UNIONE NAZIONALE DEI SEGRETARI

COMUNALI E PROVINCIALI

 CONSIGLIO DI GARANZIA

 

CODICE  ETICO-DEONTOLOGICO

 DEL SEGRETARIO COMUNALE  E  PROVINCIALE

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE

il 9 novembre 2002

 


 

Carissimi colleghi,

                   è con vero piacere e, mi scuserete, con un pizzico di orgoglio che vi comunico che sabato 9 novembre u.s. il Consiglio Nazionale dell’Unione, eccezionalmente riunito a Caserta, ha approvato il “Codice Etico-Deontologico del Segretario Comunale e Provinciale” su proposta del Consiglio di Garanzia.

Quando mi fu proposto di far parte di questo nuovo organo previsto statutariamente, col nome di ”Consiglio di Garanzia”, mi attirò subito lo scopo  che ne aveva indotto la istituzione.

Consiglio di Garanzia, un nome impegnativo, come estremamente impegnativo l’onere affidato, in sede congressuale, a me ed agli amici e colleghi  Angela Nobile e Maurizio Di Michele, di predisporre il “CODICE ETICO-DEONTOLOGICO” del Segretario Comunale.

Ci siamo ”accinti all’ovra” con la passione e l’entusiasmo di bimbi al primo giorno di scuola e  pur tra le mille difficoltà derivanti dal lavoro che tutti svolgiamo, siamo riusciti a definire il testo che abbiamo poi presentato alla  Segreteria  Nazionale per le sue valutazioni.

Dopo i necessari ed indispensabili passaggi interni, abbiamo presentato al Consiglio Nazionale il testo, per la definitiva approvazione.

Ringrazio i colleghi che hanno con noi collaborato nell’elaborazione (mi piace ricordare Enrico Gallipoli, Clemente Lombardi, Roberto Nobile) e particolarmente, il Presidente dell’Unione, il Segretario Nazionale ed il Presidente del Consiglio Nazionale che, aderendo alla mia richiesta, hanno consentito lo svolgimento del Consiglio  Nazionale a Caserta.

Un ringraziamento dovuto e doveroso, ma spontaneo ed affettuoso ai colleghi che partecipando al Consiglio Nazionale hanno, non solo confermato l’importanza che all’argomento era attribuito dalla categoria, ma soprattutto hanno concorso a definirne il testo, poi definitivamente approvato, dopo un dibattito costruttivo e vivace.

L’etica professionale dovrebbe essere intesa come l’emanazione di un codice morale che ciascuno di noi dovrebbe osservare con profonda convinzione.

Tale convincimento dovrà, poi, divenire il naturale completamento delle norme che si applicano anche ai Segretari Comunali, nell’esercizio delle attività professionali ed interpersonali.

Nella redazione di questo Codice ci siamo ispirati alla quotidiana esperienza e ad approfondite riflessioni su questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo.

Il nostro auspicio è che i colleghi osservino e facciano osservare queste semplici regole, a nostro avviso, essenziali per la realizzazione e la tutela dei valori che abbiamo sempre posto a base della nostra attività professionale, sindacale e personale, regole che dovranno anche orientare le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità nei quali ci troviamo ad operare.

Certo, non possiamo pretendere di “imporre” queste regole a tutti i Segretari, ma riteniamo estremamente importante cercare di dare un significativo contributo di garanzia e di equilibrio soprattutto nell’esercizio della professione.

E’altrettanto certo, che le nuove regole andranno migliorate, ma ormai ci sono e ad esse ci rifaremo nello svolgimento del nostro compito, che, sono certo, sarà semplice e per niente impegnativo perché i Segretari Comunali, sono persone per bene.

