Notiziario dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - 31 ottobre 2012 - 2° numero di prova

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Nuove opportunità per i Segretari comunali e provinciali

di Antonio Le Donne

Questo secondo numero di prova di Unionecomunica è interamente dedicato agli esiti del Consiglio nazionale aperto che l'Unione ha effettuato nell'ambito della XXIX Assemblea annuale ANCI che quest'anno si è svolta a Bologna dal 17 al 20 ottobre.

Il dibattito del Consiglio si è intrecciato con le riflessioni sorte a seguito della adozione, da parte del Governo, del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012 che statuisce nuovi controlli nell'ambito della attività degli enti locali.

Al contempo, il  decreto individua nuovi e qualificanti compiti per il Segretario comunale e provinciale e dimostra ancora una volta che il nostro ruolo, dopo il punto più basso raggiunto nell'ottobre del 2010, sta percettibilmente riprendendo quota.

La questione dei controlli e del ruolo del Segretario porta però a ritenere necessario modificare il decreto introducendovi disposizioni idonee a garantire maggiore stabilità al Segretario attraverso una revisione dello spoils system. Di questo tema, peraltro, ha parlato anche il Ministro Cancellieri nel suo intervento il 18 ottobre, proprio in occasione dell'Assemblea ANCI, che potrete leggere anch’esso in questo numero. Inoltre, pochi giorni fa è stata avviata una petizione popolare veicolata tramite la rete internet finalizzata a esortare il Governo e il Parlamento a modificare la disciplina della nomina e revoca del Segretario. Su tale iniziativa in questo numero vi è una apposita sezione dedicata. Ma vi è anche di più.

Infatti, a tal proposito e non solo, l'Unione, oltre a sostenere la raccolta di firme della petizione, presenta un pacchetto di proposte e di emendamenti importanti per riaffermare il ruolo apicale dei Segretari negli enti locali, ruolo che è rafforzato, non già contraddetto, dal potenziamento della funzione di controllo interno quale disciplinata dal decreto. Tale proposta costituisce il più forte tentativo concreto di orientare l’azione legislativa nella direzione da anni perseguita. 

Il nostro segretario nazionale Alfredo Ricciardi, insieme all'Esecutivo nazionale dell'Unione, porterà all'attenzione del Parlamento, del Governo e delle associazioni di Comuni e Provincie la proposta coordinata di emendamenti che migliorano sensibilmente il decreto che dovrà essere convertito in legge entro il 10 dicembre 2012.

Il cammino dunque è all'inizio, ma le idee sono chiare e la determinazione fortissima. Attendendo i Vostri commenti da inviare all'indirizzo di posta elettronica del Notiziario unionecomunica@gmail.com Vi auguro buona lettura!  

 


 

 

 

Il rafforzamento del ruolo del Segretario

Prima analisi e osservazioni dell’Unione sul Decreto Legge 174/2012 a seguito del Consiglio Nazionale del 19 ottobre

e proposte di emendamento

Il recente D.L. n. 174/2012 ha operato una profonda riforma del modello di funzionamento dell’Amministrazione Locale.

Il senso della riforma operata dal Decreto Legge è che mentre nel recente passato le parole d’ordine per promuovere la pubblica amministrazione erano “managerialità”, “privatizzazione”, “autonomia”, alla luce delle distorsioni che un sistema quasi privo di regole ha prodotto e portato anche all’attenzione dell’opinione pubblica, oggi le parole d’ordine tornano ad essere quelle della legalità e del rispetto effettivo dei vincoli posti alla spesa pubblica.

Il D.L. ha quindi inteso rafforzare l’effettiva capacità degli enti di amministrare nel rispetto di questi due principi di fondo, introducendo un nuovo sistema di controlli interni deputato appunto a verificare che l’attività sia costantemente e complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente conformi ai canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza contabile.

A tal fine, nel nuovo sistema di controlli, tutte le figure storiche degli enti locali sono coinvolte, e fra esse il Segretario, che partecipa all’organizzazione del sistema complessivo, e direttamente dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.

