’attuazione del programma di mandato dell’organo responsabile dell’amministrazione locale e funzioni di consulenza tecnico-giuridica, di tipo generico e nell’ambito delle competenze acquisite, a beneficio degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’attività amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. A tal fine il segretario esercita altresì le funzioni di difensore civico comunale, ove tale ufficio non sia altrimenti costituito o sia comunque non operante, ed in tali compiti dipende funzionalmente dal difensore civico regionale.

4. Salvo quanto previsto dall’articolo 108, comma 1, il segretario esercita la sovrintendenza all’ espletamento delle funzioni dei dirigenti o in loro assenza dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, al fine di mantenere una visione unitaria dell’azione amministrativa. A tal fine il segretario presiede le strutture preposte ai controlli interni di cui all’art. 147. Il segretario inoltre:

a)     partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive gli atti relativi, unitamente al presidente dell’organo collegiale;

b)    esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui nell’ente non sono stati nominati ovvero non siano presenti responsabili dei servizi,

c)     svolge le funzioni di ufficiale rogante , nell’interesse dell’ente, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 s.m.i. ( Nuove disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) ;

d)    può essere nominato responsabile dei servizi amministrativi e finanziari nei piccoli comuni e adotta tutti gli  atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di erogazione della spesa e di acquisizione delle entrate correlate all’esercizio delle competenze del proprio ufficio;

e)     presiede la delegazione di parte pubblica trattante con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego locale nonché la commissioni giudicatrici nelle procedure selettive per la copertura delle posizioni apicali degli enti e l’ufficio dei procedimenti disciplinari;

f)      esercita le funzioni di direttore generale secondo quanto meglio precisato nel successivo articolo 108;

g)     esercita ogni altra funzione prevista dallo statuto e dei regolamenti dell’ente, che gli venga conferita dall’organo responsabile dell’amministrazione locale.

5. Il regolamento per l’organizzazione dell’ente può prevedere la figura del vice-gretario, in possesso dei requisiti per l’accesso all’albo di cui all’articolo 98 e ricoprente posizione apicale nel settore amministrativo o finanziario, il quale coadiuva il segretario titolare nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia e di un rapporto di servizio con l’ente presso sui è assegnato, è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

 

                                                      MOTIVAZIONE

 

( Si rivendica un nuovo ordinamento professionale per i segretari, scelti per merito e per concorso. Il Segretario, garante della legalità sostanziale dell’azione amministrativa, svolge anche i compiti di difensore civico e di presidente della struttura preposta ai controlli interni. Può essere nominato responsabile dei servizi - amministrativi e finanziari - nei piccoli comuni. Presiede la delegazione trattante di parte pubblica e le commissioni giudicatrici dei concorsi per le posizioni apicali. Svolge le funzioni di Direttore Generale nei comuni fino a 15.000 abitanti.)

 

                                                             Art. 98

                                                (Albo nazionale dei segretari)

 

1. L’albo nazionale dei segretari, cui si accede tramite corso-concorso a livello nazionale, è articolato in sezioni regionali.

2. L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

3. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale, per titoli ed esami, a cui possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie:

a)    i dipendenti della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale;

b)    i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni anche non consecutivi;

c)     i magistrati dell’ordinamento giudiziario, i magistrati amministrativi e contabili;

d)     gli avvocati dello stato ed i procuratori dello stato;

e)      gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno da cinque anni;

f)      il personale di ruolo delle università docente alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio.

Ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione al concorso non sono cumulabili le anzianità in più categorie fra quelle previste.

4. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie  relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali degli enti locali. I titoli necessari ai fini di tale valutazione sono inseriti in un curriculum allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

5. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

6. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) nelle seguenti materie:

1)    diritto civile;

2)    diritto costituzionale ed amministrativo;

3)    contabilità pubblica e diritto finanziario;

4)    prova pratica riferita alle funzioni degli enti locali.

