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Notiziario dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - 11 dicembre 2012 - numero 3 (se non visualizza correttamente il messaggio clicchi qui) |
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Il comma 2 del D.L. 10.10.2012 n.174 convertito In L. 7.12.2012 (nuovo testo art.147 TUEL sostituito dall’art.3 del D.L.174), dunque, specifica schematicamente che il sistema di controllo interno deve essere diretto a: “VERIFICARE … l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa”; Obiettivo: “ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati”; Strumento: il controllo di gestione; “VALUTARE l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli strumenti di determinazione dell’indirizzo politico” profilo della valutazione: congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (nel contesto del controllo strategico); GARANTIRE “il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa” Obiettivi: equilibrio della gestione finanziaria; rispetto del patto di stabilità interno; Soggetti attori: responsabile del servizio finanziario e responsabili dei servizi “VERIFICARE … la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente” [solo enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti] Strumento: formulazione di indirizzi e assegnazione di obiettivi gestionali agli “organismi gestionali esterni”; controllo dello stato di attuazione degli indirizzi; controllo dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali. GARANTIRE “il controllo della qualità dei servizi erogati” Strumento: “metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all’ente Soggetti attori: soggetti interni all’ente non identificati dalla norma oppure “organismi gestionali esterni” @@@@@
I soggetti chiamati a partecipare all’organizzazione del sistema dei controlli interni : “Il segretario dell’ente”; “Il direttore generale, laddove previsto”; “I responsabili dei servizi”; “le unità di controllo, laddove istituite”. Più enti locali possono istituire uffici unici mediante convenzione. Sistema e strumenti del controllo sono definiti e disciplinati dall’Ente nella sua autonomia normativa e organizzativa. Richiedono visione e trasparenza dei processi. Individuazione dei passaggi critici. Monitoraggio. Registrazione. Azioni correttive. La disciplina è affidata ad un “regolamento” appositamente redatto per la disciplina dei controlli interni, al quale il legislatore riserva la massima importanza, al punto da considerare la sua mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale, previa diffida del Prefetto, causa di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L’attuazione delle due nuove tipologie (il controllo sugli organismi gestionali esterni e il controllo sulla qualità dei servizi erogati), inizialmente prevista dal decreto-legge in via contemporanea per gli enti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, con la legge di conversione trova una disciplina di avvio differenziato in base alla dimensione dell’ente: in fase di prima immediata applicazione solo per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, nel 2014 per gli enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nel 2015 con popolazione superiore a 15.000 abitanti. @@@@@
FASI PREVENTIVA E SUCCESSIVA. Le norme che introducono il principio del controllo lo prevedono innanzitutto sotto il profilo della “regolarità amministrativa e contabile”, a garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. Del particolare rilievo che la riscrittura dell’art 147 ha assegnato a detto controllo si è già detto sopra: il fatto che detto controllo sia il primo fondamentale controllo lo sottolinea da sola la sua collocazione al primo comma. E’ assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto da “ogni responsabile di servizio”; di particolare rilievo il controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario preventivamente con il parere e il visto (attestante la copertura finanziaria) già ben noti. Il controllo di regolarità amministrativa è però assicurato non solo nella fase preventiva da parte dei “responsabili di servizio”, ma anche nella fase successiva “sotto la direzione del segretario” (in particolare: “i contratti e gli altri atti amministrativi”). Le risultanze del controllo successivo “sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti”, oltre che al Consiglio Comunale. I PARERI. Le modalità tipiche del controllo interno amministrativo-contabile sugli atti della Giunta e del Consiglio sono quelle dei pareri obbligatori da allegarsi alle deliberazioni, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal “responsabile del servizio interessato”, e in ordine alla regolarità contabile, reso dal “responsabile di ragioneria” (art.49 TUEL). Ciò che deve essere evidenziato è il nuovo, più ampio rilievo dato dal D.L.174/2012 convertito in L.7.12.2012 al campo di osservazione del responsabile di ragioneria nella formulazione del suo parere: il parere di regolarità contabile non entra in gioco solo qualora la deliberazione “comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata”, ma anche tutte le volte che “comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente” (nuovo art.49 del TUEL). Il legislatore ha, in verità, voluto non solo introdurre elementi di novità, ma ha voluto anche rimarcare contenuti normativi per un’attenzione rinnovata su una modalità che avrebbe dovuto già essere adottata: gli atti di cosiddetto “mero indirizzo” (quelli che non