In primo luogo ciò che emerge con chiarezza è che il Governo ed il Parlamento, nel voler porre nuovamente al centro della Pubblica Amministrazione il tema della legalità quale canone imprescindibile e fondamentale della buona amministrazione, hanno ritenuto che tale canone non può essere garantito da altri che dalla massima dirigenza di vertice dell’ente.

E’ la dirigenza di vertice che viene chiamata nuovamente ad assicurare e garantire (non più solo l’efficienza gestionale, ma prima ancora e di nuovo) la legalità dell’attività amministrativa.

Non a caso nel novellato art. 147 del Testo unico, la regolarità amministrativa e contabile è identificato subito, al primo comma, quale il primo e più importante criterio di verifica del buon andamento dell’amministrazione. Esso è il fondamento dell’intera norma ed il primo obiettivo che deve essere assicurato nell’attività amministrativa. E in tale ambito il Decreto Legge affida al Segretario il ruolo preminente e di direzione.

Se questo è vero vanno allora superate alcune apparenti illogicità, forse frutto di un mancato coordinamento delle varie istanze recepite dal Decreto Legge, e va ulteriormente perseguita l’intenzione di fondo espressa dal Governo, ovvero dare al sistema degli enti locali gli strumenti per esercitare la propria autonomia con responsabilità e senza rischi di devianza.

 

  1. La direzione del controllo di regolarità successivo a campione è lo strumento generale atto a garantire che l’attività complessiva sia effettivamente rispettosa dei criteri di regolarità, legittimità e correttezza contabile. Non ha senso allora prevedere che gli esiti del controllo vadano semplicemente trasmessi ai Responsabili, quasi come non spettasse invece proprio al Segretario dare indirizzi e adottare misure perché eventuali criticità emerse dal controllo vengano efficacemente rimosse. La direzione del controllo di regolarità comporta, conformemente alla generale funzione di sovrintendenza e coordinamento del Segretario di cui all’art. 97 del Testo Unico, il potere di adottare direttive cui i Responsabili dei Servizi si conformano nell’esercizio delle loro funzioni.


 

  1. Se quello sulla regolarità amministrativa è il primo e più importante controllo, tanto che invece di essere rimesso all’autonomia è affidato direttamente dalla legge alla direzione del Segretario, oltre che ai pareri obbligatori dei Responsabili sui singoli atti, il referto semestrale sulla regolarità della gestione e l’adeguatezza del sistema complessivo dei controllo deve essere trasmesso dal Sindaco avvalendosi sempre del Segretario, in tutti gli enti, e semmai coinvolgendo anche il Direttore, laddove sia previsto.

  2. In caso contrario sarebbe smentito l’assunto che il sistema dei controlli parte dal controllo di regolarità amministrativa e contabile, quale primo e fondamentale criterio di buona amministrazione, e poi si articola negli ulteriori controlli deputati ad assicurare tutti gli altri canoni di buona amministrazione. Sarebbe cioè smentito l’assunto che la legalità torna ad essere il perno su cui deve poggiare, e poi articolarsi, l’intera attività amministrativa.

  3. Non deve commettersi l’errore di pensare che il rafforzamento della funzione di garanzia della regolarità in capo al Segretario debba o possa tradursi nell’idea che esso diviene figura di mero controllo. Al contrario, è proprio in quanto il Segretario è la figura di vertice che ad esso viene assegnata tale funzione. Come non vi è (ovviamente) contraddizione alcuna nell’assegnare ai responsabili della gestione il compito, oltre che di adottare gli atti, perseguendone ovviamente l’economicità e la rispondenza agli obiettivi programmatici dell’ente, di garantire essi per primi la regolarità dei loro stessi atti, così non vi è contraddizione alcuna nell’accentuare in capo al Segretario la funzione di controllo e presidio della regolarità nell’ambito e a rafforzamento della sua funzione di dirigente generale, deputato alla sovrintendenza e al coordinamento complessivo dei dirigenti e dell’attività.