7. La prova pratica è diretta ad accertare l’attitudine del candidato alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell’efficienza ed economicità organizzativa di questioni connesse con le attività istituzionali degli enti locali.

8. La prova orale consiste in un colloquio mirante ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Detta  prova verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto comunitario e internazionale, sul diritto del lavoro, sull’economia politica, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale. Nell’ambito della prova orale è inoltre previsto l’accertamento della conoscenza a livello di base di una lingua straniera e dell’utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

9. Il numero dei posti disponibili nell’Albo è contingentato in relazione al numero delle sedi, diminuito del numero delle sedi unificate e maggiorato di una percentuale del cinque per cento, funzionale all’esigenza di garantire un’adeguata copertura delle sedi, in particolare di quelle disagiate.

10. I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segreteria, soggette ad approvazione da parte dell’Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre comuni, qualora ognuno di essi  abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fra un massimo di due comuni, quando la popolazione di un comune sia inferiore a 3.000 abitanti e la popolazione dell’altro comune non sia superiore a 10.000 abitanti. Le unioni di comuni costituite da oltre tre comuni hanno un segretario titolare diverso dai titolari degli enti che compongono l’unione.

 

                                                     MOTIVAZIONE

 

( Il concorso di accesso alla carriera diventa di 2° grado. È consentita, infatti, la partecipazione, oltre che di docenti universitari, magistrati ed avvocati,anche – in affinità con le magistrature superiori del TAR e della Corte dei Conti – di dipendenti pubblici nonché di consiglieri – regionali, provinciali e comunali – tutti muniti di laurea specialistica ed esperienza professionale quinquennale. L’accesso alla carriera è soltanto meritocratico e  selettivo, mediante concorso per titoli ed esami. E’ la fine del “convenzionamento selvaggio”: le convenzioni di segreteria devono essere limitate, nel numero dei comuni aderenti, per l’effettivo ed ottimale svolgimento della delicata e complessa funzione connessa all’ufficio di Segretario Comunale)

 

                                                            Art. 99

                                                         (Nomina)

 

1. Il Segretario, che dipendente funzionalmente dall’organo responsabile dell’amministrazione locale, viene nominato dall’Agenzia, scegliendolo tra gli iscritti all’albo che hanno presentato apposita manifestazione di interesse per la copertura della sede, secondo una graduatoria per titoli predisposta sulla base dei curricula   presentati e certificati dalla medesima Agenzia.

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella dell’organo responsabile dell’amministrazione locale. Con la cessazione del mandato di quest’ultimo, il segretario cessa automaticamente dall’incarico, continuando a svolgere comunque le funzioni fino alla riconferma ovvero alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario si intende confermato.

 

                                                       MOTIVAZIONE

 

( Finisce l’epoca dello spoils system selvaggio. La nomina non è più fiduciaria, ma tecnica, sulla base dei curricula certificati, da parte dell’Agenzia, che diventa organo di autogoverno della categoria. A tale proposito, si fa riferimento all’ordinanza n. 893 del 14 giugno 2004 del Tribunale di Roma - Giudice del lavoro, di remissione alla Consulta, per sospetta incostituzionalità, dello spoils system ope legis di cui all’art. 3, comma 7 della legge 145/02 – c.d. Legge Frattini – in cui si stigmatizza che la novella legislativa “ trasuda l’aspirazione di rinnovare in blocco la dirigenza pubblica per assicurarsene la fedeltà” e la ratio legis “ non appare integrante una ragione di buon andamento dell’Amministrazione idonea a travolgere non le aspettative, ma i diritti acquisiti dei vecchi dirigenti”. Ma anche all’articolo apparso sul CORRIERE DELLA SERA del 23 novembre 2004 intitolato “LA TENAGLIA DEL PUBBLICO IMPIEGO – Tra partiti e sindacati –“ dove il prof. S. Cassese rileva - in un benaugurante ripensamento completo della materia - come “…il pubblico impiego, che dovrebbe essere al servizio della Nazione…rischia di morire di asfissia per l’invadenza di questi due padroni, politica e sindacato, ai quali è costretto a cedere funzioni e poteri”.)

