RIMBORSO DELLE SPESE PER LE SEGRETERIE CONVENZIONATE E PER LE REGGENZE A SCAVALCO

 

Sono stati inseriti sul sito dell’ARAN (www.aranagenzia.it), in data 24 marzo 2003, due quesiti riguardanti  il primo (SGR.20) quali spese possono essere rimborsate al segretario titolare di segreterie convenzionate ed il secondo (SGR.21) se è possibile, in questo caso, fare riferimento alle tabelle ACI.

 

Mentre la risposta fornita al primo quesito (SGR.20) sembra coerente con l’orientamento largamente prevalente, non altrettanto è avvenuto con la seconda; infatti, con la seconda risoluzione, a parere dello scrivente, gli esperti dell’Aran hanno dato una risposta semplicistica e superficiale trascurando la normativa che da lungo tempo disciplina la materia in maniera pietrificata ed ampiamente condivisa, sollevando in questo modo nuove preoccupanti questioni che la dicono lunga sull’atteggiamento dell’ARAN nei confronti dei segretari comunali e provinciali.

 

In proposito l’art. 45, comma 2, del CCNL stipulato il 16 maggio 2001 prevede:

“Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.”

 

Questa formulazione è stata ripresa esattamente e pedissequamente dalle precedenti disposizioni regolanti la materia e cioè:

a) dall’art. 34, comma 8, della  Legge  8  giugno  1962,  n. 604 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 167). -- Modificazioni  allo  stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (Ai segretari dei consorzi  spetta,  inoltre,  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio, regolarmente  documentate,  da  essi  sostenute per recarsi da uno ad altro dei Comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.);

b) dall’art. 25, comma 6, del Decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (in Gazz.  Uff.,  11 dicembre, n. 320). - Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali (Ai  segretari dei consorzi spetta una retribuzione mensile aggiunta pari  ad  un quarto dello stipendio in godimento ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati per l'esercizio della loro funzione.);

c) dall’art. 8 dell'accordo integrativo, siglato in data  14  settembre 1995 (Ai segretari incaricati della reggenza o supplenza presso sede diversa da quella di  titolarita',  oltre  il compenso  di cui all'art. 39 della legge n. 604/1962, spetta anche il rimborso  delle  spese  di  viaggio   effettivamente   sostenute   e debitamente  documentate,  cosi come era gia' previsto dall'art. 25, comma 6,  del  D.P.R.  n.  749/1972  per  i  titolari  di  segreterie convenzionate.”).

 

Le modalità di rimborso delle spese spettanti al segretario titolare di segreterie convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, inoltre, sono state oggetto anche di pronunce giurisprudenziali e di circolari ministeriali.

 

In proposito il Consiglio di Stato (Ap., 26 ottobre 1979 n. 25) e il TAR Piemonte (n. 158 del 26/5/84) hanno chiarito che: “la disciplina da applicare ai segretari di Consorzi di Comuni, in sede di rimborso delle spese da essi sostenute per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni consorziati per l'esercizio della loro funzione, è data dall'art. 25 D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 il quale, prevedendo il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate, intende assicurare agli interessati il rimborso dell'onere effettivamente sostenuto. Il parametro del costo/km determinato ufficialmente dall'Automobile Club d'Italia per il tipo di autovettura usata ed autorizzata, ben può essere utilizzato per calcolare la misura del rimborso spettante ai Segretari di consorzi di Comuni ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749.”

 

Da ultimo il Ministero dell’Interno con la circolare del 18 luglio 1997, n. 19/97 ha sostenuto che: “L'art. 8 dell'accordo integrativo, siglato in data 14  settembre 1995 e,   quindi,   efficace   dal   giorno   successivo  alla  sua sottoscrizione, stabilisce che ai segretari incaricati della reggenza o supplenza presso sede diversa da quella di  titolarita',  oltre  il compenso  di cui all'art. 39 della legge n. 604/1962, spetta anche il rimborso  delle  spese  di  viaggio   effettivamente   sostenute   e debitamente  documentate,  così come era gia' previsto dall'art. 25, comma 6,  del  D.P.R.  n.  749/1972  per  i  titolari  di  segreterie convenzionate. Una  volta  accertata  l'insorgenza del diritto al rimborso delle spese di viaggio a decorrere solo dalla data del 15  settembre  1995, occorre  verificare  se  tale  diritto  debba essere riconosciuto per tutte le tipologie di incarico e se, in caso di  uso  di  autovettura propria, la liquidazione debba avvenire nella misura di 1/5 del costo al  litro della benzina super, cosi' come dispone l'art. 5 del D.P.R. 16.1.1978, n. 513, ovvero in base alle tariffe A.C.I.,  come  avviene per i titolari di segreterie convenzionate.