 

Caserta, 9 novembre 2002

                          Il Presidente Roberto Caruso

 


 

INDICE

 

Titolo I  -  Doveri generali del Segretario Comunale o Provinciale

Titolo II  -  Doveri verso i colleghi

Titolo III  -  Doveri verso il Sindaco, il Presidente della Provincia e gli Organi Collegiali

Titolo IV  -  Rapporti con gli Uffici e con i Cittadini

Titolo V  -  Rapporti con l’Agenzia Autonoma  

Titolo VI  -  Sanzioni

 

 

Titolo I

Doveri generali del Segretario Comunale o Provinciale

 

Art. 1

Principi

  1. I principi ed i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di professionalità, lealtà e imparzialità che qualificano il corretto comportamento del Segretario Comunale e Provinciale nello svolgimento dei suoi compiti.

  2. Il Segretario Comunale e Provinciale si impegna formalmente ad osservarlo all’atto di iscrizione all’UNSCP con il rilascio della delega, e, in quanto dipendente pubblico, tale impegno si estende al "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" approvato con DPCM del 28 dicembre 2000.

Art. 2

Modalità di esercizio della professione

  1. La professione del Segretario Comunale o Provinciale deve essere esercitata con dignità, onestà e rettitudine. Nel suo svolgimento il Segretario persegue, altresì, i doveri della correttezza, della diligenza e dell’aggiornamento professionale.

  2. Anche fuori dell’esercizio professionale tiene una condotta compatibile con il prestigio dell’attività. Nella vita sociale il Segretario Comunale o Provinciale evita ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi.

Art. 3

Divieto di procurarsi vantaggi mediante pubblicità

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale non deve in nessun caso procurarsi fama e reputazione mediante pubblicità, millantando influenza presso autorità o tramite procacciatori.

 

Art. 4

Divieto di procurarsi vantaggi mediante mezzi di comunicazione

  1. I Segretari Comunali o Provinciali non devono di propria iniziativa trasmettere alla stampa informazioni, commenti o resoconti di procedimenti ai quali abbiano partecipato, né possono promuovere interviste al solo scopo di farsi direttamente o indirettamente pubblicità.

 

Art. 5

Divieto di procurarsi vantaggi mediante cariche pubbliche

  1. I Segretari Comunali o Provinciali che ricoprono cariche pubbliche non devono procurarsi indebiti favori e protezioni, ai fini della loro carriera, avvalendosi di tale posizione.

 

Art. 6

Uso corretto dei titoli professionali

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale, al fine di evitare ogni equivoco sul suo status professionale, deve qualificarsi con chiarezza precisando soltanto i titoli professionali che gli spettano.

 

 

Titolo II

Doveri verso i colleghi

 

Art. 7

Rapporti tra colleghi

  1. I rapporti professionali tra colleghi devono essere fondati sulla lealtà, sulla correttezza, improntati alla cortesia ed al rispetto personale delle idee. Il contrasto di opinioni su argomenti di natura professionale non deve mai andare oltre i toni del civile confronto dialettico e deve essere sempre perseguita, per quanto possibile, una conclusione condivisa.

 

Art. 8

Rapporti degli iscritti con l’UNSCP

  1. Gli iscritti all’Unione che cambiano regione, si fanno conoscere dal Segretario Provinciale per essere presentati ai colleghi nelle occasioni deputate agli incontri professionali.

 

Art. 9

Reciproco rispetto tra colleghi

  1. I rapporti tra colleghi devono essere improntati al reciproco rispetto che deve estrinsecarsi nello scambio delle rispettive esperienze e conoscenze.

 

Art. 10

Divieto di porre in essere atti o comportamenti

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale non può porre in essere atti o comportamenti, sia diretti che indiretti, lesivi della moralità e professionalità di un collega nei confronti della categoria e della società civile, e/o tali da pregiudicare la serietà e serenità di giudizio del Sindaco o del Presidente della Provincia nei suoi confronti, inducendo il collega stesso a mortificanti confronti.