 

                                                              Art. 100

                                              (Rimozione e azione disciplinare)

1. I segretari non possono essere sospesi e rimossi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione, se non in seguito a decisione motivata dell’Agenzia, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dal nuovo ordinamento professionale.

2. Il Ministro dell’interno ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare, con particolare riferimento all’applicazione del codice di deontologia professionale.

 

                                                       MOTIVAZIONE

 

(Lo status del Segretario viene assimilato a quello magistratuale. Dalla nota di sintesi dell’inchiesta OCSE sull’etica nelle gestioni pubbliche, realizzato nel 1999-2000, si estrapola quanto segue. La funzione pubblica è depositaria della fiducia del pubblico. I cittadini contano sull’impegno dei funzionari ad operare per l’interesse generale, dimostrando imparzialità e amministrando quotidianamente le risorse pubbliche in modo appropriato. Un’equa e affidabile P.A. ispira fiducia al pubblico e crea un clima favorevole alle imprese, contribuendo quindi al buon funzionamento dei mercati ed alla crescita economica. L’etica nella P.A. è necessaria al raggiungimento della fiducia nel pubblico: essa rappresenta la chiave di volta del buon governo. Gli 8 valori essenziali della P.A. più frequentemente menzionati nei Paesi OCSE sono : giustizia, responsabilità, uguaglianza, trasparenza, efficienza, integrità, legalità, imparzialità. Quasi tutte le PP.AA. dei Paesi OCSE utilizzano il criterio del merito per il reclutamento e le promozioni dei pubblici funzionari. Più la funzione occupata è elevata e più è alto il livello di trasparenza richiesto. Per rilevare le irregolarità e le disfunzioni, si ricorre abitualmente ai controlli interni, accompagnati da una sorveglianza esercitata in modo indipendente. Per colpire i comportamenti contrari all’etica sono previste sanzioni disciplinari, dall’ammonimento fino al licenziamento. Ma  una buona gestione dell’etica  associa, all’applicazione delle regole, la prevenzione. E’ ovvio che una maggiore attenzione alla prevenzione - inculcando i valori etici nel DNA dei funzionari – fa diminuire la necessità di insistere sull’applicazione delle regole e la repressione dei comportamenti fuorvianti.)

 

                                                              Art. 101

                                (Disponibilità, mobilità e assegnazione d’ufficio)

 

1. Il segretario rimasto comunque privo di incarico, è collocato transitoriamente in disponibilità, per la durata massima di due anni.

2. Durante il periodo di disponibilità, il segretario resta iscritto all’albo e percepisce il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Il segretario in disponibilità viene utilizzato:

a)     per le attività dell’Agenzia a norma dell’articolo 103 nonché per attività di consulenza ed incarichi di supplenza o di reggenza,

b)    per lo svolgimento di funzioni corrispondenti alla posizione professionale rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedono, con oneri a carico dell’ente presso cui presta servizio.

3. Decorsi due anni  senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene posto in mobilità, con piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita, che verrà conservata ad personam.

4. Il segretario in mobilità viene utilizzato in via prioritaria mediante assegnazione d’ufficio:

a)     nei comuni delle regioni che sono sprovvisti di segretari, prevedendo anche forme idonee di incentivazione economica, con oneri a carico del fondo nazionale denominato “fondo perequativo per le sedi di segreteria”, alimentato dai diritti di segreteria, previa congrua rivalutazione degli importi di cui alla  Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche e integrazioni;

b)    nelle pubbliche amministrazioni locali e regionali ove si verifichino vacanze di posti di pari profilo professionale.

5. Per l’assegnazione d’ufficio nei comuni sprovvisti di segretari vengono altresì utilizzati gli idonei  degli ultimi concorsi banditi dal Ministero dell’interno nonché i vincitori degli ultimi corsi-concorsi effettuati. In tal caso la mancata assunzione del servizio nelle sedi assegnate vale come rinunzia, con la conseguente cancellazione automatica dall’albo.