richiedono pareri preventivi) non sono gli atti che non prevedono effetti “sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”, ma quelli che non li producono, indipendentemente dall’averli previsti o meno. L’evidenza dell’assenza o la ricognizione di “riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente” è compito del Responsabile competente del settore interessato, in sinergia col Responsabile dei servizi finanziari. Gli organi di revisione contabile, interessati dal controllo degli equilibri finanziari, vedono meglio specificata all’art.239 del TUEL l’area dei pareri di competenza. IMPORTANZA DEL SISTEMA E DEI RUOLI. Sono doverose due annotazioni di fondo dettate dall’esperienza: il controllo sugli atti non produce effetti significativi senza il controllo dei processi che producono l’atto o l’azione; un’organizzazione amministrativa non funziona bene (solo) per il fatto che i singoli atti siano ben fatti, ma se è esiste ed è ben curato il sistema di produzione e controllo degli atti e delle azioni, con procedure e ruoli ben chiari appunto nella “produzione” e nel controllo. Le norme approvate dal D.L.174/2012 indicano il Segretario Comunale, i Responsabili di servizio e il Responsabile di ragioneria come soggetti chiave coinvolti nella costruzione e nella realizzazione del nuovo sistema dei controlli interni. L’Ente è chiamato ad individuare strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. In particolare il Segretario Comunale, com’è noto, ha già tra le sue funzioni fondamentali “le “funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” ed il loro svolgimento non può essere disgiunto dall’altro gruppo di funzioni assegnategli dall’art.97 D.Lgs.268/2000, quelle connesse al compito di “sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività”. Funzioni di collaborazione e assistenza giuridico – amministrativa e compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l’attività sono ora integrate da compiti specifici in materia di “controlli interni”. Recenti norme in materia di anticorruzione vanno, inoltre, nella direzione del rafforzamento dei controlli interni e individuano ancora nel Segretario Comunale il soggetto interno all’Ente che deve svolgere il compito di “responsabile anticorruzione”. Il quadro delle funzioni sembra delinearsi in una forma geometrica, il cui perimetro completa in maniera dinamica un disegno trilaterale (collaborazione per la conformità dell’azione alle norme – sovrintendenza e coordinamento per il corretto svolgimento delle funzioni dei dirigenti – competenza e funzioni di direzione nel sistema dei controlli interni) e trova un opportuno risalto e la necessaria efficacia se ha sullo sfondo i due principi che, senza soluzione di continuità, hanno caratterizzato tutte le leggi di riforma della pubblica amministrazione dell’ultimo ventennio: a) la distinzione dei ruoli tra parte politica investita del livello di governo dell’Ente e struttura organizzativa deputata alla gestione; b) il principio della trasparenza amministrativa. Quest’ultimo principio è oggi sfondo essenziale del “triangolo dinamico” di cui sopra, che per poter generare efficacemente gli obiettivi del legislatore, con effettivo beneficio per la regolarità amministrativa, ma anche e soprattutto per l’efficienza e la soddisfazione delle Amministrazioni nella loro azione amministrativa, deve espandere il principio della trasparenza sul livello interno di processi e procedimenti, quello che definirei della “trasparenza interna”, che dovrà rendere visibile il cammino dell’azione laddove non è scontato che visibile sia. E ciò con giovamento sia per il profilo cosiddetto “anticorruzione” sia per il profilo “regolarità amministrativa e contabile”. E’ questa l’attenzione base da assicurare, sulla quale avviare poi la costruzione di “strumenti e metodologie” di controllo. @@@@@
E’ un capitolo fondamentale del “sistema” dei controlli ancora da scrivere, non solo e non tanto su di un provvedimento di legge, ma nelle “buone prassi” degli enti locali. Il legislatore sembra voler sollecitare una nuova attenzione alla visione complessiva dell’azione amministrativa sottolineando la necessità del “controllo strategico”, in particolare negli enti con popolazione dai 15.000 abitanti in su (nel D.L. veniva indicata la soglia dei 10.000 abitanti). L’aver riconosciuto alla figura del Segretario Comunale (figura apicale dell’ente già nel TUEL e prima del TUEL), il ruolo di direzione dell’unità preposta al controllo strategico, ne conferma la posizione di necessario snodo tra direzione politica e gestione amministrativa/struttura organizzativa, ma è anche un dato fortemente indicativo della riconosciuta necessità di una nuova attenzione da porre, nella gestione degli locali, alla professionalità dell’intera compagine dirigenziale, con o senza specifica qualifica di dirigente (leggi: posizioni organizzative), a beneficio dell’efficacia stessa dell’azione amministrativa. Serve, dunque, un sistema dei controlli che sia funzionale, oltre che alla correttezza amministrativa e gestionale, anche al governo dell’ente nei suoi due livelli, politico-amministrativo e burocratico-amministrativo? La direzione imboccata dal legislatore appare questa. Il tema è da sviluppare, ma evidentemente il sistema, per funzionare, richiede che i ruoli, in particolare quello del Segretario comunale e provinciale, debbano essere rappresentati con comportamenti vissuti in maniera adeguata e coerente.
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