-
Se
quello sulla regolarità amministrativa è il primo e più
importante controllo, tanto che invece di essere rimesso
all’autonomia è affidato direttamente dalla legge alla direzione
del Segretario, oltre che ai pareri obbligatori dei Responsabili sui
singoli atti, il referto semestrale sulla regolarità della gestione
e l’adeguatezza del sistema complessivo dei controllo deve essere
trasmesso dal Sindaco avvalendosi sempre del Segretario, in tutti
gli enti, e semmai coinvolgendo anche il Direttore, laddove sia
previsto.
-
In
caso contrario sarebbe smentito l’assunto che il sistema dei
controlli parte dal controllo di regolarità amministrativa e
contabile, quale primo e fondamentale criterio di buona
amministrazione, e poi si articola negli ulteriori controlli
deputati ad assicurare tutti gli altri canoni di buona
amministrazione. Sarebbe cioè smentito l’assunto che la legalità
torna ad essere il perno su cui deve poggiare, e poi articolarsi,
l’intera attività amministrativa.
-
Non
deve commettersi l’errore di pensare che il rafforzamento della
funzione di garanzia della regolarità in capo al Segretario debba o
possa tradursi nell’idea che esso diviene figura di mero
controllo. Al contrario, è proprio in quanto il Segretario è la
figura di vertice che ad esso viene assegnata tale funzione. Come
non vi è (ovviamente) contraddizione alcuna nell’assegnare ai
responsabili della gestione il compito, oltre che di adottare gli
atti, perseguendone ovviamente l’economicità e la rispondenza
agli obiettivi programmatici dell’ente, di garantire essi per
primi la regolarità dei loro stessi atti, così non vi è
contraddizione alcuna nell’accentuare in capo al Segretario la
funzione di controllo e presidio della regolarità nell’ambito e a
rafforzamento della sua funzione di dirigente generale, deputato
alla sovrintendenza e al coordinamento complessivo dei dirigenti e
dell’attività.
-
La
funzione del Segretario resta quindi tesa ad assicurare
complessivamente tutti i criteri e canoni di buon funzionamento, e
quindi a guidare attivamente tutta l’attività per assicurare che
risponda a tutti i principi, non solo a controllarla né solo ad
assicurare che sia legale. Questo è evidente negli enti in cui non
vi è un Direttore Generale. Laddove il Direttore è presente,
allora dal nuovo regime normativo discende che non vi è più una
mera remissione al Sindaco della regolazione dei rapporti fra il
Segretario e il Direttore, ma è la legge stessa a dettare il
criterio: il Segretario resta, anche in presenza del Direttore, la
figura di direzione apicale dell’ente sotto il profilo della
regolarità complessiva dell’azione, mentre il direttore resta la
figura di direzione apicale di riferimento per la pianificazione
gestionale delle attività.
-
Occorre
intervenire sul tema dello spoil system, superando una visione che
ha contrapposto fiduciarietà e imparzialità, e danneggiato
l’autorevolezza stessa del sistema amministrativo locale. Va
superato il rischio che nel procedere nella direzione indicata dal
Decreto Legge e nell’affiancare a questo una riforma dello spoil
system si legga e si rappresenti una lesione dell’autonomia degli
enti locali. Non sarebbe questa la strada più utile, né
soprattutto la più durevole per il Paese.