 

Art. 11

Divieto di concorrenza sleale

  1. Al di fuori di un procedimento di nomina, il Segretario Comunale o Provinciale, non deve favorire e deve rifiutare le proposte di assegnazione della titolarità di una sede di Segreteria quando questa non risulti vacante, ed è tenuto, per correttezza, ad informare delle proposte ricevute il Segretario Provinciale dell’Unione. Prima di accettare l’assegnazione di una sede precedentemente occupata deve, in ogni caso, assicurarsi del rispetto della norma per la eventuale revoca, di quanto prescritto nell’art. 16, nonché della mancata conferma del collega ultimo titolare.

 

Art. 12

Comportamento nel caso di procedura di nomina

  1. In caso di avvio del procedimento di nomina per la copertura di una sede di segreteria, la candidatura dei segretari interessati deve avvenire nel pieno rispetto delle regole della correttezza tramite presentazione di curricula redatti secondo lo schema tipo predisposto dall’Agenzia. I segretari interessati devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa configurarsi nei termini di una illecita o scorretta concorrenza.

  2. Nel corso del procedimento di nomina i segretari concorrenti sono tenuti al rispetto degli artt. 10 ed 11.

  3. Il Segretario Comunale o Provinciale che sia stato legittimamente sostituito non deve ostacolare la volontà del Sindaco o del Presidente della provincia e l’opera del nuovo collega.

 

 

Art. 13

Divieto di uso di espressioni offensive e volgari

  1. E’ vietato l’uso di espressioni offensive o volgari verso chicchessia, così come muovere critiche o censure nei confronti di un collega, nonché screditarne pubblicamente l’attività professionale enfatizzando le proprie capacità professionali.

  2. Qualora un Segretario rilevi, in una qualsiasi sede, che un collega ha commesso degli errori od omissioni, avrà cura di informarlo tempestivamente al fine di suggerire e concordare possibili soluzioni.

 

Art. 14

Divieto di azioni giudiziarie

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale non deve promuovere azioni giudiziarie contro la persona di un collega senza averne dato congruo preavviso al Consiglio di Garanzia, affinché tale organo possa esperire il tentativo di bonario componimento della vertenza.

 

Art. 15

Comportamento in servizio

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale incaricato di supplenza a scavalco presterà la propria attività professionale con la massima diligenza e correttezza professionale. Nei rapporti con gli amministratori avrà cura di astenersi dal formulare giudizi negativi sull’attività professionale del collega titolare.

  2. Qualora sostituisca un collega assente per giustificato motivo, dovrà avere particolare attenzione nell’attività rogatoria relativa ai procedimenti svolti dal collega sostituito, limitandola esclusivamente ai casi che altrimenti potrebbero pregiudicare la correttezza e la speditezza dell’azione amministrativa.

  3. Ugualmente il Segretario Comunale o Provinciale non deve svolgere attività di consulenza di qualsiasi natura a favore di Sindaci o Amministratori di enti diversi da quello o da quelli presso cui è titolare all’insaputa del collega. In tali ipotesi è tenuto a prendere contatti con il collega titolare della sede, al fine di instaurare con lui corretti rapporti professionali anche nell’interesse degli enti.

 

Art. 16

Divieto di favorire le convenzioni di segreteria

  1. Il Segretario Comunale non deve porre in essere atti diretti ad indurre gli Amministratori ad avviare le procedure di stipula di convenzioni per l’Ufficio di Segreteria, che contrastino con i principi ed i criteri definiti dagli organi dell’Unione e che comportino la perdita della titolarità della sede di uno o più colleghi.

 

Art. 17

Comportamento degli eletti nelle liste dell’UNSCP nei CdA dell’Agenzia

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale eletto nel C.d.A. dell’Agenzia Nazionale o di una sua Sezione Regionale, nelle liste dell’Unione, ha il dovere di espletare il mandato ricevuto con il massimo dell’impegno e della correttezza ed in coerenza con gli indirizzi dell’Unione; dovrà costantemente rapportarsi ai colleghi e partecipare alle iniziative sindacali volte a realizzare omogeneità di comportamenti rispetto ad interpretazioni e applicazioni di norma, a questioni relative alla corretta tutela della categoria, nonché, in generale, alla concreta risoluzione dei problemi attinenti la gestione dell’Albo.