6. In via subordinata, qualora le procedure di cui ai precedenti commi non abbiano dato esito favorevole, il segretario viene posto in mobilità intercompartimentale verso altre pubbliche amministrazioni, con conseguente cancellazione dall’albo. In tal caso il segretario appartenente alle fasce professionali A, B e C può essere collocato, previa espressa manifestazione di volontà, nella categoria o area professionale più alta prevista presso l’amministrazione di destinazione, con piena osservanza del disposto di cui all’ultima parte del comma 3.

7. Tutti gli istituti previsti nel presente articolo sono applicati secondo un piano di utilizzo concordato tra le parti interessate, in modo da contemperare le esigenze di servizio con le ragioni familiari.

8. I trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale sono disposti in deroga ad ogni disposizione che disponga il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

 

                                                       MOTIVAZIONE

 

(La disponibilità passa da 4 a 2 anni. E’ prevista l’assegnazione d’ufficio per la copertura delle sedi comunali “disagiate” – con particolare riferimento ai cc.dd. C.O.A. – nonché la mobilità verso province e regioni. Si apre anche il canale della mobilità intercompartimentale, contemperando le esigenze di servizio con quelle familiari, con la conservazione ad personam del trattamento giuridico-economico acquisito.)

 

                                                              Art. 102

( Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali)

 

1. E’ istituita l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, con personalità giuridica di diritto pubblico ed articolata in sezioni regionali.

2. L’Agenzia è organo di autogoverno della categoria professionale dei segretari comunali e provinciali. Essa è presieduta dal Ministro dell’interno o suo delegato.

3. L’Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto per due terzi da segretari eletti da tutti gli appartenenti alla categoria professionale e per un terzo da componenti eletti, in modo congiunto dalle rappresentanze delle autonomie locali, tra sindaci, presidenti di provincia nonché tra esperti in diritto amministrativo scelti tra professori ordinari di università ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

4. Il consiglio elegge un vice-presidente tra i componenti nominati dalle rappresentanze delle autonomie locali.

5. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte di un consiglio regionale, provinciale o comunale.

 

                                                       MOTIVAZIONE

 

( Per la motivazione di cui all’art. 100, si ribadisce che l’Agenzia diventa organo di autogoverno della categoria. Il C.d.A. dell’agenzia è composto per 2/3 da S.C.P. e per 1/3 da “membri laici”, provenienti dal mondo delle Autonomie.)

 

 

 

 

 

 

                                                              Art. 103

                                 (Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia)

 

1. Spettano all’Agenzia, secondo le norme stabilite dal nuovo ordinamento professionale, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni mediante concorsi per titoli ed esami, i provvedimenti disciplinari nonché le modalità di utilizzo dei segretari rimasti comunque senza incarico.

2. L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)     utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati ricoprire sedi di segreteria ai fini del reclutamento del personale da destinare all’Agenzia, ricorrendo anche all’istituto dell’assegnazione, comando e fuori ruolo;

b)    disciplina dell’ordinamento contabile dell’Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l’obbligo di sottoporre i rendiconti delle gestioni finanziarie al controllo della Corte dei Conti;

c)     previsione di un esame di idoneità per l’iscrizione dall’albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

3. Al personale dell’Agenzia si applica la contrattazione del comparto Regioni-Autonomie locali.

 

                                                       MOTIVAZIONE

 

(L’Agenzia pertanto provvede alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni mediante concorsi per titoli ed esami, sanzioni disciplinari e utilizzo dei segretari senza incarico.)