  4. La funzione del Segretario resta quindi tesa ad assicurare complessivamente tutti i criteri e canoni di buon funzionamento, e quindi a guidare attivamente tutta l’attività per assicurare che risponda a tutti i principi, non solo a controllarla né solo ad assicurare che sia legale. Questo è evidente negli enti in cui non vi è un Direttore Generale. Laddove il Direttore è presente, allora dal nuovo regime normativo discende che non vi è più una mera remissione al Sindaco della regolazione dei rapporti fra il Segretario e il Direttore, ma è la legge stessa a dettare il criterio: il Segretario resta, anche in presenza del Direttore, la figura di direzione apicale dell’ente sotto il profilo della regolarità complessiva dell’azione, mentre il direttore resta la figura di direzione apicale di riferimento per la pianificazione gestionale delle attività.

  5. Occorre intervenire sul tema dello spoil system, superando una visione che ha contrapposto fiduciarietà e imparzialità, e danneggiato l’autorevolezza stessa del sistema amministrativo locale. Va superato il rischio che nel procedere nella direzione indicata dal Decreto Legge e nell’affiancare a questo una riforma dello spoil system si legga e si rappresenti una lesione dell’autonomia degli enti locali. Non sarebbe questa la strada più utile, né soprattutto la più durevole per il Paese.

  6. Su questo delicato punto, l’Unione esprime vivissima soddisfazione per le recenti dichiarazioni del Ministro Cancellieri in occasione dell’Assemblea dell’Anci. Il Ministro ha sostenuto che anche nella selezione delle figure di vertice occorre esercitare un’autonomia responsabile, perché “l’efficienza dell’azione amministrativa e la lotta alla corruzione, presupposto della rifondazione della cultura della legalità, infatti, sono strettamente connesse all’attività ed alle modalità di selezione dei vertici.”  Nel riaffermare il principio della distinzione fra ruoli politici e gestionali, al fine di garantire una gestione imparziale ed efficiente il Ministro ha affermato che occorre “conciliare il principio della “fiduciarietà” degli incarichi apicali con la necessità di disporre di una dirigenza professionale stabile, in un sistema che sappia coniugare il merito ed il valore delle attività svolte e dei risultati conseguiti”. Il Ministro ha indicato come soluzione che la scelta dei singoli soggetti, e quindi dei Segretari, da parte dei Sindaci e dei Presidenti delle Province sia “ancorata a criteri dettagliati di verifica della professionalità effettivamente detenuta, riformando lo spoil system in senso meritocratico, trasformandolo in una leva fortissima per il miglioramento della qualità dell'agire pubblico, e valorizzando competenza e autonomia”. L’Unione ha espresso in passato con forza, anche presso le sedi Istituzionali più alte, tale necessità, e accoglie quindi la posizione del Ministro come il segnale che finalmente il tema possa essere dibattuto senza una pregiudiziale ostilità del mondo delle Autonomie, o senza che ne derivino strumentali e contrapposte aspirazioni a rivedere in modo riduttivo e formalistico il ruolo apicale del Segretario. Ad avviso dell’Unione è questa la via per affrontare una riforma dello spoil system che non sia una negazione della lealtà e collaborazione della figura di vertice con il capo dell’Amministrazione, ma piuttosto il rafforzamento della imparzialità e professionalità che devono accompagnarle, e che non sia negazione ma effettiva tutela dell’autonomia e della responsabilità degli enti locali.

  7. L’auspicata riforma dello spoil system, traducendosi in un rafforzamento dell’imparzialità e della professionalità della massima dirigenza locale, darebbe nuova autorevolezza, e quindi nuova autonomia, gli enti locali stessi. Non una lesione del rapporto fra Segretari e Sindaci (ben altre lesioni si sono verificate in questi anni), né un passo indietro a nuovi formalismi burocratici incapaci di rimediare agli episodi di illegalità e corruzione pubblica. Al contrario, un rinnovato modo di garantire che la sfera politica e la dirigenza pubblica assolvano alle rispettive funzioni:

      1. Funzioni di programmazione e di governo da parte degli organi politici, che richiedono la legittimazione del voto popolare e che direttamente rispondono ai cittadini, e che portano in essi l’alta dignità propria delle Istituzioni Rappresentative e Democratiche del Paese;

      2. Funzioni di attuazioni dei programmi e di rispetto dei criteri di regolarità e dei vincoli della finanza pubblica da parte della dirigenza pubblica, che richiedono rinnovate condizioni di garanzia professionale affinché siano esercitate in piena imparzialità, nella piena lealtà tanto all’ente di appartenenza quando ai canoni e criteri dettati dalla legge e dai principi di buona andamento.