  2. Alla cessazione del mandato, qualunque ne sia la causa, darà conto dell’attività svolta ai colleghi che ha rappresentato.

 

 

Titolo III

Doveri verso il Sindaco, il Presidente della Provincia e gli Organi Collegiali

 

Art. 18

Doveri del Segretario nei confronti dell’ente e dei suoi organi

1. Il Segretario Comunale o Provinciale:

  • non deve mai dimenticare che il suo è preminentemente un ruolo di collaboratore e assistente giuridico-amministrativo dell’Ente.

  • deve svolgere nei confronti del Sindaco o del Presidente della Provincia un ruolo di assistenza e consulenza in un rapporto di fiducia cui si collega la funzione di garantire la legalità dell’azione amministrativa degli organi dell’Ente, senza porsi in una posizione di contrapposizione rispetto ad essi, mediando tra la consapevolezza del proprio ruolo e le esigenze della politica.

  • deve assicurare, salvo giustificati motivi, la permanenza nell’Ente per il tempo necessario e funzionale al raggiungimento degli obiettivi concordati.

 

Art. 19

Dovere di professionalità e imparzialità

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale deve possedere e dimostrare professionalità ed obiettività, assicurando sempre l’imparzialità ed il buon andamento della P.A. E’ dovere del Segretario accrescere la propria preparazione professionale partecipando ai corsi di formazione ed aggiornamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.

 

Art. 20

Doveri nei confronti degli organi politici

  1. I rapporti tra il Segretario e gli organi politici e l’opposizione devono essere fondati sull’imparzialità e sulla professionalità giuridica-istituzionale ed essere tali da garantire al Segretario il ruolo di guida e coordinamento dell’attività amministrativa legalmente corretta.

  2. Il Segretario Comunale o Provinciale deve pertanto assolvere alle proprie funzioni professionali nei confronti di tutti gli Amministratori, svolgendo compiti di assistenza, referenza, consulenza e notarili in modo autonomo e scevro da compromessi politici, allo scopo di assicurare la legittimità dell’azione amministrativa nel perseguimento delle finalità dell’Ente.

 

Art. 21

Doveri nei confronti delle minoranze

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale deve rendere partecipe anche l’opposizione, se a ciò richiesto da quest’ultima, di tutte le cognizioni e di tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato, assicurando la tutela e il perseguimento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto della normativa regolamentare interna dell’Ente.

 

Art. 22

Divieto di atti inopportuni

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale nel ricevere l’esposizione dei fatti o descrizioni di comportamenti da parte degli Amministratori, anche di opposizione, non deve suggerire comportamenti inopportuni tali da indurre in errore l’interlocutore, né deve in nessun caso prestare la propria collaborazione alla realizzazione di atti illegittimi o nel perseguimento di una strategia "partitica".

 

Art. 23

Obbligo di riservatezza

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale non deve rivelare il contenuto di colloqui intercorsi con gli Amministratori, anche dell’opposizione.

 

Art. 24

Obbligo di correttezza nella esposizione delle opinioni

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale deve improntare la propria condotta alla massima correttezza con il Sindaco, il Presidente della provincia o gli altri Amministratori e non può presentare come fondate le argomentazioni che sa infondate o per le quali non ha effettuato i necessari approfondimenti. Deve presentare in forma dubitativa le argomentazioni della cui fondatezza egli stesso dubita.

 

 

Titolo IV

Rapporti con gli Uffici e con i Cittadini

 

Art. 25

Rapporti con gli altri responsabili della gestione

  1. I rapporti tra Segretario Comunale o Provinciale e i responsabili gestionali, ivi compreso il Direttore Generale, dove quest’ultimo sia stato nominato, devono essere improntati ai principi di correttezza e professionalità, essendo attribuita a ciascuno, dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e nei limiti stabiliti dalla legge, una distinta sfera di attività allo scopo di evitare conflitti.

