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RIMBORSO
DELLE SPESE PER LE SEGRETERIE CONVENZIONATE E PER LE REGGENZE A SCAVALCO Sono
stati inseriti sul sito dell’ARAN (www.aranagenzia.it),
in data 24 marzo 2003, due quesiti riguardanti
il primo (SGR.20) quali spese possono essere rimborsate al segretario
titolare di segreterie convenzionate ed il secondo (SGR.21) se è possibile,
in questo caso, fare riferimento alle tabelle ACI. Mentre
la risposta fornita al primo quesito (SGR.20) sembra coerente con
l’orientamento largamente prevalente, non altrettanto è avvenuto con la
seconda; infatti, con la seconda risoluzione, a parere dello scrivente, gli
esperti dell’Aran hanno dato una risposta semplicistica e superficiale
trascurando la normativa che da lungo tempo disciplina la materia in maniera
pietrificata ed ampiamente condivisa, sollevando in questo modo nuove
preoccupanti questioni che la dicono lunga sull’atteggiamento dell’ARAN
nei confronti dei segretari comunali e provinciali. In
proposito l’art. 45, comma 2, del CCNL stipulato il 16 maggio 2001
prevede: “Al
segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle
diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e documentabili.” Questa
formulazione è stata ripresa esattamente e pedissequamente dalle precedenti
disposizioni regolanti la materia e
cioè: a)
dall’art. 34, comma 8, della Legge
8 giugno
1962, n. 604 (in Gazz.
Uff., 4 luglio, n. 167). -- Modificazioni
allo stato giuridico e
all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (Ai
segretari dei consorzi spetta,
inoltre, il
rimborso delle
spese di
viaggio, regolarmente documentate, da essi
sostenute per recarsi da uno ad altro dei Comuni consorziati, per
l'esercizio delle loro funzioni.); b)
dall’art. 25, comma 6, del Decreto del
Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (in Gazz.
Uff., 11 dicembre, n. 320). - Nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali (Ai
segretari dei consorzi spetta una retribuzione mensile aggiunta pari
ad un quarto dello
stipendio in godimento ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente
documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati per
l'esercizio della loro funzione.); c)
dall’art. 8 dell'accordo integrativo, siglato in data 14 settembre
1995 (Ai segretari incaricati della
reggenza o supplenza presso sede diversa da quella di
titolarita', oltre
il compenso di cui
all'art. 39 della legge n. 604/1962, spetta anche il rimborso
delle spese
di viaggio
effettivamente sostenute e
debitamente documentate,
cosi come era gia' previsto dall'art. 25, comma 6,
del D.P.R. n.
749/1972 per
i titolari di
segreterie convenzionate.”). Le
modalità di rimborso delle spese spettanti al segretario titolare di
segreterie convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, inoltre, sono
state oggetto anche di pronunce giurisprudenziali e di circolari
ministeriali. In
proposito il Consiglio di Stato (Ap., 26 ottobre 1979 n. 25) e il TAR
Piemonte (n. 158 del 26/5/84) hanno chiarito che: “la
disciplina da applicare ai segretari di Consorzi di Comuni, in sede di
rimborso delle spese da essi sostenute per recarsi dall'uno all'altro dei
Comuni consorziati per l'esercizio della loro funzione, è data dall'art. 25
D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 il quale, prevedendo il rimborso delle spese di
viaggio regolarmente documentate, intende assicurare agli interessati il
rimborso dell'onere effettivamente sostenuto. Il parametro del costo/km
determinato ufficialmente dall'Automobile Club d'Italia per il tipo di
autovettura usata ed autorizzata, ben può essere utilizzato per calcolare
la misura del rimborso spettante ai Segretari di consorzi di Comuni ai sensi
dell'art. 25 D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749.” Da
ultimo il Ministero dell’Interno con la circolare del 18 luglio 1997, n.
19/97 ha sostenuto che: “L'art.
8 dell'accordo integrativo, siglato in data 14
settembre 1995 e, quindi,
efficace dal
giorno successivo
alla sua sottoscrizione,
stabilisce che ai segretari incaricati della reggenza o supplenza presso
sede diversa da quella di titolarita',
oltre il compenso
di cui all'art. 39 della legge n. 604/1962, spetta anche il rimborso delle spese
di viaggio
effettivamente sostenute
e debitamente documentate,
così come era gia' previsto dall'art. 25, comma 6,
del D.P.R. n.