 

Pertanto l’Unione chiede al Governo, ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari, e a tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento di raccogliere le istanze di riforma e rafforzamento del ruolo e delle competenze dei Segretari Comunali e Provinciali utili al miglior esito della riforma e all’ulteriore rafforzamento del sistema amministrativo locale, adottando a tal fine i seguenti emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 174/2012

 

Emendamento all’art. 147 bis

 

Testo del Decreto Legge

Testo proposto

  Art.  147-bis.  -  (Controllo  di  regolarita'   amministrativa   e

contabile).  -  1.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e

contabile e'  assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione

dell'atto,  da  ogni  responsabile  di  servizio  ed  e'   esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarita'  tecnica  attestante

la  regolarita'  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  E'

inoltre effettuato dal responsabile del servizio  finanziario  ed  e'

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile

e del visto attestante la copertura finanziaria.

 

 

2. Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e'

inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi  generali

di   revisione   aziendale   e   modalita'    definite    nell'ambito

dell'autonomia  organizzativa  dell'ente,  sotto  la  direzione   del

segretario,  in  base  alla  normativa  vigente.  Sono  soggette   al

controllo  le  determinazioni  di  impegno  di  spesa,  gli  atti  di

accertamento di entrata, gli atti  di  liquidazione  della  spesa,  i

contratti  e  gli  altri  atti  amministrativi,  scelti  secondo  una

selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse

periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi,

ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati  dei

dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e  al  consiglio

comunale.

 

  Art.  147-bis.  -  (Controllo  di  regolarita'   amministrativa   e

contabile).  - 

1. La regolarità complessiva dell’azione amministrativa è assicurata dal Segretario nell’ambito delle proprie funzioni di sovrintendenza e coordinamento di cui all’art. 97. Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e contabile sugli atti è assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione,  da  ogni  responsabile  di  servizio  ed  e'   esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita'  tecnica  attestante la  regolarita'  e  la  correttezza  dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio  finanziario  ed  e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

 

 2. identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse

periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati  dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e  al  consiglio

comunale.

 

 

 Emendamento all’art. 148

 

1. Le sezioni regionali  della  Corte  dei  conti  verificano,  con

cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle  gestioni,

il funzionamento dei controlli interni ai  fini  del  rispetto  delle

regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun  ente  locale,

nonche' il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli  atti  di

programmazione e pianificazione degli enti locali. A  tale  fine,  il

sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai  10.000

abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del  direttore

generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'

prevista la figura del direttore generale,  trasmette  semestralmente

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un  referto

sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e  sull'adeguatezza

del sistema dei controlli interni adottato, sulla  base  delle  Linee

guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

il referto e', altresi', inviato al Presidente del consiglio comunale

o provinciale. (omissis)

1. Le sezioni regionali  della  Corte  dei  conti  verificano,  con

cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle  gestioni,

il funzionamento dei controlli interni ai  fini  del  rispetto  delle

regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun  ente  locale,

nonche' il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli  atti  di

programmazione e pianificazione degli enti locali. A  tale  fine,  il

sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai  10.000

abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del  direttore

generale, quando presente, o del segretario, unitamente al direttore negli enti in cui non  e' prevista la figura del direttore generale,  trasmette  semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un  referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e  sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla  base  delle  Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto e', altresi', inviato al Presidente del consiglio comunale

o provinciale. (omissis)

 

 

 

Emendamento sullo spoil system

Art…

“L’art. 99 del D.lgs. n. 267/2000 è sostituito dal seguente

Nomina.

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

 

Nomina.

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98, nell’ambito di una rosa di in numero minimo di 3 e massimo di 5 fra i candidati che hanno presentato domanda, individuata da apposita Commissione per la valutazione comparativa dei curricula e delle competenze nominata dal Consiglio di Gestione dell’Albo. I criteri per il funzionamento e la composizione della commissione e per la valutazione comparativa sono definiti in apposito Regolamento adottato previo parere della Conferenza Stato Città 1Regioni.

