| 
     .. 
     SCHEMA
    DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
    DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, A NORMA DELL'ARTICOLO 25, COMMA
    3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62
     
    Documento licenziato dal Consiglio dei
    Ministri numero 8 del 27 giugno 2008
     
    Analisi di alcune vistose lacune
    
     
    Nel
    corso del Consiglio dei Ministri numero 8 del 27 giugno 2008 (entro quindi
    la scadenza della delega legislativa), su proposta del Ministro per le
    politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
    concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
    e delle finanze, dell'interno, del lavoro,della salute e delle politiche
    sociali , dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
    territorio e del mare e per i rapporti con le Regioni è stata licenziata la
    bozza del terzo decreto correttivo al codice dei contratti: SCHEMA DECRETO
    LEGISLATIVO: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3,
    della legge 18 aprile 2005, n. 62. ESAME PRELIMINARE
    
     
     
     
    Dossier:
    
    
     
    Le
    principali norme “spacchettate” della bozza del terzo decreto correttivo
    al codice dei contratti
    
     
    .. 
     Art.
    13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione
    
    
     
    Viene
    introdotta una nuova norma per la quale <Gli enti aggiudicatori mettono a
    disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le
    specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di
    lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi
    per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi . Quando le
    specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori
    economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del
    riferimento a tali documenti> 
    
     
    
     
     
    Art.
    18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
    
    
     
    Per
    quanto concerne i contratti aggiudicati in base a norme internazionali,
    viene aggiunto che < In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
    degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni,
    condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici
    dei paesi terzi in applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si
    consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle
    misure da adottare a norma di tale Accordo.> 
    
     
    
     
     
    La
    modifica di cui all’articolo 24 ha tra i vari scopi anche quello di
    evitare che la realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad
    essere rivendute o locate dall’amministrazione aggiudicatrice sfugga alla
    regole comunitarie della tutela della concorrenza.
    
    
     
    Limitazione
    dell’ applicabilità delle norme del codice dei contratti, nei soli
    settori speciali, agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di
    locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto
    speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali
    appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in
    locazione alle stesse condizioni. Si introduce pertanto il concetto che, nei
    settori ordinari, vigono le norme del codice dei contratti per gli appalti
    aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi , senza dunque
    alcuna limitazione di sorta (prima non si applicava il codice nel caso in
    cui la stazione appaltante - ora Ente aggiudicatore essendo limitata la
    norma agli appalti nei settori speciali - non godeva di alcun diritto
    speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali
    appalti e quando altri enti potevano  liberamente
    venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.) 
    
     
    
     
     
    Art.
    32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori 
    
    
     
    Applicabilità
    di alcune norme del codice dei contratti ai lavori pubblici da realizzarsi
    da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
    assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
    scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del
    permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.P .R. 6 giugno 2001, n. 380
    e dell'articolo 28,comma 5 della legge 17 agosto 1942, n . 1150.
    L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che,
    in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare
    del permesso di costruire presenti all'amministrazione medesima, entro
    novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, uno studio di
    fattibilità relativo alle opere da eseguire. L'amministrazione, sulla base
    dello studio di fattibilità presentato dal titolare del permesso di
    costruire, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 155
    (ATTENZIONE! ARTICOLO 153)
    
     
    
     
     
    Art.
    37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
    
    
     
    Qualora
    nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai
    lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
    notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
    strutture, impianti e opere speciali, e i soggetti affidatari non siano in
    grado di realizzare le predette componenti, essi possono utilizzare il
    subappalto, alle condizioni di cui all'articolo 118, agli stessi prezzi
    unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore all'8%
    ; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma; in
    ogni caso il subappalto, ove consentito, non può essere, senza ragioni
    obiettive, suddiviso in più contratti . La stazione appaltante provvede
    alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
    eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto . Si applica
    l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo [Nel caso di pagamento diretto, gli
    affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
    eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
    relativo importo e con proposta motivata di pagamento.]
    
     
    
     
     
    Art.
    38. Requisiti di ordine generale - False dichiarazioni
    
    
     
    Sono
    esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
    e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere
    affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
    soggetti: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
    gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
    rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento
    dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
    
     
    
     
     
    Art.
    41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
    servizi - Idonee referenze bancarie
    
    
     
    Negli
    appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria
    ed economica delle imprese concorrenti che può essere fornita mediante
    idonee dichiarazioni bancarie, è provata mediante la presentazione già in
    sede di offerta di dichiarazione di almeno due istituti bancari o
    intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
    
     
    
     
     
    Art.
    45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
    
    
     
    Per
    gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi
    forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica
    specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le
    condizioni contrattuali dell'avvalimento
    
     
    
     
     
    Art.
    48. Controlli sul possesso dei requisiti
    
    
    
     
    Quando
    le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di
    candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai
    soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità
    economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel
    bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata
    in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
    sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n . 445.
    Non si applica il comma 1 primo periodo [Le stazioni appaltanti prima di
    procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad
    un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
    presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
    di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
    possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
    tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
    presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
    invito.]
    