 

                                                              Art. 104

                        (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale)

 

1. L’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2, sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l’eventuale stipula di convenzioni per l’attività formativa in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

2. L’Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale  ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno.

 

 

 

                                                         MOTIVAZIONE

 

( La S.S.P.A.L. diventa organo di formazione non solo della dirigenza pubblica locale - segretari e dirigenti – ma anche degli Amministratori pubblici. Il bisogno di formazione è molto avvertito da parte di questi ultimi, ed è assolutamente bipartisan. In generale si prende atto di un  “sentire diffuso”, tra sindaci, assessori e consiglieri, di essere aiutati a conoscere il funzionamento della “macchina amministrativa” nel suo complesso.)

 

 

 

                                                             Art. 106

                                           (Disposizioni finali e transitorie)

 

1. Al fine di stabilire il numero dei posti disponibili nell’albo di cui all’ottavo comma dell’articolo 98 e nelle more dell’espletamento del primo concorso nazionale indetto ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, è disposta in via transitoria l’iscrizione all’albo delle seguenti categorie:

a)     direttori generali in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia che hanno ricoperto l’incarico di direttore in un ente locale per almeno cinque anni di servizio;

b)    dipendenti degli enti locali in posizione apicale, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia che hanno ricoperto l’incarico di posizione organizzativa per cinque anni di servizio ad abbiano superato apposita selezione nelle regioni dove ci sono comuni sprovvisti di segretari, con obbligo di permanenza per 4 anni nella sede di prima assegnazione.

 

                                                      MOTIVAZIONE

 

( Si prende atto di una oggettiva situazione di necessità di ricoprire le “sedi disagiate”mediante un reclutamento straordinario ed una tantum di direttori generali ed apicali degli enti, purché muniti di idoneo titolo di studio ed esperienza quinquennale, con obbligo di permanenza quadriennale nella sede di prima assegnazione.)

 

                                                          Art. 108

                                                     (Direttore generale)

 

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti le funzioni di direttore generale spettano al segretario comunale. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti  e nelle province, il sindaco ed il presidente della provincia, previa deliberazione dell’organo esecutivo, possono nominare un  direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato , in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente articolo.

2. Al direttore generale compete:

a)     attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia;

b)     sovrintendere alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

c)      predisporre il piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169.

A tali fini, al direttore generale rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario.

3. La retribuzione del direttore generale non può superare l’indennità di funzione prevista per il sindaco o il presidente della provincia. Nel caso del Segretario-Direttore la misura dell’indennità di direzione generale è stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.

4. Il Direttore generale o il Segretario-Direttore possono essere rimossi anzitempo dall’incarico in caso di mancato raggiungimento di risultati a loro unicamente imputabile, previa deliberazione motivata dell’organo esecutivo, dopo aver sentito le giustificazioni a difesa addotte dal dirigente. Per il Segretario-Direttore , la rimozione dall’incarico non comporta la messa in disponibilità ma la semplice restituzione alla sola funzione di segretario.

5. La durata dell’incarico di direttore generale non può eccedere quella dell’organo responsabile dell’amministrazione locale.

 

                                                    MOTIVAZIONE

 

( E’ prevista l’unificazione S.C.P./D.G. nei comuni fino a 15000 abitanti. Per le dimensioni superiori, si prende atto del cambiamento ineluttabile che c’è stato nell’ultimo decennio nella considerazione della P.A. non più come Pubblica Autorità ma come erogatrice di servizi pubblici. Ciò ha spostato l’interesse della pubblica opinione dalla legittimità del processo decisionale all’efficienza nell’erogazione del servizio. Nei grandi comuni e nelle province occorre la specializzazione nelle funzioni di una figura completamente dedita al funzionamento di una “macchina” complessa  che deve fornire servizi pubblici a tutto tondo. Resta salva la professionalità della figura che non è più solo di “fiducia politica”. Si pone anche un freno alla lievitazione incontrollata della retribuzione dei direttori, che, non bisogna dimenticare, viene corrisposta con risorse pubbliche, oggi vieppiù scarse.E’ prevista la rimozione anzitempo dall’incarico di D.G., ma con tutte le garanzia del caso e solo per l’obiettivo mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.)