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FP
- CGIL
CISL – FPS
FPL- UIL
UNSCP
Roma, 11 aprile 2002 On.le Franco Frattini Ministro della Funzione Pubblica Roma
Facendo seguito all'incontro del 27 marzo u.s. in merito alla delicata questione dei segretari comunali in disponibilità, particolarmente per l'approssimarsi della scadenza per alcuni di essi dei previsti quattro anni, si è appreso, in via informale, che è stato presentato un emendamento al disegno di legge - atto Senato n.1052 nella dirigenza statale - senza un preventivo avviso come peraltro concordato. Nel merito le scriventi OO.SS. esprimono la loro contrarietà per quanto concerne il trattamento economico e forti riserva circa la non comprensibile portata delle disposizioni stesse che non garantiscono le necessarie certezze. Stante il diffuso malcontento nella categoria si chiede un incontro urgente rappresentando sin d'ora che la mancata soluzione comporterà l'attivazione delle opportune iniziative sindacali. Cordiali saluti. LE SEGRETERIE NAZIONALI FP-CGIL CISL-FPS FPL-UIL UNSCP Paglierini Alia Fiordaliso Paolini
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FP
- CGIL
CISL – FPS
FPL- UIL
UNSCP
Roma, 11 aprile 2002 Al Presidente dell’Agenzia Autonoma dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Via del Tritone ROMA
Le scriventi Organizzazioni Sindacali venute a conoscenza che esistono forti preoccupazioni ed incertezze nel pagamento delle retribuzioni ai Segretari Comunali in disponibilità, che hanno compiuto il quadriennio in tale posizione, con la presente chiedono l’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia al fine di garantire ai predetti la corresponsione dei trattamenti economici. Si resta a disposizione per un confronto di merito e si porgono cordiali saluti.
LE SEGRETERIE NAZIONALI FP-CGIL CISL-FPS FPL-UIL UNSCP Paglierini Alia Fiordaliso Paolini
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EMENDAMENTO: “All’articolo
7, comma 2, prima del comma 4 bis, è aggiunto il seguente: “Decorsi
quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in
altra sede, il segretario viene d’ufficio collocato in mobilità presso
altre pubbliche amministrazioni. Fino all’assunzione in servizio
presso l’Amministrazione di destinazione, il segretario ha diritto, per
un periodo massimo di ulteriori quattro anni, ad un’indennità pari
all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con
esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.
All’atto del trasferimento al segretario spetta il trattamento giuridico
ed economico in godimento al momento del collocamento in mobilità
d’ufficio. Durante il periodo di collocamento in mobilità
le amministrazioni pubbliche si avvalgono dei segretari per
incarichi di natura professionale, per attività di studio, consulenza,
ricerca e collaborazione. Ai segretari utilizzati per i predetti
incarichi è corrisposto, per la durata dell’incarico, il
trattamento economico in
godimento al momento del collocamento in mobilità d’ufficio. Al fine di
utilizzare, anche a mezzo di apposita convenzione tra amministrazioni, i
segretari collocati in mobilità d’ufficio, l’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali trasmette
l’elenco nominativo degli stessi alle pubbliche amministrazioni e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica. Nel caso in cui il segretario rifiuti di prestare l’attività
richiesta, il rapporto di lavoro è risolto di diritto. Gli oneri relativi
al trattamento economico dei segretari collocati in mobilità d’ufficio
sono a carico dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali. Il
segretario collocato in mobilità d’ufficio può essere nominato
titolare di sede di segreteria. Il decorso dell’ulteriore termine di
quattro anni resta in questo caso sospeso per tutta la durata del servizio
prestato in qualità di titolare. Al pagamento degli oneri relativi al
trattamento economico di tali segretari provvede, per il relativo periodo,
l’Amministrazione di titolarità. I
segretari collocati in mobilità d’ufficio partecipano a corsi di
aggiornamento e di riqualificazione organizzati dall’Agenzia Autonoma
per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali che, a
tale fine, si avvale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
ovvero della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. I
predetti corsi sono organizzati d’intesa con il Dipartimento della
Funzione Pubblica e con altre pubbliche amministrazioni. Il
rapporto di lavoro dei segretari reclutati successivamente all’entrata
in vigore della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è risolto decorsi
ventiquattro mesi dal collocamento in mobilità d’ufficio. Gli ammessi al corso-concorso per il conseguimento dell’abilitazione per l’iscrizione nella prima fascia dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, dipendenti dalle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del corso-concorso”. “. |
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