2. Salvo quanto disposto dal comma seguente e dall'articolo 100, la nomina non ha scadenza.

3. Nei comuni sopra i 100.000 abitanti e nelle Province, ove il Sindaco o il Presidente si avvalgano della facoltà di conferire al Segretario le funzioni di Direttore Generale, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato; in tale ipotesi il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

 

IN SUBORDINE

 

2. Salvo quanto disposto dal comma seguente e dall'articolo 100, la nomina non ha scadenza.

3. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti e nelle Province la nomina ha durata maggiore di un anno di quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato; dopo una anno dalla cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, il segretario cessa automaticamente dall'incarico continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. Il procedimento di nomina è avviato non prima di sessanta giorni e concluso non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dell’incarico, decorsi i quali il segretario è confermato.

   

 

La petizione on line sulle garanzie di imparzialità del Segretario Comunale e Provinciale

 

L’Unione incoraggia i propri iscritti e simpatizzanti ad aderire alla petizione on line sulle garanzie di imparzialità del Segretario Comunale e Provinciale.

La petizione esprime, con punti di vista e posizioni largamente coincidenti con quelli espressi da molto tempo nei propri documenti dall’Unione, il bisogno dei Segretari Comuni e Provinciali che le riforme in materia di enti locali diano maggiore imparzialità e maggiore incisività all’attività e al ruolo del Segretario.

L’Unione auspica che il Governo e il Parlamento diano una definitiva e forte risposta alle richieste dei Segretari, che attraverso la forma delle petizione, al di là di qualunque appartenenza associativa a questa o quella organizzazione sindacale, come categoria esprimono un punto di non ritorno dello stato di disagio in cui da anni versa questa componente così importante e centrale della classe dirigente pubblica.

Ad avviso dell’Unione, oltre al tema centrale, posto dalla petizione, ovvero la riforma dello spoil system, il Governo e il Parlamento devono e possono anche rafforzare le funzioni stesse del Segretario, che non sono né possono certo essere ricondotte ad una semplice “direzione del controllo di regolarità successivo a campione”, in cui si prevede peraltro che i suoi esiti vadano semplicemente trasmessi ai Responsabili, quasi come non spettasse invece proprio al Segretario dare indirizzi e adottare misure perché eventuali criticità emerse dal controllo vengano efficacemente rimosse.

Non a caso nella stessa petizione si sostiene che l’intervento svolto sul ruolo del Segretario appare insufficiente, tanto che si aggiunge che “se vi è scarsa considerazione verso il ruolo e l’apporto di questo dirigente al sistema, che si abbia allora il coraggio di andare fino in fondo e si sopprima questa figura”.

E sempre la petizione ricorda “il ruolo centrale che il Segretario ha sempre svolto all’interno dell’Ente in termini di coordinamento e sovrintendenza, ma anche di gestione ordinaria.” 

Pertanto l’Unione chiede al Governo, ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari, e a tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento di raccogliere le istanze di riforma dello spoil system e rafforzamento del ruolo e delle competenze dei Segretari Comunali e Provinciali, espresse tanto dalla Petizione come dall’Unione nei propri documenti.

 


 

Autonomia e modernità come condizioni. Città metropolitane, nuove province, unioni di comuni: il sistema istituzionale locale si rinnova per cambiare l’Italia. Ora tocca a Regioni e Stato.

Intervento del ministro dell'Interno Cancellieri alla XXIX Assemblea annuale dell’ANCI

Saluti alle autorità.

Sono felice di essere nuovamente a Bologna oggi in occasione dello svolgimento dell’ Assemblea annuale dell’ANCI. Tre giorni di confronto in un momento delicato per l’Italia. Ma è nei momenti di crisi che – come abbiamo sperimentato tante volte- questo Paese riesce a dare il meglio di sé e ad esprimere idee, e progetti di rilancio. Siamo qui per rinnovare un patto ed una promessa di servizio con le comunità locali e con i cittadini. Nel rispetto delle leggi.

Veniamo al punto.

Il sistema delle autonomie locali rappresenta un punto di osservazione privilegiato dei processi di riforma che attraversano il nostro Paese.

Esse, infatti, sono gli Enti più rappresentativi delle proprie comunità e, per questo, dotate di specifiche facoltà normative ed amministrative.