In  ordine  alla  prima  questione, si fa presente che dall'esame delle schede tecniche allegate all'accordo integrativo  e  depositate presso  l'A.R.A.N.  risulta  che  il  rimborso  in  oggetto  e' stato previsto  solo  per  gli  incarichi  a  scavalco  e  non  per  quelli continuativi  o  a  tempo  pieno, in quanto, per quest'ultimo tipo di incarico, il segretario e' tenuto a prestare servizio,  per  un  dato periodo  di  tempo,  solo  presso  la  sede  cui  lo  stesso e' stato incaricato.

Per quanto attiene alla seconda  questione,  si  ritiene  che  le parti  contraenti,  richiamandosi  al succitato art. 25, comma 6, del D.P.R. n. 749/1972,  abbiano  fatto  riferimento  all'interpretazione corrente   che   quest'Ufficio  ha  sempre  dato  della  disposizione normativa in argomento. Infatti, in base al parere n. 1835/77 emesso  in  data  2  giugno 1978 dalla sezione prima del Consiglio di Stato, e' stata diramata la circolare ministeriale n. 30/81 del 28.12.1981, con la quale e' stato sostenuto  che  al titolare di segreteria consorziata o convenzionata il rimborso delle spese di  viaggio  effettivamente  sostenute  debba avvenire,  in  caso  di  uso di autovettura propria, in base al costo chilometrico fornito dall'A.C.I. e non nella misura di 1/5 del  costo al litro della benzina super. Cio', in quanto, secondo il Supremo Consesso, ciascuno dei comuni costituisce sede ordinaria di servizio.

Si precisa, inoltre, che in nessun caso e' ammesso il rimborso di spese alberghiere e di ristoro, ne' l'attribuzione dell'indennita' di missione.”

 

Da quanto sopra si evince con assoluta chiarezza che:

a) ai segretari titolari di segreterie convenzionate spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l’accesso alle diverse sedi;

b) nel caso in cui il segretario si sia recato nelle diverse sedi con il proprio mezzo di trasporto le spese rimborsabili sono quelle  sostenute e documentabili in base al costo chilometrico fornito dall'A.C.I. per il tipo di autovettura usata ed autorizzata;

c) per analogia, come già previsto per il passato con l’accordo  del 14 settembre 1995, poiché la fattispecie non risulta specificamente disciplinata dal contratto, lo stesso trattamento deve essere previsto anche in caso di scavalco;

d) in nessun caso spetta l'indennità di missione al segretario di Comuni consorziati, costituendo ciascun Comune del Consorzio la ordinaria sede di servizio del dipendente, e ciò anche nel caso che lo stesso sia incaricato come supplente a scavalco dei Consorzi di segreteria. (TAR Lombardia 3/6/1993, n. 349).

 

Anche in questo caso non possiamo che  invitare gli enti e l’Agenzia a non tenere conto del parere dell’ARAN.

 

Asti, 2 aprile 2003

Carmelo Carlino

Segretario Organizzativo dell’UNSCP


QUESITO N. 20

Comparto:

Regioni ed autonomie locali

Area:

Segretari comunali e provinciali

Istituto:

Segretari comunali e provinciali

Data:

24/03/2003

 

Quesito:

SGR.20 - Quali spese possono essere rimborsate al segretario titolare di segreterie convenzionate ai sensi dell'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001?

 

Risposta:

 

Non possiamo che rinviare alla chiara previsione dell'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001, secondo il quale "al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili".

 

Si tratta di una previsione che non necessita, a nostro modo di vedere, di alcun ulteriore chiarimento: o le spese effettivamente sostenute per l'accesso alle diverse sedi sono documentabili, e allora il segretario avrà diritto al loro rimborso (negli importi documentati); o esse non sono documentabili, in tutto o in parte, e allora non sarà possibile alcun rimborso o sarà possibile il loro rimborso solo per la parte documentata.

 

Precisiamo, infine, che la citata disposizione contrattuale consente di rimborsare le spese sostenute dal segretario per recarsi nella seconda sede di segreteria anche quando egli non passi per la prima sede di segreteria ma parta direttamente dal suo domicilio.


 

QUESITO N. 21

 

Comparto:

Regioni ed autonomie locali

Area:

Segretari comunali e provinciali

Istituto:

Segretari comunali e provinciali

Data:

24/03/2003

 

Quesito:

SGR.21 - E' possibile fare riferimento alle tabelle ACI per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario titolare di segreterie convenzionate, ai sensi dell'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001?

 

Risposta:

 

L'art. 45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 stabilisce che "al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili" e non contiene alcun riferimento alle tabelle chilometriche elaborate dall'ACI che, pertanto, non possono essere utilizzate.

 

E' onere del Segretario fornire la documentazione delle spese effettivamente sostenute.