La tutela della legalità sostanziale – nota a margine della
proposta di trasferimento della competenza della nomina del segretario in capo
al consiglio .
Il
segretario dell’ente è necessariamente coinvolto nella scelte del quomodo per
la realizzazione degli obiettivi di governo contenuti negli atti di
programmazione adottati dal consiglio comunale, su proposta della Giunta,
nell’ambito dell’attività di indirizzo politico-amministrativo tipica
prerogativa dell’Assemblea.
A
rafforzare il coinvolgimento del segretario nella definizione delle strategie
dell'ente è lo stesso legislatore, laddove, già oggi, riconosce al segretario
la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente (di governo e gestionali) in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
La
legge di riforma del procedimento amministrativo ha affermato il principio
di economicità dell’azione amministrativa, elevandolo a parametro
di legittimità dell’azione amministrativa stessa.
La
legittimità dell’attività della Pubblica amministrazione, e quindi gli atti
posti in essere nell’esercizio delle funzioni affidate alla cura della P.A.,
va anche valutata alla stregua dei criteri di economicità, efficienza ed
efficacia. L’atto amministrativo sarà viziato da illegittimità anche qualora
violi i parametri di economicità, efficienza ed efficacia, diretta emanazione
del principio di buon andamento. La violazione di detti parametri rileva quale
violazione di legge.
La
previsione, nel testo della ipotesi di disegno di legge da me, de iure condendo
elaborata, del “parere di legittimità” era volutamente provocatoria.
Non
si trattava certo di inserire un meccanismo di controllo formale, espunto
dall’ordinamento con la legge n.127/1997.
Occorre
invece rafforzare, nell’ambito della più ampia attività di direzione
dell’ente, l'attività di assistenza giuridico-amministrativa del segretario.
Alla cura del segretario, non è più posto l'atto puntuale, o meglio il solo
atto puntuale, bensì l'azione amministrativa nel suo complesso. Quindi,
l'insieme dei procedimenti, tanto in fase di programmazione, quanto in fase di
attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente.
E’ questa una delle ragioni per la
quale pare assai improbabile chiamare alla direzione generale di un ente locale
soggetti che non posseggano un bagaglio adeguato di competenze
tecnico-giuridiche oltre che aziendali.
Per dirigere un ente locale,
struttura decisamente complessa, certo più complessa di una qualsiasi azienda
di servizi, occorre ed occorrerà sempre più personale altamente qualificato,
inquadrato all’interno di albo professionale! Quello dei segretari comunali
gestito dall’Agenzia, appunto.
Dirigere
un’azienda complessa esige la conoscenza del funzionamento della macchina! Ed
in considerazione che l’azienda di cui trattiamo è un ente locale, occorre
conoscere le regole che ne governano il funzionamento, per:
a)
porre quotidianamente tali conoscenze a supporto degli
amministratori nel momento di adozione delle scelte di governo
b)
guidare la dirigenza nel raggiungimento degli
obiettivi.
Ciò premesso, a mio avviso, non
pare proprio che sia possibile scindere i due aspetti: la conoscenze delle
regole dalla direzione dell’ente.
Il vertice dell’ente locale non può
e non potrà essere che essere uno ed uno solo: il segretario!, un
segretario, però, che non operi in funzione della “norma per la norma”
(legalità formale), ma che conosca la norma per utilizzarla al fine di meglio
perseguire nell’esercizio della funzione di direzione, il benessere della
Comunità (legalità sostanziale).
Villa d’Almè, lì 31 maggio 2004
Segretario del Comune di Villa d’Almè