 Non a caso, l’assetto territoriale è stato definito come una delle “pagine aperte” lasciate dall’Assemblea costituente ed è stato oggetto, nell’ultimo decennio, di interventi legislativi significativi – a volte radicali - a partire dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Oggi, il principio di autonomia, a cui nel 1989 è stato associato quello di sussidiarietà previsto dalla Carta europea delle autonomie locali, deve essere necessariamente accompagnato dai concetti di trasparenza, legalità, coordinamento e verifica. Non è, infatti, possibile esercitare l’autonomia prevista dalla Costituzione se non alla luce di questi principi.

Siamo di fronte ad un concetto di stringente attualità, uno spartiacque sul quale si gioca la credibilità delle istituzioni e, in particolare, degli enti locali di fronte all’ opinione pubblica.

È un principio, questo, espresso anche dal Presidente della Repubblica nel recente incontro con la rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha sollecitato un ampio sforzo di chiarezza e trasparenza, soprattutto in materia di spesa, di fronte all'emergere, nel dibattito pubblico, di “interpretazioni unilaterali e sommarie dei sempre maggiori problemi oggi all'attenzione del Governo e del Parlamento. Si tratta di problemi di riequilibrio della finanza pubblica e di adeguamento degli assetti istituzionali: problemi che hanno formato oggetto anche delle recenti decisioni del Consiglio dei Ministri e che investono l'insieme delle istituzioni rappresentative e delle amministrazioni pubbliche”.

Bisogna, dunque, esercitare un’autonomia responsabile nella quale giocano un ruolo determinante e rafforzato figure storiche e figure nuove dell’amministrazione locale, come lo sono i segretari comunali, i direttori generali e i revisori dei conti. L’efficienza dell’azione amministrativa e la lotta alla corruzione, presupposto della rifondazione della cultura della legalità, infatti, sono strettamente connesse all’attività ed alle modalità di selezione dei vertici.

Un tema sul quale è necessario riaffermare il principio della distinzione fra ruoli politici e gestionali, al fine di garantire una gestione imparziale, efficiente, improntata all'economicità ed alla trasparenza fiscale e contributiva; conciliare il principio della “fiduciarietà” degli incarichi apicali con la necessità di disporre di una dirigenza professionale stabile, in un sistema che sappia coniugare il merito ed il valore delle attività svolte e dei risultati conseguiti; trovare il modo di coniugare il principio di democrazia con quello dell'autonomia di gestione.

La soluzione è quella di riservare la scelta dei singoli soggetti ai Sindaci e ai Presidenti delle Province e delle Regioni, ma ancorandola a criteri dettagliati di verifica della professionalità effettivamente detenuta.

Uno spoil system meritocratico, quindi, che rappresenti una leva fortissima per il miglioramento della qualità dell'agire pubblico. Dipendenti competenti ed autonomi, sono gli strumenti principali per meglio prevenire la presenza di turbative ed infiltrazioni, anche di organizzazioni criminose, a scapito della libertà d'impresa, della qualità e del rispetto dei tempi di realizzazione di opere e di prestazioni di servizi pubblici.

L'azione amministrativa locale, infatti, deve essere sempre più riconoscibile, condivisa ed al servizio dei cittadini, ponendosi come obiettivo quello di accrescere la produttività del sistema Paese, creando le condizioni di misurabilità, verificabilità ed incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, e promuovendone l’innovazione.

Il processo di riforma che sta interessando il sistema delle autonomie locali e regionali è improntato a questi principi, ma i progressi sono condizionati, nella loro rapidità di realizzazione, anche dalla grave crisi economica in atto. Una crisi che si riverbera nella struttura delle amministrazioni territoriali attraverso tagli di spesa, ed accorpamenti degli enti stessi. Si tratta di misure dolorose, ma necessarie in un momento in cui tutti sono chiamati a compiere sacrifici per far ripartire l’economia.

È per queste ragioni che i controlli sull’analisi dei risultati di gestione, in termini di efficienza e di qualità dei servizi erogati, diventa sempre più importante. Un presupposto che si accompagna alla necessaria veridicità e correttezza dell’informativa sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale dell’ente locale.

Sul tema è in corso un ampio dibattito sia nella società civile che all’interno del Parlamento impegnato in una coerente riforma dell’intero assetto delle autonomie locali.

