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IL LEGISLATORE NELLA FINANZIARIA HA INTESO PORRE RIMEDIO AL
PROBLEMA DEL PAGAMENTO DELLE POLIZZE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA:
FORSE IN MODO UN PO TROPPO DRASTICO!
Il carattere meramente sanzionatorio della
disposizione contenuta nell’articolo 91 comma 13 della Legge Finanziaria
approvata dal Senato il 15 novembre 2007, unitamente alle esclusioni di
polizza, fa propendere per l’assoluta inassicurabilità del rimborso, a
carico degli amministratori, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei
premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
L’ art. 91. (Emolumenti, consulenze, responsabilità
contabile, consiglieri della Corte dei conti) , comma 13 (legge finanziaria
2008 _ testo approvato dal Senato in data 15 novembre 2007) impone una
particolare fattispecie di danno erariale < È nullo il contratto di
assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori
per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi
con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo
Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di
assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di
violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere
o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della
copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente
stabiliti nel contratto medesimo.>
Si rimanda al DOSSIER (AGGIORNAMENTO DEL 22 ottobre
2007) :
Illegittimo
pagamento del premio, da parte della pa, di polizza a copertura della
responsabilità amministrativa
Tutta questa serie di “Oggetto
dell’assicurazione”, sebbene scritti in maniera diversa, coprono tutti
gli stessi rischi ASSOLUTAMENTE non ASSUMIBILI attraverso contratti di
assicurazione PAGATI DALL’AMMINISTRAZIONE
Un ente pubblico può assicurare esclusivamente
rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale
e che si vogliono trasferire all’assicuratore, con la conseguenza che è
illegittima, e comporta responsabilità di chi l’ha deliberata, la stipula
di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti ad una
eventuale responsabilità amministrativa
Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di
legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005 depositata
il 9 febbraio 2005 - La definizione di responsabilità amministrativa “verso
terzi” non possa trovare fondamento nell’ambito delle tipiche
responsabilità proprie dei pubblici dipendenti: in materia di responsabilità
amministrativa, non si può che fare riferimento esclusivamente a quella in
cui incorrono i dipendenti pubblici per danni causati all’ente
nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio: la Corte dei conti -
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato - nell’adunanza congiunta del I e II Collegio
del 13 gennaio 2005 depositata il 9 febbraio 2005 ci chiarisce ,
definitivamente, alcuni dubbi aspetti delle polizze, attualmente offerte dal
mercato, per soddisfare i bisogni assicurativi delle amministrazioni
pubbliche
Non assicurabilità del rischio derivante dalle
condanne per responsabilità amministrativo-contabile con pagamento a carico
del bilancio pubblico: in considerazione del carattere personale della
responsabilità (Art. 28 Cost. e art. 1 L. 20/1994) i dipendenti, i
dirigenti e gli amministratori devono pagarsi personalmente la
relativa garanzia
Il commento, durante l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2003, del procuratore generale per l’Umbria alla sentenza 553
del 10 dicembre 2002 in tema di condanna di un Dirigente di Ente Locale
per aver stipulato, con onere a carico del Comune, un contratto di
assicurazione concernente la copertura dei rischi connessi alle condanne
emesse dalla magistratura contabile contro gli amministratori e i dirigenti
Il parere della Corte dei Conti sul pagamento del
premio, a carico di un Ente Locale, di una polizza per la responsabilità
amministrativa-contabile di amministratori e funzionari pubblici
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Lombardia, sentenza n. 942 del 9 maggio 2002
- La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della
Corte dei Conti, con la sentenza numero 942 del 9 maggio 2002 afferma (cfr
Sentenza del 19 ottobre 2000 n. 489/EL/2000 della Sezione giurisdizionale
regionale per il Friuli-Venezia Giulia della Corte dei Conti in tema di
polizza assicurativa per "danni erariali") la fattispecie di danno
erariale nei confronti degli amministratori di un Ente Locale che hanno
acconsentito alla stipulazione, con pagamento del premio a carico
dell’Amministrazione di competenza, di una polizza a copertura della
responsabilità amministrativa-contabile in relazione alle attività svolte
dagli stessi amministratori e dai funzionari dell’Ente.
Ancora una sentenza della Corte dei Conti che
sancisce il danno erariale da pagamento, a carico dell’Ente di
appartenenza (lecito se pagato dai singoli dipendenti) , di una polizza a
copertura della responsabilità amministrativa contabile: condannati
sia i componenti di una Giunte comunale sia il Segretario Comunale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Puglia, sentenza n. 95 del 7 febbraio 2004
- Nulla quaestio sul pagamento del premio da parte
dell’Ente di polizza di responsabilità civile terzi a copertura di
responsabilità diretta della pubblica amministrazione verso i terzi e per i
danni che il pubblico dipendente abbia causato all’amministrazione
medesima per colpa lieve, quindi quelli da responsabilità civile della
P.A., che comportano pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei
danni prodotti a terzi: illegittimo risulta , invece, essere la seguente
delimitazione del rischio assicurato: <<l’assicurazione è prestata
per la responsabilità civile personale derivante agli assicurati, sotto il
profilo della correttezza amministrativa, per le perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Ente di appartenenza e la
Pubblica amministrazione nell’espletamento delle proprie funzioni
esercitate ai sensi di legge>>.
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