-
Su
questo delicato punto, l’Unione esprime vivissima soddisfazione
per le recenti dichiarazioni del Ministro Cancellieri in occasione
dell’Assemblea dell’Anci. Il Ministro ha sostenuto che anche
nella selezione delle figure di vertice occorre
esercitare un’autonomia responsabile, perché “l’efficienza
dell’azione amministrativa e la lotta alla corruzione, presupposto
della rifondazione della cultura della legalità, infatti, sono
strettamente connesse all’attività ed alle modalità di selezione
dei vertici.” Nel
riaffermare il principio della distinzione fra ruoli politici e
gestionali, al fine di garantire una gestione imparziale ed
efficiente il Ministro ha affermato che occorre “conciliare il
principio della “fiduciarietà” degli incarichi apicali con la
necessità di disporre di una dirigenza professionale stabile, in un
sistema che sappia coniugare il merito ed il valore delle attività
svolte e dei risultati conseguiti”. Il
Ministro ha indicato come soluzione che la scelta dei singoli
soggetti, e quindi dei Segretari, da parte dei Sindaci e dei
Presidenti delle Province sia “ancorata a criteri dettagliati di
verifica della professionalità effettivamente detenuta, riformando
lo spoil system in senso meritocratico, trasformandolo in una leva
fortissima per il miglioramento della qualità dell'agire pubblico,
e valorizzando competenza e autonomia”. L’Unione ha espresso in
passato con forza, anche presso le sedi Istituzionali più alte,
tale necessità, e accoglie quindi la posizione del Ministro come il
segnale che finalmente il tema possa essere dibattuto senza una
pregiudiziale ostilità del mondo delle Autonomie, o senza che ne
derivino strumentali e contrapposte aspirazioni a rivedere in modo
riduttivo e formalistico il ruolo apicale del Segretario. Ad avviso
dell’Unione è questa la via per affrontare una riforma dello
spoil system che non sia una negazione della lealtà e
collaborazione della figura di vertice con il capo
dell’Amministrazione, ma piuttosto il rafforzamento della
imparzialità e professionalità che devono accompagnarle, e che non
sia negazione ma effettiva tutela dell’autonomia e della
responsabilità degli enti locali.
-
L’auspicata
riforma dello spoil system, traducendosi in un rafforzamento
dell’imparzialità e della professionalità della massima
dirigenza locale, darebbe nuova autorevolezza, e quindi nuova
autonomia, gli enti locali stessi. Non una lesione del rapporto fra
Segretari e Sindaci (ben altre lesioni si sono verificate in questi
anni), né un passo indietro a nuovi formalismi burocratici incapaci
di rimediare agli episodi di illegalità e corruzione pubblica. Al
contrario, un rinnovato modo di garantire che la sfera politica e la
dirigenza pubblica assolvano alle rispettive funzioni:
-
Funzioni
di programmazione e di governo da parte degli organi politici,
che richiedono la legittimazione del voto popolare e che
direttamente rispondono ai cittadini, e che portano in essi
l’alta dignità propria delle Istituzioni Rappresentative e
Democratiche del Paese;
-
Funzioni
di attuazioni dei programmi e di rispetto dei criteri di
regolarità e dei vincoli della finanza pubblica da parte
della dirigenza pubblica, che richiedono rinnovate condizioni
di garanzia professionale affinché siano esercitate in piena
imparzialità, nella piena lealtà tanto all’ente di
appartenenza quando ai canoni e criteri dettati dalla legge e
dai principi di buona andamento.
Pertanto
l’Unione chiede al Governo, ai Presidenti delle Commissioni
Parlamentari, e a tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento
di raccogliere le istanze di riforma e rafforzamento del ruolo e delle
competenze dei Segretari Comunali e Provinciali utili al miglior esito
della riforma e all’ulteriore rafforzamento del sistema amministrativo
locale, adottando a tal fine i seguenti emendamenti al disegno di legge
di conversione del Decreto Legge n. 174/2012
Emendamento
all’art. 147 bis
Testo del Decreto Legge
|
Testo proposto
|
Art. 147-bis.
- (Controllo
di regolarita'
amministrativa
e
contabile).
- 1.
Il controllo
di regolarita'
amministrativa e
contabile
e' assicurato,
nella fase
preventiva della
formazione
dell'atto,
da ogni
responsabile di
servizio ed
e' esercitato
attraverso
il rilascio del parere di regolarita'
tecnica attestante
la
regolarita' e
la correttezza
dell'azione amministrativa.
E'
inoltre
effettuato dal responsabile del servizio
finanziario ed
e'
esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile
e
del visto attestante la copertura finanziaria.
2.
Il controllo
di regolarita'
amministrativa e
contabile e'
inoltre
assicurato, nella fase successiva, secondo principi
generali
di
revisione aziendale
e modalita'
definite
nell'ambito
dell'autonomia
organizzativa dell'ente,
sotto la
direzione del
segretario,
in base
alla normativa
vigente. Sono
soggette al
controllo
le
determinazioni di
impegno di
spesa, gli
atti di
accertamento
di entrata, gli atti di
liquidazione della
spesa, i
contratti
e gli
altri atti
amministrativi, scelti
secondo una
selezione
casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al
comma 2
sono trasmesse
periodicamente,
a cura del segretario, ai responsabili
dei servizi,
ai
revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati
dei
dipendenti,
come documenti utili per la valutazione, e
al consiglio
comunale.
|
Art.