  2. Il Segretario avrà una funzione di coordinamento e di guida volta allo svolgimento di una corretta attività amministrativa, e dovrà assicurare la legalità dell’azione amministrativa allo scopo di raggiungere le finalità dell’Ente, nel rispetto dei principi d’economicità, efficienza ed efficacia.

  3. Per il perseguimento di tali compiti, obblighi fondamentali del Segretario sono la preparazione, l’impegno, la serietà e la professionalità.

 

Art. 26

Rapporti con il personale ed i cittadini

  1. Il Segretario Comunale o provinciale deve mantenere rapporti di rispetto e correttezza con tutto il personale dipendente, assicurando imparzialità di trattamento nell’adozione di provvedimenti che riguardano quest’ultimo e costituendone esempio di comportamento.

  2. Analogamente si comporterà nei confronti dei cittadini, stabilendo eventualmente giorni ed orari di ricevimento, onde chiarire la portata, il significato ed il contenuto dei provvedimenti emanati dagli organi dell’Ente che incidano direttamente o indirettamente sulla sfera giuridica degli stessi.

  3. Deve, inoltre, intervenire per sollecitare la definizione di pratiche giacenti presso gli uffici, al fine di assicurare la speditezza del procedimento, il rispetto dei diritti dei cittadini e delle legittime aspettative di risposta alle istanze presentate o di adozione dei provvedimenti che li riguardano.

 

 

Titolo V

Rapporti con l’Agenzia Autonoma

 

Art. 27

Rapporti con l’Agenzia Autonoma

  1. Il Segretario Comunale o Provinciale deve improntare i propri rapporti con gli organi centrali e regionali dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo alla massima lealtà e correttezza.

  2. Il Segretario in disponibilità è tenuto, salva motivata impossibilità, ad accettare incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni il cui titolare è assente o impedito, ovvero presso altre pubbliche amministrazioni ove sia stato comandato o distaccato.

 

 

Titolo VI

Sanzioni

 

Art. 28

Sanzioni

  1. In caso di violazione dei precetti indicati nel presente codice, il Consiglio di Garanzia, qualora previa segnalazione di parte, di un qualunque organo territoriale dell’Unione o, anche, di un singolo iscritto ne sia venuto a conoscenza, contesta l’addebito al Segretario Comunale o Provinciale, istruisce il procedimento ed irroga l’eventuale relativa sanzione sulla base apposita regolamentazione all’uopo predisposta dal Consiglio stesso.

  2. Secondo la loro gravità le sanzioni si suddividono in:

    1. rimprovero verbale;

    2. rimprovero scritto (censura);

    3. sospensione dall’UNSCP da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;

    4. espulsione dall’UNSCP.

  3. Il rimprovero verbale dovrà essere materialmente effettuato, su comunicazione del Consiglio di Garanzia, dal Segretario provinciale dell’Unione sul cui territorio opera il Segretario iscritto sanzionato, ed alla presenza del direttivo provinciale anche a quello scopo convocato.

  4. Salvo il caso del rimprovero verbale, il Consiglio di Garanzia non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto senza previa contestazione scritta dell’addebito nella quale deve essere riportata anche la data di convocazione per l’audizione di difesa del contestato.

  5. Il Segretario Comunale o Provinciale, che ha ricevuto la contestazione scritta dell’addebito, ha diritto ad essere sentito dal Consiglio di Garanzia nella data fissata per l’audizione di difesa, e durante la stessa può farsi assistere da un procuratore di sua fiducia.

  6. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione viene comunque applicata, previa notifica scritta, nei successivi quindici giorni.

  7. Tale decisione che applica la sanzione è inappellabile.

  8. Quando essa si riferisce alle sanzioni previste ai punti "c" e "d", viene comunicata al Consiglio Nazionale.