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Il segretario comunale fino al 1928 era nominato dal rispettivo
consiglio comunale. Con la statizzazione della figura operata nel 1928
si è aperto un "vulnus", rimettendo allo Stato la nomina del
vertice amministrativo dell'ente locale.
Con la legge 127/1997 si è riportata in capo all'ente locale la
nomina del segretario.
Tuttavia l'aver posto tale potere in capo al sindaco non sempre
assicura al segretario la necessaria imparzialità nell'esercizio delle
proprie funzioni.
A mio avviso occorre ricondurre la nomina del segretario in capo al
Consiglio, facendo salva nel contempo la possibilità, per il sindaco,
di attribuire, se lo ritiene, anche le funzioni di direttore generale,
che attengono più direttamente alla realizzazione del programma di
governo.
Si raggiungerebbe in questo modo un punto di equilibrio tra il
sindaco, che conserva la facoltà di attribuzione delle funzioni
gestionali, il consiglio, che amplia la propria competenza, ed il
segretario che trarrebbe la propria investitura dall'organo
rappresentativo della collettività tutta.
Allego una proposta organica di disegno
di legge in tale senso.
Mi interessa molto il parere dei colleghi in merito.
Antonio
Purcaro
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