| 
     .. 
     IL LEGISLATORE NELLA FINANZIARIA HA INTESO PORRE RIMEDIO AL
    PROBLEMA DEL PAGAMENTO DELLE POLIZZE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA:
    FORSE IN MODO UN PO TROPPO DRASTICO!
    
     
     
    
     
    Il carattere meramente sanzionatorio della
    disposizione contenuta nell’articolo 91 comma 13 della Legge Finanziaria
    approvata dal Senato il 15 novembre 2007, unitamente alle esclusioni di
    polizza, fa propendere per l’assoluta inassicurabilità del rimborso, a
    carico degli amministratori, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei
    premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
    
     
    L’ art.  91. (Emolumenti, consulenze, responsabilità
    contabile, consiglieri della Corte dei conti) , comma 13 (legge finanziaria
    2008 _ testo approvato dal Senato in data 15 novembre 2007)  impone una
    particolare fattispecie di danno erariale < È nullo il contratto di
    assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori
    per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi
    con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo
    Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di
    assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
    cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di
    violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere
    o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della
    copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale,
    di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente
    stabiliti nel contratto medesimo.>
    
     
    
     
     
    Si rimanda al  DOSSIER (AGGIORNAMENTO DEL 22 ottobre
    2007) : 
    
     
    Illegittimo
    pagamento del premio, da parte della pa, di polizza a copertura della
    responsabilità amministrativa
    
     
     
    
     
    Tutta questa serie di “Oggetto
    dell’assicurazione”, sebbene scritti in maniera diversa, coprono tutti
    gli stessi rischi ASSOLUTAMENTE non ASSUMIBILI attraverso contratti di
    assicurazione PAGATI DALL’AMMINISTRAZIONE 
    
     
     
    
     
    Un ente pubblico può assicurare esclusivamente
    rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale
    e che si vogliono trasferire all’assicuratore, con la conseguenza che è
    illegittima, e comporta responsabilità di chi l’ha deliberata, la stipula
    di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti ad una
    eventuale responsabilità amministrativa
    
     
    Corte dei Conti,  Sezione centrale di controllo di
    legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005 depositata
    il 9 febbraio 2005 - La definizione di responsabilità amministrativa “verso
    terzi” non possa trovare fondamento nell’ambito delle tipiche
    responsabilità proprie dei pubblici dipendenti: in materia di responsabilità
    amministrativa, non si può che fare riferimento esclusivamente a quella in
    cui incorrono i dipendenti pubblici per danni causati all’ente
    nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio: la Corte dei conti -
    Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
    Amministrazioni dello Stato - nell’adunanza congiunta del I e II Collegio
    del 13 gennaio 2005 depositata il 9 febbraio 2005 ci chiarisce ,
    definitivamente, alcuni dubbi aspetti delle polizze, attualmente offerte dal
    mercato, per soddisfare i bisogni assicurativi delle amministrazioni
    pubbliche
    
     
     
    
     
    Non assicurabilità del rischio derivante dalle
    condanne per responsabilità amministrativo-contabile con pagamento a carico
    del bilancio pubblico: in considerazione del carattere personale della
    responsabilità (Art. 28 Cost. e art. 1 L. 20/1994) i dipendenti, i
    dirigenti e gli amministratori devono pagarsi personalmente  la
    relativa garanzia
    
     
    Il commento, durante l’inaugurazione dell’anno
    giudiziario 2003, del procuratore generale per l’Umbria alla sentenza 553
    del 10 dicembre 2002 in tema di condanna di un Dirigente di Ente Locale 
    per aver stipulato, con onere a carico del Comune, un contratto di
    assicurazione concernente la copertura dei rischi connessi alle condanne
    emesse dalla magistratura contabile contro gli amministratori e i dirigenti
    
     
     
    
     
    Il parere della Corte dei Conti sul pagamento del
    premio, a carico di un Ente Locale, di una polizza per la responsabilità
    amministrativa-contabile di amministratori e funzionari pubblici
    
     
    Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale per la
    Lombardia, sentenza n. 942  del 9 maggio  2002
    - La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della
    Corte dei Conti, con la sentenza numero 942 del 9 maggio 2002 afferma (cfr
    Sentenza del 19 ottobre 2000 n. 489/EL/2000 della Sezione giurisdizionale
    regionale per il Friuli-Venezia Giulia della Corte dei Conti in tema di
    polizza assicurativa per "danni erariali") la fattispecie di danno
    erariale nei confronti degli amministratori di un Ente Locale che hanno
    acconsentito alla stipulazione, con pagamento del premio a carico
    dell’Amministrazione di competenza, di una polizza a copertura della
    responsabilità amministrativa-contabile in relazione alle attività svolte
    dagli stessi amministratori e dai funzionari dell’Ente. 
    
     
     
    
     
    Ancora una sentenza della Corte dei Conti che
    sancisce il danno erariale da pagamento, a carico dell’Ente di
    appartenenza (lecito se pagato dai singoli dipendenti) , di una polizza a
    copertura della responsabilità amministrativa contabile: condannati  
    sia  i componenti di una Giunte comunale sia il Segretario Comunale
    
     
    Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale per la
    Puglia, sentenza n. 95  del 7 febbraio 2004
    -  Nulla quaestio sul pagamento del premio da parte
    dell’Ente di polizza di responsabilità civile terzi a copertura di
    responsabilità diretta della pubblica amministrazione verso i terzi e per i
    danni che il pubblico dipendente abbia causato all’amministrazione
    medesima per colpa lieve, quindi quelli da responsabilità civile della
    P.A., che comportano pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei
    danni prodotti a terzi: illegittimo risulta , invece, essere la seguente
    delimitazione del rischio assicurato: <<l’assicurazione è prestata
    per la responsabilità civile personale derivante agli assicurati, sotto il
    profilo della correttezza amministrativa, per le perdite patrimoniali
    involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Ente di appartenenza e la
    Pubblica amministrazione nell’espletamento delle proprie funzioni
    esercitate ai sensi di legge>>. 
    
     
 |