749/1972 per
i titolari di
segreterie convenzionate. Una volta
accertata l'insorgenza
del diritto al rimborso delle spese di viaggio a decorrere solo dalla data
del 15 settembre 1995, occorre verificare
se tale
diritto debba essere
riconosciuto per tutte le tipologie di incarico e se, in caso di
uso di
autovettura propria, la liquidazione debba avvenire nella misura di
1/5 del costo al litro della
benzina super, cosi' come dispone l'art. 5 del D.P.R. 16.1.1978, n. 513,
ovvero in base alle tariffe A.C.I., come avviene per i titolari di segreterie convenzionate. In
ordine alla
prima questione, si fa
presente che dall'esame delle schede tecniche allegate all'accordo
integrativo e
depositate presso l'A.R.A.N. risulta
che il
rimborso in
oggetto e' stato
previsto solo
per gli
incarichi a
scavalco e
non per
quelli continuativi o
a tempo
pieno, in quanto, per quest'ultimo tipo di incarico, il segretario e'
tenuto a prestare servizio, per
un dato periodo
di tempo,
solo presso
la sede
cui lo
stesso e' stato incaricato. Per
quanto attiene alla seconda questione,
si ritiene
che le parti
contraenti, richiamandosi al succitato art. 25, comma 6, del D.P.R. n. 749/1972,
abbiano fatto
riferimento all'interpretazione
corrente che
quest'Ufficio ha
sempre dato
della disposizione
normativa in argomento. Infatti, in base al parere n. 1835/77 emesso
in data
2 giugno 1978 dalla
sezione prima del Consiglio di Stato, e' stata diramata la circolare
ministeriale n. 30/81 del 28.12.1981, con la quale e' stato sostenuto
che al titolare di
segreteria consorziata o convenzionata il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente
sostenute debba
avvenire, in
caso di
uso di autovettura propria, in base al costo chilometrico fornito
dall'A.C.I. e non nella misura di 1/5 del
costo al litro della benzina super. Cio', in quanto, secondo il
Supremo Consesso, ciascuno dei comuni costituisce sede ordinaria di
servizio. Si
precisa, inoltre, che in nessun caso e' ammesso il rimborso di spese
alberghiere e di ristoro, ne' l'attribuzione dell'indennita' di missione.” Da
quanto sopra si evince con assoluta chiarezza che: a)
ai segretari titolari di segreterie convenzionate spetta il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l’accesso
alle diverse sedi; b)
nel caso in cui il segretario si sia recato nelle diverse sedi con il
proprio mezzo di trasporto le spese rimborsabili sono quelle
sostenute e documentabili in base al costo chilometrico fornito
dall'A.C.I. per il tipo di autovettura usata ed autorizzata;
c)
per analogia, come già previsto per il passato con l’accordo
del 14 settembre 1995, poiché la fattispecie non risulta
specificamente disciplinata dal contratto, lo stesso trattamento deve essere
previsto anche in caso di scavalco; d)
in nessun caso spetta l'indennità di missione al segretario di Comuni
consorziati, costituendo ciascun Comune del Consorzio la ordinaria sede di
servizio del dipendente, e ciò anche nel caso che lo stesso sia incaricato
come supplente a scavalco dei Consorzi di segreteria. (TAR Lombardia
3/6/1993, n. 349). Anche
in questo caso non possiamo che invitare
gli enti e l’Agenzia a non tenere conto del parere dell’ARAN. Asti,
2 aprile 2003
Carmelo
Carlino Segretario
Organizzativo dell’UNSCP
QUESITO
N. 20
Comparto: Regioni
ed autonomie locali Area: Segretari
comunali e provinciali Istituto: Segretari
comunali e provinciali Data: 24/03/2003 Quesito: SGR.20
- Quali spese possono essere rimborsate al segretario titolare di segreterie
convenzionate ai sensi dell'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001? Risposta: Non
possiamo che rinviare alla chiara previsione dell'art.45, comma 2 del CCNL
del 16.5.2001, secondo il quale "al segretario titolare di segreterie
convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili". Si
tratta di una previsione che non necessita, a nostro modo di vedere, di
alcun ulteriore chiarimento: o le spese effettivamente sostenute per
l'accesso alle diverse sedi sono documentabili, e allora il segretario avrà
diritto al loro rimborso (negli importi documentati); o esse non sono
documentabili, in tutto o in parte, e allora non sarà possibile alcun
rimborso o sarà possibile il loro rimborso solo per la parte documentata. Precisiamo,
infine, che la citata disposizione contrattuale consente di rimborsare le
spese sostenute dal segretario per recarsi nella seconda sede di segreteria
anche quando egli non passi per la prima sede di segreteria ma parta
direttamente dal suo domicilio.
QUESITO
N. 21
Comparto: Regioni
ed autonomie locali Area: Segretari
comunali e provinciali Istituto: Segretari
comunali e provinciali Data: 24/03/2003 Quesito: SGR.21
- E' possibile fare riferimento alle tabelle ACI per il rimborso delle spese
di viaggio sostenute dal segretario titolare di segreterie convenzionate, ai
sensi dell'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001? Risposta: L'art.
45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 stabilisce che "al segretario
titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi,
spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
documentabili" e non contiene alcun riferimento alle tabelle
chilometriche elaborate dall'ACI che, pertanto, non possono essere
utilizzate. E'
onere del Segretario fornire la documentazione delle spese effettivamente
sostenute.
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