Questo impegno ha portato al varo di alcune disposizioni legislative in materia di enti locali volte a garantire un concreto sostegno dello Stato alla promozione della democrazia locale ed al rilancio dell’economia del territorio.

In questo contesto si inserisce anche l’intervento che come Governo abbiamo operato in materia di riordino delle province attraverso il decreto “Spending Review” con il quale, mantenendo invariata l’articolazione costituzionale dello Stato, è stata disposta una rimodulazione degli ambiti territoriali delle province intervenendo con misure incisive e definitive, condivise anche dalle autorità europee. La Provincia potrà costituire, così, l’ente intermedio di “area vasta” che lo connota rispetto agli altri livelli di governo. Parallelamente e in modo complementare al riordino delle province, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, sono state istituite a partire dal 1 gennaio 2014, le città metropolitane.

L’intero processo così delineato mira a produrre un nuovo modello di amministrazione locale e statale più snello e in grado di sostenere il rilancio del Paese e l'uscita dalla crisi.

Anche la riscrittura del sistema dei controlli interni, oggetto di intervento legislativo con d.l. 174/2012, si pone questo obiettivo riproponendo, in gran parte, norme già approvate dalla Camera dei deputati in occasione dell’esame della cosiddetta “Carta delle Autonomie” (C.3118/AS 2259).

In particolare, per i comuni di maggiori dimensioni, (con la riformulazione dell’articolo 147 del TUOEL Tipologia dei controlli interni) viene introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno).

 Tali controlli avverrebbero mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo ad opera di tutti i responsabili dei servizi. 

Si prevede inoltre la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, unitamente alla garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Allo stesso modo viene introdotta un’apposita procedura di riequilibrio pluriennale, della durata massima di cinque anni, per gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

È evidente come la misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini costituisca un elemento portante del quadro di responsabilità a cui sono chiamati ad uniformarsi tanto i pubblici amministratori quanto i dirigenti delle strutture.

È necessario, con responsabilità, contribuire alla correzione dell’andamento dei conti pubblici senza, tuttavia, rinunciare all’esercizio delle funzioni autonomistiche proprie che la legge incardina presso gli enti locali trattandosi di funzioni “storicamente” attinenti al territorio e quindi di competenza comunale.

Questi cambiamenti non riguardano solo le istituzioni territoriali. La riorganizzazione delle autonomie locali, ed in particolare degli ambiti provinciali, ad esempio, si riflette anche sulla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. 

Già in passato l’assetto delle Prefetture è stato ridisegnato attribuendo loro significative funzioni di coordinamento e raccordo degli uffici periferici dello Stato anche a garanzia del rispetto del principio di leale collaborazione con il sistema delle autonomie.

Con la riforma del Titolo V, inoltre, è emersa la necessità di un forte ruolo di raccordo e collaborazione sul territorio finalizzato ad assicurare agli enti locali strumenti di garanzia delle rispettive sfere di competenza, non solo rispetto allo Stato, ma soprattutto nei confronti degli altri enti e nei loro reciproci rapporti.

Il potere di coordinamento esercitato dal Prefetto, unitamente alla funzione di rappresentanza generale, al ruolo di neutrale interlocutore e mediatore per la soluzione dei conflitti, ha reso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, le sedi naturali in grado di garantire un’efficace operatività amministrativa, coerentemente con i bisogni della comunità. Tale ruolo sembra destinato ad accrescersi nelle intenzioni del legislatore che mostra di privilegiare, accanto alle linee di rigore nella gestione della spesa pubblica, un’amministrazione snella nelle procedure, efficiente nei risultati, e, complessivamente, capace di fornire risposte adeguate ai bisogni della collettività.

Le Prefetture sono chiamate ancora una volta, quindi, ad assicurare e portare a compimento il processo di riforma delineato dal legislatore, concorrendo in modo diretto e primario alla sua realizzazione. Ed in questo sistema anche i Sindaci, in qualità di primari interlocutori per le autonomie locali, dovranno sempre più farsi carico di quel sistema di responsabilità, di leadership politico-amministrativa attribuita loro in quanto titolari della governance locale.

 

 


 

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