147-bis. - (Controllo
di regolarita'
amministrativa
e
contabile).
-
1.
La regolarità complessiva dell’azione amministrativa è
assicurata dal Segretario nell’ambito delle proprie
funzioni di sovrintendenza e coordinamento di cui all’art. 97.
Il controllo
di regolarita'
amministrativa e
contabile sugli atti è assicurato,
nella fase
preventiva della
formazione, da
ogni responsabile
di servizio
ed e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarita' tecnica
attestante la regolarita'
e la
correttezza dell'azione
amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del
servizio finanziario
ed e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita'
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2.
identico
3.
Le risultanze del controllo di cui al
comma 2
sono trasmesse
periodicamente,
a cura del segretario, ai responsabili
dei servizi, unitamente
alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate
irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi
di valutazione dei risultati
dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione,
e al
consiglio
comunale.
|
Emendamento
all’art. 148
1.
Le sezioni regionali della
Corte dei
conti verificano,
con
cadenza
semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle
gestioni,
il
funzionamento dei controlli interni ai
fini del
rispetto delle
regole
contabili e del pareggio di bilancio di ciascun
ente locale,
nonche'
il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli
atti di
programmazione
e pianificazione degli enti locali. A
tale fine,
il
sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai
10.000
abitanti,
o il Presidente della provincia, avvalendosi del
direttore
generale,
quando presente, o del segretario negli enti in cui non
e'
prevista
la figura del direttore generale,
trasmette semestralmente
alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un
referto
sulla
regolarita' della gestione e sull'efficacia e
sull'adeguatezza
del
sistema dei controlli interni adottato, sulla
base delle
Linee
guida
deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
il
referto e', altresi', inviato al Presidente del consiglio
comunale
o provinciale. (omissis)
|
1.
Le sezioni regionali della
Corte dei
conti verificano,
con
cadenza
semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle
gestioni,
il
funzionamento dei controlli interni ai
fini del
rispetto delle
regole
contabili e del pareggio di bilancio di ciascun
ente locale,
nonche' il piano esecutivo di gestione, i
regolamenti e gli atti
di
programmazione
e pianificazione degli enti locali. A
tale fine,
il
sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai
10.000
abitanti,
o il Presidente della provincia, avvalendosi del
direttore
generale,
quando presente, o
del segretario, unitamente al direttore negli enti in cui
non e'
prevista la figura del direttore generale,
trasmette semestralmente
alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti un referto
sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni
adottato, sulla base
delle Linee
guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei
conti; il referto e', altresi', inviato al Presidente del
consiglio comunale
o provinciale. (omissis)
|
|
|
Emendamento
sullo spoil system
Art…
“L’art.
99 del D.lgs. n. 267/2000 è sostituito dal seguente
Nomina.
1.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di
cui all'articolo 98.
2.
Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa
automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del
sindaco e del presidente della provincia, continuando ad
esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3.
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del
presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è
confermato.
|
Nomina.
1.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di
cui all'articolo 98, nell’ambito di una rosa di in numero
minimo di 3 e massimo di 5 fra i candidati che hanno presentato
domanda, individuata da apposita Commissione per la valutazione
comparativa dei curricula e delle competenze nominata dal
Consiglio di Gestione dell’Albo. I criteri per il
funzionamento e la composizione della commissione e per la
valutazione comparativa sono definiti in apposito Regolamento
adottato previo parere della Conferenza Stato Città 1Regioni.
2.
Salvo quanto disposto dal comma seguente e dall'articolo
100, la nomina non ha scadenza.
3.
Nei comuni sopra i 100.000 abitanti e nelle Province, ove il
Sindaco o il Presidente si avvalgano della facoltà di conferire
al Segretario le funzioni di Direttore Generale, la nomina ha
durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia che lo ha nominato; in tale ipotesi
il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la
cessazione del mandato del sindaco e del presidente della
provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla
nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima
di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento del sindaco e del presidente della provincia,
decorsi i quali il segretario è confermato.
IN SUBORDINE
2.
Salvo quanto disposto dal comma seguente e dall'articolo
100, la nomina non ha scadenza.
3. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti e nelle Province
la nomina ha durata maggiore di un anno di quella del mandato
del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato;
dopo una anno dalla cessazione del mandato del sindaco e del
presidente della provincia, il segretario cessa automaticamente
dall'incarico continuando ad esercitare le funzioni sino alla
nomina del nuovo segretario. Il procedimento di nomina è
avviato non prima di sessanta giorni e concluso non oltre
centoventi giorni dalla data di cessazione dell’incarico,
decorsi i quali il segretario è confermato.
|
La
petizione on line sulle garanzie di imparzialità del Segretario
Comunale e Provinciale
L’Unione
incoraggia i propri iscritti e simpatizzanti ad aderire alla petizione
on line sulle garanzie di
imparzialità del Segretario Comunale e Provinciale.
La
petizione esprime, con punti di vista e posizioni largamente coincidenti
con quelli espressi da molto tempo nei propri documenti dall’Unione,
il bisogno dei Segretari Comuni e Provinciali che le riforme in materia
di enti locali diano maggiore imparzialità e maggiore incisività
all’attività e al ruolo del Segretario.
L’Unione
auspica che il Governo e il Parlamento diano una definitiva e forte
risposta alle richieste dei Segretari, che attraverso la forma delle
petizione, al di là di qualunque appartenenza associativa a questa o
quella organizzazione sindacale, come categoria esprimono un punto di
non ritorno dello stato di disagio in cui da anni versa questa
componente così importante e centrale della classe dirigente pubblica.
Ad
avviso dell’Unione, oltre al tema centrale, posto dalla petizione,
ovvero la riforma dello spoil system, il Governo e il Parlamento devono
e possono anche rafforzare le funzioni stesse del Segretario, che non
sono né possono certo essere ricondotte ad una semplice “direzione
del controllo di regolarità successivo a campione”, in cui si prevede
peraltro che i suoi esiti vadano semplicemente trasmessi ai
Responsabili, quasi come non spettasse invece proprio al Segretario dare
indirizzi e adottare misure perché eventuali criticità emerse dal
controllo vengano efficacemente rimosse.
Non
a caso nella stessa petizione si sostiene che l’intervento svolto sul
ruolo del Segretario appare insufficiente, tanto che si aggiunge che
“se vi è scarsa
considerazione verso il ruolo e l’apporto di questo dirigente al
sistema, che si abbia allora il coraggio di andare fino in fondo e si
sopprima questa figura”.
E sempre la petizione ricorda
“il ruolo centrale che il Segretario ha sempre svolto all’interno
dell’Ente in termini di coordinamento e sovrintendenza, ma anche di
gestione ordinaria.”
Pertanto
l’Unione chiede al Governo, ai Presidenti delle Commissioni
Parlamentari, e a tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento
di raccogliere le istanze di riforma dello spoil system e rafforzamento
del ruolo e delle competenze dei Segretari Comunali e Provinciali,
espresse tanto dalla Petizione come dall’Unione nei propri documenti.
Autonomia
e modernità come condizioni. Città metropolitane, nuove
province, unioni di comuni: il sistema istituzionale locale si
rinnova per cambiare l’Italia. Ora tocca a Regioni e Stato.
Intervento
del ministro dell'Interno Cancellieri alla XXIX Assemblea annuale
dell’ANCI
Saluti
alle autorità.
Sono
felice di essere nuovamente a Bologna oggi in occasione dello
svolgimento dell’ Assemblea annuale dell’ANCI. Tre giorni di
confronto in un momento delicato per l’Italia. Ma è nei momenti
di crisi che – come abbiamo sperimentato tante volte- questo
Paese riesce a dare il meglio di sé e ad esprimere idee, e
progetti di rilancio. Siamo qui per rinnovare un patto ed una
promessa di servizio con le comunità locali e con i cittadini.
Nel rispetto delle leggi.
Veniamo
al punto.
Il
sistema delle autonomie locali rappresenta un punto di
osservazione privilegiato dei processi di riforma che attraversano
il nostro Paese.
Esse,
infatti, sono gli Enti più rappresentativi delle proprie comunità
e, per questo, dotate di specifiche facoltà normative ed
amministrative.
Non
a caso, l’assetto territoriale è stato definito come una delle
“pagine aperte” lasciate dall’Assemblea costituente ed è
stato oggetto, nell’ultimo decennio, di interventi legislativi
significativi – a volte radicali - a partire dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001.
Oggi,
il principio di autonomia, a cui nel 1989 è stato associato
quello di sussidiarietà previsto dalla Carta europea delle
autonomie locali, deve essere necessariamente accompagnato dai
concetti di trasparenza, legalità, coordinamento e verifica. Non
è, infatti, possibile esercitare l’autonomia prevista dalla
Costituzione se non alla luce di questi principi.
