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Polizze di responsabilità amministrativa

a cura di Sonia Lazzini 

 

 


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IL LEGISLATORE NELLA FINANZIARIA HA INTESO PORRE RIMEDIO AL PROBLEMA DEL PAGAMENTO DELLE POLIZZE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: FORSE IN MODO UN PO TROPPO DRASTICO!

 

Il carattere meramente sanzionatorio della disposizione contenuta nell’articolo 91 comma 13 della Legge Finanziaria approvata dal Senato il 15 novembre 2007, unitamente alle esclusioni di polizza, fa propendere per l’assoluta inassicurabilità del rimborso, a carico degli amministratori, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

L’ art.  91. (Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti) , comma 13 (legge finanziaria 2008 _ testo approvato dal Senato in data 15 novembre 2007)  impone una particolare fattispecie di danno erariale < È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.>

 

Si rimanda al DOSSIER (AGGIORNAMENTO DEL 22 ottobre 2007) :

Illegittimo pagamento del premio, da parte della pa, di polizza a copertura della responsabilità amministrativa

 

Tutta questa serie di “Oggetto dell’assicurazione”, sebbene scritti in maniera diversa, coprono tutti gli stessi rischi ASSOLUTAMENTE non ASSUMIBILI attraverso contratti di assicurazione PAGATI DALL’AMMINISTRAZIONE

 

Un ente pubblico può assicurare esclusivamente rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che si vogliono trasferire all’assicuratore, con la conseguenza che è illegittima, e comporta responsabilità di chi l’ha deliberata, la stipula di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti ad una eventuale responsabilità amministrativa

Corte dei Conti,  Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005 depositata il 9 febbraio 2005 - La definizione di responsabilità amministrativa “verso terzi” non possa trovare fondamento nell’ambito delle tipiche responsabilità proprie dei pubblici dipendenti: in materia di responsabilità amministrativa, non si può che fare riferimento esclusivamente a quella in cui incorrono i dipendenti pubblici per danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio: la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - nell’adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005 depositata il 9 febbraio 2005 ci chiarisce , definitivamente, alcuni dubbi aspetti delle polizze, attualmente offerte dal mercato, per soddisfare i bisogni assicurativi delle amministrazioni pubbliche

 

Non assicurabilità del rischio derivante dalle condanne per responsabilità amministrativo-contabile con pagamento a carico del bilancio pubblico: in considerazione del carattere personale della responsabilità (Art. 28 Cost. e art. 1 L. 20/1994) i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori devono pagarsi personalmente  la relativa garanzia

Il commento, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2003, del procuratore generale per l’Umbria alla sentenza 553 del 10 dicembre 2002 in tema di condanna di un Dirigente di Ente Locale  per aver stipulato, con onere a carico del Comune, un contratto di assicurazione concernente la copertura dei rischi connessi alle condanne emesse dalla magistratura contabile contro gli amministratori e i dirigenti

 

Il parere della Corte dei Conti sul pagamento del premio, a carico di un Ente Locale, di una polizza per la responsabilità amministrativa-contabile di amministratori e funzionari pubblici

Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 942  del 9 maggio  2002 - La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, con la sentenza numero 942 del 9 maggio 2002 afferma (cfr Sentenza del 19 ottobre 2000 n. 489/EL/2000 della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia della Corte dei Conti in tema di polizza assicurativa per "danni erariali") la fattispecie di danno erariale nei confronti degli amministratori di un Ente Locale che hanno acconsentito alla stipulazione, con pagamento del premio a carico dell’Amministrazione di competenza, di una polizza a copertura della responsabilità amministrativa-contabile in relazione alle attività svolte dagli stessi amministratori e dai funzionari dell’Ente.

 

Ancora una sentenza della Corte dei Conti che sancisce il danno erariale da pagamento, a carico dell’Ente di appartenenza (lecito se pagato dai singoli dipendenti) , di una polizza a copertura della responsabilità amministrativa contabile: condannati   sia  i componenti di una Giunte comunale sia il Segretario Comunale

Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 95  del 7 febbraio 2004 -  Nulla quaestio sul pagamento del premio da parte dell’Ente di polizza di responsabilità civile terzi a copertura di responsabilità diretta della pubblica amministrazione verso i terzi e per i danni che il pubblico dipendente abbia causato all’amministrazione medesima per colpa lieve, quindi quelli da responsabilità civile della P.A., che comportano pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a terzi: illegittimo risulta , invece, essere la seguente delimitazione del rischio assicurato: <<l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile personale derivante agli assicurati, sotto il profilo della correttezza amministrativa, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Ente di appartenenza e la Pubblica amministrazione nell’espletamento delle proprie funzioni esercitate ai sensi di legge>>.