     
    
     
     
    Art.
    75. Garanzie a corredo dell'offerta 
    
    
     
    L'importo
    della garanzia provvisoria , e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
    cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
    da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
    EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
    sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
    Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
    offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle
    norme vigenti
    
     
    
     
     
    Art.
    79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni 
    
    
     
    Obbligo
    da parte delle stazione appaltanti di comunicare d’ufficio 
    la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto
    ovvero di non concludere un accordo quadro
    
     
    
     
     
    Art.
    83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
    
    
    
     
    Criterio
    dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene soppressa la
    possibilità che la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle
    buste contenenti le offerte, fissi in via generale i criteri motivazionali
    cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di
    valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
    Detti criteri pertanto dovranno essere fissati già nella lex specialis di
    gara in modo che i concorrenti ne siano a conoscenza prima di formulare le
    proprie offerte
    
     
    
     
     
    Art.
    88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
    basse 
    
    
     
    La
    stazione appaltante non può più escludere l'offerta che, in base all'esame
    degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. La
    stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la
    stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella
    stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori
    offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala._All'esito del
    procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali
    esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi
    forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara
    l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala
    
     
    
     
     
    Art.
    91. Procedure di affidamento
    
    
     
    Inserimento 
    per gli  incarichi di
    collaudo di importo pari o superiore a 100.000 euro dell’applicazione
    delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice,
    ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le
    disposizioni ivi previste, così come già sancito per l'affidamento di
    incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
    progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
    fase di esecuzione
    
     
    Inserimento 
    per gli  incarichi di
    collaudo di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, tra quelli che
    possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
    del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h)
    dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
    di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
    prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque
    soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, assieme quindi agli
    affidamenti di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
    in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
    sicurezza in fase di esecuzione
    
     
    
     
     
    Art.
    92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione - Nuova rubrica:
    Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle
    stazioni appaltanti
    
    
     
    I
    corrispettivi delle attività di progettazione possono essere utilizzati
    dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
    criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a
    base dell'affidamento. Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
    dipendente dalla stazione appaltante spetta un compenso, nella misura
    individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante
    per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le
    spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento. Tra le spese
    tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono
    comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di funzionamento
    delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione ali' intervento
    
     
      
    Art.
    112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
    
    
     
    In
    caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione
    appaltante al personale dipendente spetta un compenso, nella misura
    individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante
    per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le
    spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento. Il soggetto
    incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di
    accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile
    professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni
    nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche
    indicate nel regolamento . Il premio relativo a tale copertura assicurativa,
    per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero
    dell'amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente
    provvedere entro la data di validazione del progetto ; il premio è a carico
    del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. in ogni
    caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito
    di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
    derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza
    
     
    
     
     
    Art.
    118. Subappalto e attività che non costituiscono subappalto: nuova rubrica:
    Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
    
    
     
    L'affidatario
    deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
    unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
    per cento; nell'ipotesi di cui al comma 11 dell'articolo 37, il ribasso
    massimo consentito è non superiore all' 8% L'affidatario corrisponde gli
    oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
    alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
    sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
    esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
    dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
    solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
    di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
    vigente. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
    economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
    territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
    le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle
    norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
    dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
    e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
    prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
    enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
    antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del
    pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei
    lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
    all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità
    contributiva. 
    Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
    irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo
    della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa
    allo specifico contratto affidato . Tale congruità, per servizi e
    forniture, è verificata ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della
    legge 27 dicembre 2006, n . 296, per lavori è verificata in base
    all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
    contratto collettivo nazionale comparativamente rappresentative per l'ambito
    del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
    sociali
    
     
    
     
     
    Art.
    120. Collaudo
    
    
     
    Per
    i contratti relativi a servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di
    collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle
    stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse all'interno delle proprie
    strutture e a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze
    relative all'oggetto contrattuale, sulla base di criteri da fissare
    preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
    Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di
    soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal
    responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a
    dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in
    materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di
    presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni
    scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento
    dei servizi
    
     
    
     
     
    Art.
    122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia _
    Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
    
    
     
    Appalti
    sotto soglia: sia per quanto riguarda gli appalti di lavori (art 122 comma
    9) , che quelli di servizi e forniture (art. 124, comma 8), viene soppressa
    la norma che sanciva che  <
    Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la
    stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla
    gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
    superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in
    tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di
    esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
    ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma
    3>
    
     
    
     
     
    Art.
    140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
    risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
    
    
     
    Le
    stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
    dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
    medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
    partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
    graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
    completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto
    che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore
    offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle
    medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
    offerta
    
     
    
     
     
    Art.
    153. Promotore_ Art. 154. Valutazione della proposta_ Art. 155. Indizione
    della gara
    
    
     
    Project
    financing: gara unica con il criterio dell'offerta economicamente più
    vantaggiosa di cui all'articolo 83.  Il
    bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero
    di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di
    gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione
    aggiudicatrice.  Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione
    un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a
    carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 10,
    secondo periodo (“Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle
    spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
    diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
    Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione
    aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore
    dell'investimento, come desumibile dal piano economico finanziario.”)._L'offerta
    è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75 . Il soggetto
    aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
    all'articolo 113 . Essa è sostituita, dalla data di inizio dell'esercizio
    del servizio da parte del concessionario, con una cauzione a garanzia
    dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
    gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo
    annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113 . La
    mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
    contrattuale. Gli articoli 154 e 155 sono abrogati
     
 |