Siamo
di fronte ad un concetto di stringente attualità, uno spartiacque
sul quale si gioca la credibilità delle istituzioni e, in
particolare, degli enti locali di fronte all’ opinione pubblica.
È
un principio, questo, espresso anche dal Presidente della
Repubblica nel recente incontro con la rappresentanza della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Il
capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha sollecitato un ampio
sforzo di chiarezza e trasparenza, soprattutto in materia di
spesa, di fronte all'emergere, nel dibattito pubblico, di
“interpretazioni unilaterali e sommarie dei sempre maggiori
problemi oggi all'attenzione del Governo e del Parlamento. Si
tratta di problemi di riequilibrio della finanza pubblica e di
adeguamento degli assetti istituzionali: problemi che hanno
formato oggetto anche delle recenti decisioni del Consiglio dei
Ministri e che investono l'insieme delle istituzioni
rappresentative e delle amministrazioni pubbliche”.
Bisogna,
dunque, esercitare un’autonomia responsabile nella quale giocano
un ruolo determinante e rafforzato figure storiche e figure nuove
dell’amministrazione locale, come lo sono i segretari comunali,
i direttori generali e i revisori dei conti. L’efficienza
dell’azione amministrativa e la lotta alla corruzione,
presupposto della rifondazione della cultura della legalità,
infatti, sono strettamente connesse all’attività ed alle
modalità di selezione dei vertici.
Un
tema sul quale è necessario riaffermare il principio della
distinzione fra ruoli politici e gestionali, al fine di garantire
una gestione imparziale, efficiente, improntata all'economicità
ed alla trasparenza fiscale e contributiva; conciliare il
principio della “fiduciarietà” degli incarichi apicali con la
necessità di disporre di una dirigenza professionale stabile, in
un sistema che sappia coniugare il merito ed il valore delle
attività svolte e dei risultati conseguiti; trovare il modo di
coniugare il principio di democrazia con quello dell'autonomia di
gestione.
La
soluzione è quella di riservare la scelta dei singoli soggetti ai
Sindaci e ai Presidenti delle Province e delle Regioni, ma
ancorandola a criteri dettagliati di verifica della professionalità
effettivamente detenuta.
Uno
spoil system meritocratico, quindi, che rappresenti una leva
fortissima per il miglioramento della qualità dell'agire
pubblico. Dipendenti competenti ed autonomi, sono gli strumenti
principali per meglio prevenire la presenza di turbative ed
infiltrazioni, anche di organizzazioni criminose, a scapito della
libertà d'impresa, della qualità e del rispetto dei tempi di
realizzazione di opere e di prestazioni di servizi pubblici.
L'azione
amministrativa locale, infatti, deve essere sempre più
riconoscibile, condivisa ed al servizio dei cittadini, ponendosi
come obiettivo quello di accrescere la produttività del sistema
Paese, creando le condizioni di misurabilità, verificabilità ed
incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni
pubbliche, e promuovendone l’innovazione.
Il
processo di riforma che sta interessando il sistema delle
autonomie locali e regionali è improntato a questi principi, ma i
progressi sono condizionati, nella loro rapidità di
realizzazione, anche dalla grave crisi economica in atto. Una
crisi che si riverbera nella struttura delle amministrazioni
territoriali attraverso tagli di spesa, ed accorpamenti degli enti
stessi. Si tratta di misure dolorose, ma necessarie in un momento
in cui tutti sono chiamati a compiere sacrifici per far ripartire
l’economia.
È
per queste ragioni che i controlli sull’analisi dei risultati di
gestione, in termini di efficienza e di qualità dei servizi
erogati, diventa sempre più importante. Un presupposto che si
accompagna alla necessaria veridicità e correttezza
dell’informativa sull’andamento economico, finanziario e
patrimoniale dell’ente locale.
|
Sul
tema è in corso un ampio dibattito sia nella società civile che
all’interno del Parlamento impegnato in una coerente riforma
dell’intero assetto delle autonomie locali.
Questo
impegno ha portato al varo di alcune disposizioni legislative in
materia di enti locali volte a garantire un concreto sostegno
dello Stato alla promozione della democrazia locale ed al rilancio
dell’economia del territorio.
