Le scriventi organizzazioni sindacali hanno accertato l’avvenuta errata
applicazione del contratto sindacale 1998 – 2001 ai segretari comunali
in disponibilità, per quanto di seguito meglio precisato; inoltre,
analoghe e conformi indicazioni errate sono state date in risposta ad
alcuni quesiti pervenuti in merito a codesta Agenzia nazionale. Se ne
chiede pertanto una immediata rettifica.
Se, nonostante l’evidenza delle soluzioni proposte, si voglia persistere
in dette interpretazioni, si invita l’Agenzia stessa a promuovere una
procedura di interpretazione autentica, analogamente a quanto già
avvenuto per altre questioni relative allo stesso contratto.
In particolare l’Agenzia Nazionale ha suddiviso per tredici gli importi
spettanti per assegni ad personam di cui all’articolo 40 commi 5 e 6 del
CCNL 16.5.1995, già in godimento e mantenuti per effetto dell’articolo
39 comma 5 del CCNL 16.5.2001.
Così facendo, l’Agenzia ha indebitamente applicato a tali assegni
quanto previsto per la retribuzione di posizione di cui all’articolo 41,
unica voce per cui è espressamente disposta la suddivisione in
tredicesimi. Al contrario, appare evidente come il contratto abbia
assimilato detti assegni alla indennità integrativa speciale ed alla
R.I.A. e che niente giustifica un trattamento differenziato fra loro; si
ricorda che tali assegni devono avere la stessa disciplina in quanto certi
e continuativi.
Inoltre l’Agenzia ha indebitamente portato in diminuzione degli
arretrati spettanti le quote di tredicesima (lire 166.667, oppure lire
333.333, oppure lire 500.000 in relazione all’anzianità), già in
godimento in base alla circolare n. 19/97.
Le interpretazione riportate non costituiscono estensione del giudicato
relativo a detta circolare, ma corretta lettura delle norme contrattuali,
doverosa in presenza della decisione del Consiglio di Stato in data 12
dicembre 2000, quarta sezione.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.