UNA
FORMAZIONE ALL’ALTEZZA DEI COMPITI E AL PASSO CON I TEMPI
di
Antonio Le Donne
Il convegno nazionale che si terrà il 18 luglio a Roma,
del quale leggete qui accanto il nutrito programma, segnerà un
passo significativo nella riflessione ormai ineludibile sulla
fisionomia concreta, nello sfondo di una prospettiva strategica di
ruolo, da conferire alla formazione del Segretario comunale e
provinciale.
Proviamo a tematizzare i punti essenziali
del convegno, al quale seguirà nella stessa sala della Provincia
di Roma, nel pomeriggio, la effettuazione del Consiglio nazionale
per le importanti decisioni da adottare per la ottimale conduzione
del XXX Congresso nazionale dell’Unione che si terrà a Roma dal
14 al 16 novembre 2013. Insomma,
una giornata molto importante alla quale è fondamentale
partecipare.
Le recenti riforme hanno assegnato al
Segretario Comunale e Provinciale nuove competenze, tra le quali
la direzione dei controlli interni con finalità collaborative e
di perseguimento della qualità dell’attività amministrativa, e
la responsabilità in materia di anti corruzione, della cui
strategicità per il nostro sistema paese non è certo qui che si
deve dimostrare la dimensione.
Tali competenze sono state affiancate a
quelle preesistenti, la sovrintendenza e il coordinamento dei
dirigenti. La scelta è stata quindi quella di far rientrare nei
compiti della figura apicale dell’ente locale la direzione
unitaria sia dell’amministrazione attiva che dei sistemi di
controllo necessari a verificarne la legittimità e regolarità,
in una accezione in cui il concetto di controllo si arricchisce di
quello anglosassone di “guida”, dunque, non di controllo
ispettivo esterno, erroneamente considerato terzo e neutrale, bensì
in quello di autocontrollo interno, che al contempo rafforza il
ruolo apicale e ne accentua la sua dimensione collaborativa.
Mi piace qui ricordare un passo di una sentenza importante del Consiglio
di Stato, di quelle che nella sua semplicità non dà luogo ad
equivoci, che, purtuttavia, nel tempo qualcuno ha voluto
improvvidamente creare: “quelle
funzioni che l’art. 52 della legge 8 giugno 1990 n. 142
direttamente gli attribuisce ("sovraintende
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è
responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai
relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e
del consiglio") lo connotano come un soggetto che
partecipa a pieno titolo all’amministrazione attiva dell’Ente
locale, tanto quanto i dirigenti e anzi in posizione sovraordinata
rispetto a questi ultimi (Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza
24 dicembre 2009 n. 8750 che richiama lo storico pronunciamento
Consiglio di Stato, sez. I, 10 luglio 1991, parere n. 1620/91).
Oggi vi è di più: al Segretario è stata
affidato il compito di garantire quello che si configura come un
nuovo, sebbene antico, diritto: la trasparenza, che oggi si pone
come nuovo parametro di legalità finalizzato, da un lato, al
contrasto della corruzione, e dall’altro,
assai significativamente, a costruire alcune precondizioni
per garantire l’esercizio effettivo dei diritti civili e
politici rimuovendo gli ostacoli frapposti al libero accesso ai
dati in possesso delle Amministrazioni pubbliche; accesso che,
dunque, pone il Segretario dentro il dibattito internazionale sul
valore di bene pubblico della conoscenza (e dunque dei dati
detenuti da soggetti pubblici) e quale centro propulsivo di vita
democratica locale, interpretando nella sua più nobile concezione
la tradizione europea del civil servant che contribuisce a
delineare un nuovo profilo di questa figura, con densità di
motivazioni di rango costituzionale e profondità di prospettiva
strategica sui luoghi reali della democrazia futura.
E ancora: la normativa sui poteri
sostitutivi del dirigente generale (che negli enti locali
naturalmente coincide con il Segretario generale) in caso di
inerzia del dirigente procedente ha fortemente inciso, da un lato,
in una inedita riconfigurazione del canone classico della certezza
del diritto (in cui il termine finale del procedimento diventa
elemento giuridico non negoziabile né interpretabile)
dall’altro sull’assetto dei poteri dirigenziali in una
prospettiva favorevole al cittadino, entrambi i lati della
dinamica recentissimamente rafforzata dal decreto che prescrive
sanzioni pecuniarie a carico degli inadempienti nei termini; nuovo
assetto che ha dato un potente strumento, e una grande
responsabilità, in più al Segretario generale da esercitare con
la prudenza, ma anche con la saldezza, di chi deve compendiare
stabilità organizzativa e diritti civici.
Funzioni, quelle prima elencate, che, si
intrecciano tra di loro sia sotto il profilo della intersecazione
delle disposizioni che rimandano le une alle altre, sia sotto il
profilo del maggior addensamento in capo a un soggetto della
responsabilità del loro esercizio; esse delineano una figura
poliedrica di dirigente generale locale, dalle fattezze
prismatiche, al contempo radicata nella permanenza della stabilità
degli assetti organizzativi immanenti ad ogni livello
istituzionale, che egli rappresenta e riassume nella sua funzione
apicale, ma anche capace di vedere lontano, guidando la struttura
verso configurazioni sempre nuove, capaci di assecondare, nel
tempo e nelle differenti temperie, le esigenze della comunità,
pur sempre nel più assoluto e leale rispetto della selezione
degli interessi effettuata dalla sfera politica, così come di
volta in volta essa viene scelta nelle consultazioni elettorali.
Dunque, il Segretario, proprio in quanto
costituisce il vertice della struttura che deve attuare gli
obiettivi applicando gli strumenti della razionalità tecnica
(delle varie tecniche necessarie alla gestione dell’apparato
interno e al servizio del territorio esterno) presidia la
dimensione e la funzione cognitiva della governance locale, e per
tale motiva radica il suo compito, e il suo potere, nella
conoscenza, nel sapere.
E a tutto quanto detto, aggiungiamo un mero
accenno all’apporto che il Segretario generale - unico pubblico
ufficiale rogante definito istituzionalmente per legge quale
figura permanentemente dedicata a tale funzione nel sistema
pubblico – sta dando alla innovazione e informatizzazione delle
attività di rogito (e di connesso abbattimento di spese per i
contraenti) arricchendo, con la propria professionalità
evolutivamente interpretata, quanto prescritto dalla nuova
normativa introdotta dall’agenda digitale.
È in questo ambito, così complesso ma
anche fecondo, che emerge la necessità di definire quale sia la
formazione adeguata a tale figura e dunque, per transitività, al
sistema autonomistico locale nel suo complesso, al servizio del
quale il Segretario generale con entusiasmo si pone.
Il convegno intende offrire una occasione di
dibattito e confronto su queste domande: dunque, interrogarsi sui
sistemi e progetti formativi idonei ad integrare le diverse
competenze, antiche e nuove, valorizzando, arricchendo e
integrando i saperi necessari al ruolo del Segretario Comunale e
Provinciale, oggi più che mai per offrire al sistema della
Autonomie una classe dirigente capace di assicurare unitariamente
in tutti gli enti una amministrazione efficace, efficiente,
legittima, trasparente e regolare
Oggi tale confronto e dibattito appare ancor
più utile, a seguito della soppressione della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale e della conseguente
rivisitazione del sistema formativo delle Autonomie.
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