In
questo contesto si inserisce anche l’intervento che come Governo
abbiamo operato in materia di riordino delle province attraverso
il decreto “Spending Review” con il quale, mantenendo
invariata l’articolazione costituzionale dello Stato, è stata
disposta una rimodulazione degli ambiti territoriali delle
province intervenendo con misure incisive e definitive, condivise
anche dalle autorità europee. La Provincia potrà costituire,
così, l’ente intermedio di “area vasta” che lo connota
rispetto agli altri livelli di governo. Parallelamente e in modo
complementare al riordino delle province, in attuazione della
riforma del Titolo V della Costituzione, sono state istituite a
partire dal 1 gennaio 2014, le città metropolitane.
L’intero
processo così delineato mira a produrre un nuovo modello di
amministrazione locale e statale più snello e in grado di
sostenere il rilancio del Paese e l'uscita dalla crisi.
Anche
la riscrittura del sistema dei controlli interni, oggetto di
intervento legislativo con d.l. 174/2012, si pone questo obiettivo
riproponendo, in gran parte, norme già approvate dalla Camera dei
deputati in occasione dell’esame della cosiddetta “Carta delle
Autonomie” (C.3118/AS 2259).
In
particolare, per i comuni di maggiori dimensioni, (con la
riformulazione dell’articolo 147 del TUOEL Tipologia dei
controlli interni) viene introdotta la garanzia del costante
controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza,
della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal
patto di stabilità interno).
Tali
controlli avverrebbero mediante un'assidua attività di
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del
servizio finanziario e di controllo ad opera di tutti i
responsabili dei servizi.
Si
prevede inoltre la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e
dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente,
unitamente alla garanzia del controllo della qualità dei servizi
erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali
esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la
soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
Allo
stesso modo viene introdotta un’apposita procedura di
riequilibrio pluriennale, della durata massima di cinque anni, per
gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.
È
evidente come la misurazione della performance delle
amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed
efficienza dei servizi offerti ai cittadini costituisca un
elemento portante del quadro di responsabilità a cui sono
chiamati ad uniformarsi tanto i pubblici amministratori quanto i
dirigenti delle strutture.
È
necessario, con responsabilità, contribuire alla correzione
dell’andamento dei conti pubblici senza, tuttavia, rinunciare
all’esercizio delle funzioni autonomistiche proprie che la legge
incardina presso gli enti locali trattandosi di funzioni
“storicamente” attinenti al territorio e quindi di competenza
comunale.
Questi
cambiamenti non riguardano solo le istituzioni territoriali. La
riorganizzazione delle autonomie locali, ed in particolare degli
ambiti provinciali, ad esempio, si riflette anche sulla
riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.
Già
in passato l’assetto delle Prefetture è stato ridisegnato
attribuendo loro significative funzioni di coordinamento e
raccordo degli uffici periferici dello Stato anche a garanzia del
rispetto del principio di leale collaborazione con il sistema
delle autonomie.
Con
la riforma del Titolo V, inoltre, è emersa la necessità di un
forte ruolo di raccordo e collaborazione sul territorio
finalizzato ad assicurare agli enti locali strumenti di garanzia
delle rispettive sfere di competenza, non solo rispetto allo
Stato, ma soprattutto nei confronti degli altri enti e nei loro
reciproci rapporti.
Il
potere di coordinamento esercitato dal Prefetto, unitamente alla
funzione di rappresentanza generale, al ruolo di neutrale
interlocutore e mediatore per la soluzione dei conflitti, ha reso
le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, le sedi naturali
in grado di garantire un’efficace operatività amministrativa,
coerentemente con i bisogni della comunità. Tale ruolo sembra
destinato ad accrescersi nelle intenzioni del legislatore che
mostra di privilegiare, accanto alle linee di rigore nella
gestione della spesa pubblica, un’amministrazione snella nelle
procedure, efficiente nei risultati, e, complessivamente, capace
di fornire risposte adeguate ai bisogni della collettività.
Le
Prefetture sono chiamate ancora una volta, quindi, ad assicurare e
portare a compimento il processo di riforma delineato dal
legislatore, concorrendo in modo diretto e primario alla sua
realizzazione. Ed in questo sistema anche i Sindaci, in qualità
di primari interlocutori per le autonomie locali, dovranno sempre
più farsi carico di quel sistema di responsabilità, di
leadership politico-amministrativa attribuita loro in quanto
titolari della governance locale.
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